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9 Settembre 2026

Aliquote credito d’imposta per investimenti in beni strumentali sintesi

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A tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta alle seguenti condizioni:

1. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento)

2021
50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

2022
40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Dal 2023 al 2025
20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Codice tributo “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020” in tre rate.

2. Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

Dal 2021 al 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

Attenzione con il Decreto-legge “Aiuti” 17 maggio 2022, n. 50, il Governo italiano ha aumentato l’aliquota dal 20% al 50%, entro il limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione per investimenti in beni immateriali 4.0 – connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” – sostenuti nel 2022.

2022: 50% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

2024: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

Codice tributo “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – articolo 1, comma 1058, L. 178/2020” in tre rate.

3. Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento) diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A

2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

4. Altri beni strumentali immateriali diversi da quelli ricompresi nel citato allegato B:

2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

 

Trasferimento del credito d’imposta non utilizzato dalla società ai soci

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali industria 4.0

Le reti di impresa possono beneficiare del credito d’imposta

Credito formazione 4.0 modello comunicazione MISE

Credito imposta formazione 4.0

Circolare n.9/E del 23 luglio 2021
5.2 Utilizzo oltre il terzo anno
Domanda
Si chiede se sia possibile, anche alla luce della risposta fornita in occasione di Telefisco 2021, continuare a utilizzare il credito d’imposta oltre il terzo anno successivo a quello di entrata in funzione o, per i beni “Industria 4.0”, di interconnessione.
Ad esempio: credito di imposta 3.000 euro, anno N di entrata in funzione/interconnessione del bene utilizzo del credito nell’anno N per una somma pari a 800 euro, nell’anno N+1 utilizzo per 1.200 euro (con recupero dei 200 non utilizzati nell’anno N), nell’anno N+2 utilizzo per 700 euro. Si chiede se nell’anno N+4 il contribuente potrà utilizzare la somma restante pari a 300 euro.
Risposta
In forza del primo periodo del comma 1059 della legge di bilancio 2021, il credito di imposta, ai fini della sua fruizione, è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzato a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 a decorrere dall’anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione, dei beni oggetto di investimento.
Come emerge anche dal tenore letterale della disposizione, la ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta – nella misura di un terzo dell’importo maturato – e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione.
Pertanto, nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.
Con riferimento alla situazione esemplificata, fermo restando che ai fini della fruizione del credito di imposta devono sussistere i presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dai commi 1051–1062 della legge di bilancio 2021, sarà possibile utilizzare l’ammontare residuo di 300 euro a partire dall’anno N+4.

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