Controlli sul bonus formazione 4.0: documenti sotto esame del Fisco:
– Presentazione azienda.
– Dichiarazione del legale rappresentante rilasciata a ciascun partecipante attestante l’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili. La dichiarazione deve riportare l’indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle attività formative.
– Certificazione del revisore legale (Sez. A) che attesti la reale sostenibilità delle spese agevolabili.
– Relazione tecnica illustrativa attività formativa redatta dalla società che usufruisce del credito di imposta.
– Indicazione nella dichiarazione del numero di ore e dei dipendenti coinvolti nelle attività formative.
– Registri nominativi giornalieri sottoscritti sia dai dipendenti che dal docente.
L’Agenzia delle Entrate invita i beneficiari a presentarsi, entro 15 giorni, presso l’Ufficio territoriale competente. Dovranno produrre una serie di documenti, tra cui il contratto collettivo aziendale o territoriale, dal quale deve risultare l’impegno dell’impresa di investire nella formazione 4.0 dei dipendenti (obbligo soppresso dal 2020). Un altro documento richiesto consiste nella dichiarazione del legale rappresentante circa il rilascio, a ciascun dipendente, dell’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili. La dichiarazione deve riportare l’indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze o delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle attività formative. Occorre poi la certificazione da cui risulti l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
Il credito d’imposta formazione 4.0 è parte integrante del nuovo piano Transizione 4.0 ed è stato concepito con la finalità di agevolare la formazione del personale dipendente in considerazione del fatto che la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze digitali rappresentano una leva fondamentale per la competitività.
Il credito d’imposta in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. In particolare, è riconosciuto in misura del:
Tematiche della Formazione 4.0
big data e analisi dei dati;
cloud e fog computing;
cyber security;
simulazione e sistemi cyber-fisici;
prototipazione rapida;
sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
robotica avanzata e collaborativa;
interfaccia uomo macchina;
manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
internet delle cose e delle macchine;
integrazione digitale dei processi aziendali.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.
La circolare AdE n. 13/E del 27 aprile 2017, al paragrafo 4.6, precisa che il credito d’imposta conseguente alle spese di certificazione è fruibile dal giorno successivo al completamento dell’attività del certificatore, che avviene naturalmente l’anno successivo al sostenimento delle spese ammesse, quindi di maturazione del credito fiscale.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta formazione 4.0 (e Ricerca e Sviluppo) e per poter iniziare la compensazione dello stesso, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A.
L’Agenzia delle Entrate, circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, al paragrafo 3.1, ha richiamato la citata prassi del MISE, ha puntualizzato che il revisore deve accertarsi della regolarità formale dei documenti e dei contratti rilevanti ai fini della determinazione del credito di imposta e che nello svolgimento di tale attività non può affidarsi alle tecniche di campionamento, bensì deve procedere al controllo totale della documentazione.
– Il credito d’imposta per formazione 4.0 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.
– Per essere ammissibili, i costi sostenuti per la formazione devono essere certificati dal revisore legale o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali e la certificazione va allegata al bilancio.
– Non concorre a formare la base imponibile Ires/Irpef e Irap né rileva ai fini del pro rata di deducibilità degli interessi passivi (Tuir, art. 61) e di quello generale (Tuir, art. 109, c. 5).
– Nessuna necessità di accordo sindacale. Dal 2020 è stato eliminato l’obbligo di firma e deposito dell’accordo sindacale.
– Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo (quadro RU). Non è comunque necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione per poter utilizzare il credito.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Il credito è identificato col codice F7 da indicare nella colonna 1 del rigo RU1.
La sezione I “Crediti d’imposta” evidenzia in particolare:
al rigo RU2, eventuali quote residue di crediti maturati;
al rigo RU5, il credito d’imposta maturato nel periodo di imposta a cui si riferisce la dichiarazione;
al rigo RU6, il credito d’imposta maturato in anni precedenti e utilizzato in compensazione nell’anno.
Il rigo RU7 non deve mai essere compilato in relazione al credito Formazione 4.0: si tratta infatti di un rigo dedicato all’esposizione della quota di credito d’imposta utilizzata in dichiarazione in diminuzione di imposte e ritenute, modalità di fruizione preclusa per il credito in esame.
La sezione IV del quadro RU – rigo RU110 – è destinata all’esposizione dei dati previsti dall’articolo 6, comma 5 del decreto attuativo, relativi alla dimensione del piano formativo che prevede inoltre di indicare i seguenti dati:
-il numero di ore di formazione;
-il numero di lavoratori che prendono parte alla formazione.
