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9 Settembre 2026

Adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili

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L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale – articolo 2086 Codice Civile.

Consulenza, assistenza e formazione per la predisposizione e il monitoraggio continuo degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, dei budget, dei business plan, dell’informativa finanziaria aziendale, del rating, del controllo di gestione, dei bilanci d’esercizio, nel rispetto delle norme del Codice Civile, dei Principi Contabili nazionali ed internazionali e delle norme fiscali.  Collaboriamo anche con revisori, organi di controllo, CFO e banche.
 

Per assetto organizzativo si intende: (I) il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità, (II) il complesso procedurale di controllo.

Adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno:
Il sistema di controllo interno può essere definito come l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative adottate dall’impresa allo scopo di raggiungere, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi:
– obiettivi strategici, volti ad assicurare la conformità delle scelte del management alle direttive ricevute e all’oggetto che la società si propone di conseguire, nonché a garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale e a tutelare gli interessi degli stakeholders;
– obiettivi operativi, volti a garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività operative aziendali;
– obiettivi di reporting, volti a garantire l’attendibilità e l’affidabilità dei dati;
– obiettivi di conformità, volti a assicurare la conformità delle attività aziendali, alle leggi e ai regolamenti in vigore.
Un sistema di controllo interno risulta adeguato se permette la chiara e precisa indicazione dei principali fattori di rischio aziendale e ne consente il costante monitoraggio e la corretta gestione.

Adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile:
Il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall’impresa.
Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette:
– la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;
– la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
– la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d’esercizio.

Stiamo quindi parlando anche di strumenti che improntano la gestione aziendale a maggiori criteri di efficacia, efficienza e legalità – nonchè di un cambio culturale.

 

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Art. 3 Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa – D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 aggiornato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83

2. L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

3. Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, al comma 2.

4. Costituiscono segnali (di allarme) per la previsione di cui al comma 3:
a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni…

d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1 (il quale si occupa di definire le soglie in base alle quali i creditori pubblici qualificati devono procedere alla segnalazione anticipata per la emersione della crisi. L’Inps, l’Inail, e l’Agenzia delle entrate-riscossione segnaleranno all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali superiore a determinate soglie di mancati pagamenti. Per l‘Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all’importo di euro 5.000 leggi l’approfondimento).

 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

francesco@qaserpmi.it

 

Tribunale di Cagliari sentenza n. 188/2021. I giudici cagliaritani sono entrati nel merito delle specifiche carenze riscontrate dall’ispettore – nominato dal Tribunale per procedere all’ispezione dell’amministrazione – fornendo di conseguenza importanti e concreti spunti operativi per la predisposizione di adeguati assetti.

In relazione all’assetto organizzativo sono state riscontrate le seguenti inadeguatezze:
-organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali;
-assenza di un mansionario;
-inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa (ufficio amministrativo);
-assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.

Per quanto riguarda l’assetto amministrativo le carenze evidenziate sono:
-mancata redazione di un budget di tesoreria;
-mancata redazione di strumenti di natura previsionale;
-mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
-assenza di strumenti di reporting;
-mancata redazione di un piano industriale.

In ultimo, per quanto concerne l’assetto contabile, sono stare rilevate le seguenti carenze:
-la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l’informativa ai sindaci;
-assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;
-analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;
-mancata redazione del rendiconto finanziario.

I giudici di merito hanno poi rimarcato la rilevanza degli assetti aziendali sottolineando come la violazione dell’obbligo di predisporre adeguati assetti “è più grave quando la società non si trova in crisi” perché in tale momento essa dispone di “risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili e amministrative”.

 

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