Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Scopo della norma è quello di evitare che i soci, optando per il finanziamento in luogo della ricapitalizzazione, giungano a trasferire parte del rischio d’impresa sui creditori.
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Il finanziamento soci, per non rientrare nell’alveo della raccolta del risparmio, deve rispettare, ai sensi dell’articolo 11, D.Lgs. 385/1993 e della Delibera CICR 3.03.1994, le seguenti condizioni:
– il socio deve detenere una quota sociale non inferiore al 2% del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato;
– il socio deve essere iscritto nel Registro delle Imprese da almeno 3 mesi;
– deve essere presente una clausola dello statuto societario che consente la possibilità per i soci di finanziare la società.
La società Beta S.r.l. viene finanziata in data 30 aprile dal socio Qaser per € 200.000,00 e dal socio PMI per € 100.000.
Il finanziamento è infruttifero e andrà restituito entro il 31.12.2025.
Rilevazione erogazione finanziamento
Banca C/c a Diversi 300.000
Avere: Debito vs socio Qaser 200.000
Avere: Debito vs socio PMI 100.000