Aiuti di Stato quadro RS e Credito imposta formazione 4.0
Il credito 4.0 va indicato nel rigo RS401 dove vanno compilate le colonne 1, 12, 13, 14, 17, da 18 a 29.
in colonna 1 va esposto il codice Aiuto 54;
in colonna 12 va indicato il codice corrispondente alla forma giuridica dell’impresa;
in colonna 13 va indicato il codice corrispondente alla dimensione d’impresa;
in colonna 14 va indicato il codice Ateco 2007 corrispondente all’attività che beneficia dell’aiuto;
in colonna 15 va indicato il codice 1 “Generale”;
in colonna 17 va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nell’anno;
nelle colonne da 18 a 25 vanno indicati i dati del singolo progetto, con particolare riferimento alla data di inizio e fine formazione, nonché alla localizzazione;
in colonna 26 va indicata la tipologia di costi sostenuti col codice 11 “costo del personale – costo del personale”;
in colonna 27 l’ammontare dei costi sostenuti;
in colonna 28, l’intensità di Aiuto espressa in percentuale, in misura variabile tra il 50% e il 30% in funzione della dimensione d’impresa;
in colonna 29, l’ammontare del credito spettante riferito alle spese indicate nella colonna 27.
Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti, in cui il costo della certificazione contabile è computabile, entro il limite di 5.000 euro l’anno, a diretto incremento del credito d’imposta Formazione 4.0, si ritiene che la parte di credito corrispondente agli onorari del revisore vada indicata in un distinto modulo del rigo RS401, con indicazione:
in colonna 26 della tipologia di costo 13 “Servizi – Servizi professionali”;
in colonna 27 del costo della certificazione;
in colonna 28 della misura del 100%;
in colonna 29 l’ammontare del credito corrispondente, pari al costo della certificazione.
ADEMPIMENTI
Per poter accedere al bonus formazione 4.0:
– Va predisposto e conservato il Piano Formativo che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione.
– Devono essere predisposti i registri nominativi di svolgimento delle attività formative.
– Va monitorato lo svolgimento dei corsi e tenuto il registro delle presenze firmato dai partecipanti al corso.
– Deve essere rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Devono inoltre essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentate.
– Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
Il modello comunicazione credito d’imposta formazione 4.0 firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it l modello di comunicazione – Sezione B – va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC positivo).
Ai sensi del comma 53, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “ai fini ammissibilità al credito d’imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio”.
Il sostenimento delle spese per l’attività di certificazione contabile, esclusivamente le imprese non soggette alla revisione legale dei conti, maturano un credito di imposta di importo non superiore al minore tra il costo effettivamente sostenuto e 5.000 euro. In buona sostanza, in tal caso, qualora l’onorario del revisore non sia superiore a 5.000 euro per l’impresa la certificazione è a “costo zero”.
In materia di bonus formazione 4.0, come precisato dal comma 4, dell’articolo 5 del DM citato, le spese di certificazione ai soli effetti della maggiorazione del credito d’imposta, si considerano “sostenute” nello stesso periodo d’imposta agevolabile. In buona sostanza la parcella del revisore per l’attività che certifica i costi sostenuti nel 2020, anche se emessa nel 2021, concorre ad incrementare il credito di imposta 2020 utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2021. Formazione 4.0, per le spese c’è il principio di competenza.
Per quanto concerne il bonus ricerca & sviluppo, la circolare AdE n. 13/E del 27 aprile 2017, al paragrafo 4.6, precisa che il credito d’imposta conseguente alle spese di certificazione è fruibile dal giorno successivo al completamento dell’attività del certificatore, che avviene naturalmente l’anno successivo al sostenimento delle spese ammesse, quindi di maturazione del credito fiscale. Ciò nonostante, nel modello F24 quale anno di riferimento va indicato quello del credito di imposta “principale” ed andrà indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi del periodo di maturazione del bonus al quale la certificazione attiene.
Il contenuto della certificazione in tema di formazione 4.0 è chiarito dalla relazione illustrativa del decreto interministeriale del 4 maggio 2018, la quale in commento all’articolo 6 del DM precisa che l’attività consiste nel controllo dell’effettività delle spese che determinano la maturazione del bonus e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dal beneficiario della misura agevolativa.
L’Agenzia delle Entrate, circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, al paragrafo 3.1, ha puntualizzato che il revisore deve accertarsi della regolarità formale dei documenti e dei contratti rilevanti ai fini della determinazione del credito di imposta e che nello svolgimento di tale attività non può affidarsi alle tecniche di campionamento, bensì deve procedere al controllo totale della documentazione.
