Il c.d. testamento genitoriale
 
La legge stabilisce che, se un minore resta senza genitori, il Giudice tutelare provvede a nominare un tutore, scelto tra le persone, preferibilmente più vicine al minore ma non necessariamente parenti, di ineccepibile condotta e oggettivamente in grado di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i minori.
 
La designazione del tutore per i figli minori in caso di morte dei genitori può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Il testamento, quindi, può essere anche olografo (interamente redatto, datato e sottoscritto dal testatore); negli altri casi occorre sin da subito un atto notarile, nel caso dell’olografo invece soltanto successivamente per la pubblicazione del testamento.
 
Sebbene la designazione sia consentita ai genitori, la nomina spetta comunque al Giudice tutelare, il quale deve tenere conto della designazione ma soprattutto verificare l’idoneità della persona da nominare. Ai sensi di legge, il giudice può nominare tutore la persona designata dal genitore che abbia esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale, sarebbe pertanto opportuna una designazione concordata del tutore da parte dei genitori.
 
Il testamento, invero, può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale, come la designazione del tutore per i figli minorenni. Si evidenzia altresì che il testamento è l’atto con cui il testatore dispone dei propri diritti per il tempo in cui avrà cessato di vivere e, nonostante la funzione tipica del negozio testamentario sia quella di provvedere alla distribuzione del patrimonio ereditario, ai sensi di legge “le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale”.
 
Articolo redatto dall'Avv. Andrea Cruciani - Partner Lesson1 Project