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10 Settembre 2026

Articolo 1462 Codice Civile Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni “Solve et Repete”

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Articolo 1462 Codice Civile Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto.

Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.

Art. X – Clausola Solve et Repete
X.1. Il Committente [o La Mandante] non potrà per alcuna ragione, inclusa l’esistenza di contestazioni, controversie o eccezioni relative all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, sospendere, ritardare o rifiutare il pagamento dei corrispettivi dovuti nei termini pattuiti.
X.2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1462 c.c., resta espressamente convenuto che qualsiasi eccezione o contestazione da parte del Committente in merito ai servizi di consulenza prestati potrà essere fatta valere solo ed esclusivamente dopo l’integrale soddisfacimento del debito, fermo restando il diritto del Committente di richiedere in un momento successivo la ripetizione di quanto indebitamente pagato.
X.3. La presente clausola non ha effetto per le eccezioni di nullità, annullabilità o rescissione del contratto, così come previsto dalla legge.

La clausola solve et repete è considerata vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c.

Conseguenze x mancanza adeguati assetti

Adeguati assetti Tribunale Cagliari sentenza n. 188/2021

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