Domanda – In riferimento all’obbligo di certificazione in tema di credito di imposta per la formazione 4.0, se la società è soggetta alla revisione, l’attività svolta per la prescritta certificazione può rappresentare una prestazione ulteriore rispetto a quella per la revisione del bilancio ed in quanto tale oggetto di un corrispettivo aggiuntivo a quello pattuito ordinariamente per il sottostante incarico e rappresentare un costo su cui calcolare il bonus in parola? Il revisore incaricato può beneficiare di un compenso extra rispetto all’ordinario per l’attività richiesta dall’articolo 6 del D.M. 4 maggio 2018?
Risposta – L’articolo 6 del D.M. 4 maggio 2018, al comma 1, prescrive che “ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti”.
La precisazione che si deve trattare di un’apposita certificazione induce a ritenere che la relazione al bilancio rilasciata dal revisore, ovvero dal collegio sindacale (o sindaco unico) incaricato anche della revisione contabile, non possa essere considerata sostitutiva della certificazione specificamente richiesta.
In tal senso si esprime la relazione ministeriale al decreto, nella quale i Ministeri estensori della disposizione regolamentare chiariscono che “l’attività di certificazione richiesta a tale soggetto consiste propriamente nella verifica dell’effettività delle spese sostenute per le attività di formazione agevolabili e della corrispondenza di esse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. In tal senso, trattandosi di una certificazione concernente specifici elementi contabili collegati a una particolare attività aziendale, deve ritenersi che nella generalità dei casi l’obbligo in questione non potrà ritenersi automaticamente soddisfatto nell’ambito delle ordinarie attività svolte dal soggetto incaricato della revisione contabile e del giudizio finale sul bilancio di esercizio”.
Se possa essere oggetto di compenso extra o meno rispetto al corrispettivo pattuito per la revisione del bilancio, va determinato in base al contenuto dell’incarico di revisione sottoscritto tra le parti. Generalmente l’incarico conferito per la revisione del bilancio non prevede ulteriori attività che, ragionevolmente, saranno oggetto di un corrispettivo ulteriore concordato tra i soggetti coinvolti.
Rigo RU150 sezione RU SP2023 titolare effettivo
Nel quadro RU dei modelli REDDITI SC, SP e PF 2023 è stato inaspettatamente inserito il nuovo rigo RU150 denominato “Titolare effettivo”.
Tale rigo deve essere compilato con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020, al credito d’imposta relativo alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione ex L. 160/2019, nonché al credito d’imposta per la formazione 4.0 ex L. 205/2017.
Contratto collettivo aziendale o territoriale
Uno dei documenti richiesti è il contratto collettivo aziendale o territoriale, dal quale deve risultare esplicitamente l’impegno dell’impresa di investire nella formazione 4.0 dei dipendenti.
A partire dal 2020, le disposizioni previste dal D.M. citato sono rimaste immutate ad eccezione di quanto riguarda la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente. Pertanto non è più necessario osservare tale adempimento ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per espressa previsione normativa.
Certificazione legale rappresentante
Risulta, quindi, necessario esibire una dichiarazione del legale rappresentante riguardante il rilascio, a ciascun dipendente, dell’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili.
La dichiarazione deve riportare l’indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle attività formative.
Certificazione soggetto incaricato della revisione legale
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.
Per cui occorrerà esibire anche la certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Inoltre, l’impresa sarà invitata a produrre tutta l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio e il rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal Regolamento UE n. 651/2014.
Anche in caso di bilanci sottoposti a revisione dev’essere rilasciata una certificazione specifica in riferimento al credito di imposta, vale a dire che la relazione di revisione al bilancio non è sufficiente all’assolvimento degli obblighi richiesti dalle normative sopra richiamate;
il revisore incaricato in ipotesi di imprese beneficiarie non soggette alla revisione del bilancio dev’essere iscritto nella sezione A del registro non può certificare se è iscritto nella sezione B. La differenza tra le due sezioni è chiarita da una faq pubblicata sul sito del MEF: “Il Registro dei revisori legali si compone delle sezioni “A” e “B”. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 39 del 2010, sono iscritti nella “Sezione A” i revisori che svolgono attività di revisione legale o che collaborano ad attività di revisione legale presso una società di revisione, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti. È invece collocato nella “Sezione B” il revisore legale che non ha in corso, o non li ha esercitati nell’ultimo triennio, incarichi di revisione legale o non ha collaborato ad incarichi di revisione legale presso una società di revisione. L’iscrizione nella sezione B non preclude, in ogni caso, lo svolgimento di altre attività o prestazioni, diverse dalla revisione legale, previste dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la funzione di sindaco in un collegio sindacale non incaricato della revisione legale, ai sensi dell’articolo 2397 c.c., o perizie o attestazioni previste dal codice civile. Pertanto, la distinzione tra le sezioni “A” e “B” è legata esclusivamente allo svolgimento di incarichi di revisione legale, e non incide sullo status di revisore regolarmente iscritto”.
il revisore incaricato dev’essere indipendente secondo i criteri ordinariamente fissati in materia di revisione legale, ciò implica che un professionista contabile iscritto alla sezione A del registro dei revisori non può rilasciare alcuna certificazione in favore dei propri clienti abituali, in quanto privo dei richiesti requisiti di indipendenza rispetto al beneficiario;
il certificatore è soggetto alle responsabilità di cui all’articolo 64 del codice di procedura civile.
Relazioni e registri nominativi
Unitamente alla documentazione precedentemente citata occorrerà esibire una relazione particolareggiata che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, che sarà predisposta dal dipendente che ha svolto il ruolo di docente o tutor, dal responsabile aziendale delle attività di formazione oppure dal soggetto formatore esterno.
Sarà necessario anche predisporre un registro dei nominativi che riporti gli orari e i giorni di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
1.Modalità organizzative: Descrivi come è stata organizzata la formazione, includendo dettagli su:
Pianificazione e tempistiche.
Struttura del corso (moduli, sessioni, ecc.).
Risorse utilizzate (materiali didattici, strumenti tecnologici, ecc.).
2.Contenuti delle attività: Fornisci una panoramica dei temi trattati durante la formazione, specificando:
Obiettivi formativi.
Argomenti principali.
Metodologie didattiche utilizzate (lezioni frontali, workshop, esercitazioni pratiche, ecc.).
3.Valutazione e feedback: Includi una sezione dedicata alla valutazione dell’efficacia della formazione, con:
Risultati delle valutazioni (test, quiz, ecc.).
Feedback dei partecipanti.
Relazione sulle attività di formazione
Titolo del Corso: Introduzione alla Gestione dei Progetti
Docente: Mario Rossi
Periodo di Svolgimento: 1-15 Settembre 2024
1. Modalità Organizzative
La formazione è stata organizzata in quattro moduli, ciascuno della durata di due ore, distribuiti su due settimane. Le sessioni si sono svolte in modalità mista, con lezioni frontali in aula e attività pratiche online. Sono stati utilizzati materiali didattici come slide, dispense e video tutorial.
2. Contenuti delle Attività
Obiettivi Formativi:
Fornire una panoramica delle metodologie di gestione dei progetti.
Sviluppare competenze pratiche nella pianificazione e nel controllo dei progetti.
Argomenti Principali:
Introduzione alla gestione dei progetti.
Pianificazione del progetto.
Gestione dei rischi.
Monitoraggio e controllo del progetto.
Metodologie Didattiche:
Lezioni frontali.
Workshop interattivi.
Esercitazioni pratiche.
3. Valutazione e Feedback
Risultati delle Valutazioni:
Test finale: 85% dei partecipanti ha superato il test con una media di 80/100.
Feedback dei Partecipanti:
“Il corso è stato molto utile e ben strutturato.”
“Le esercitazioni pratiche hanno reso più chiari i concetti teorici.”
Requisiti oggettivi: il bonus afferisce le spese sostenute nei periodi d’imposta dal 2020 al 2022 per le attività di formazione, rivolte al personale dipendente, riguardanti i seguenti settori:
vendita;
marketing;
informatica;
tecniche;
tecnologie di produzione;
concernenti le seguenti tecnologie previste all’interno del piano formativo aziendale:
big data e analisi dei dati;
cloud e fog computing;
cyber security;
manifattura additiva e stampa tridimensionale;
sistemi cyber-fisici;
prototipazione rapida;
internet delle cose e delle macchine;
interfaccia uomo-macchina;
sistemi di visualizzazione e di realtà aumentata;
robotica avanzata e collaborativa;
integrazione digitale dei processi aziendali.
L’entità di tale bonus è differenziata sulla scorta delle seguenti caratteristiche (poi modificate):
piccole imprese: 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuo di 300.000 euro;
medie imprese: 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuo di 250.000 euro;
grandi imprese: 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuo di 250.000 euro.