La Relazione illustrativa dell’art. 6, c. 3 D.M. 4.05.2018, definisce anche i contenuti minimi dei registri presenze. I registri presenze devono limitarsi a riportare per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività di formazione ammissibili (paragrafo 5).
Relazione illustrativa
L’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge di bilancio per il 2018) ha introdotto un nuovo incentivo fiscale automatico a favore degli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale dipendente nelle materie aventi ad oggetto le c. d. “tecnologie abilitanti” e cioè le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
Il beneficio, accordato nella forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione e riguardante le attività di formazione svolte nel periodo d’imposta 2018 (rectius: nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017), si applica nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 per la concessione di aiuti alla formazione.
In questo senso, dispone espressamente il comma 52 del richiamato articolo 1 della legge di stabilità 2018, operando rinvio, in particolare, all’articolo 31 di tale regolamento e demandando al Ministero dello sviluppo economico il compito di provvedere ai collegati adempimenti europei.
Il successivo comma 55 del citato articolo 1 ha, inoltre, disposto che con decreto (di natura non regolamentare) del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano emanate le disposizioni necessarie per l’applicazione del credito d’imposta per le spese di formazione (nel seguito, anche: CIF), con particolare riguardo agli obblighi documentali, all’effettuazione dei controlli e all’eventuale recupero del beneficio non spettante.
A ciò si provvede con il presente provvedimento, del cui contenuto – fatta eccezione per l’Articolo 1 (Oggetto) che ne enuncia, per l’appunto, solo il contenuto – si dà, di seguito, illustrazione.
Articolo 2 (Soggetti beneficiari ed esclusioni). L’articolo 2 attiene all’individuazione dell’ambito soggettivo dell’agevolazione e, in coerenza con la formula della norma primaria (di cui al comma 46 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017), precisa che possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
In tal senso, il comma 1 dell’articolo in parola precisa che l’incentivo è applicabile anche da parte degli enti non commerciali residenti – sempreché svolgenti ovviamente attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa – nonché dalle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Con particolare riferimento al settore economico di appartenenza, inoltre, la disposizione ha cura di sottolineare che il beneficio si applica anche alle imprese che esercitano l’attività della pesca, dell’acquacoltura e della produzione primaria di prodotti agricoli; ciò, in conformità a quanto previsto dalla disciplina europea in materia di aiuti alla formazione contenuta nel citato regolamento (UE) n. 651/2014.
Il successivo comma 2 dell’articolo in esame chiarisce che, con riferimento agli enti non commerciali che svolgono attività commerciali, il beneficio si applica per intero anche se i dipendenti partecipanti alle attività di formazione (ammissibili) siano occupati solo promiscuamente in dette attività commerciali.
Il comma 3 dell’articolo in commento, infine, sempre in conformità alla richiamata disciplina europea, precisa che non possono accedere al beneficio le “imprese in difficoltà”, così come definite dall’articolo 2, punto 18), del più volte citato regolamento (UE) n. 651/2014.
Articolo 3 (Attività ammissibili). L’articolo 3 delimita l’ambito applicativo della disciplina in punto di specificazione delle attività di formazione o più precisamente delle materie oggetto di formazione che possono beneficiare del credito d’imposta: c.d. attività ammissibili.
Al riguardo, in linea con le finalità dell’incentivo e con quanto disposto dalla norma primaria (ex comma 48 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017), il comma 1 dell’articolo in esame ribadisce che sono ammissibili le sole attività di formazione aventi ad oggetto le “materie” rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
Tali “materie”, definibili in senso ampio come “tecnologie abilitanti” e il cui elenco è già individuato dalla norma primaria, vengono di nuovo specificate, per esigenze di chiarezza, in una diversa formula redazionale, anche con l’esplicitazione di alcune definizioni. Inoltre, con il comma 2 dell’articolo in discorso viene anche contemplata la possibilità di successiva integrazione di detto elenco con apposito provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Come espressamente previsto dalla legge, le attività di formazione assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione tanto se finalizzate alla “acquisizione” di competenze e conoscenze nelle suddette tecnologie, quanto se finalizzate al loro “consolidamento”: ciò implica, in altri termini, che le attività di formazione rilevano ai fini del beneficio tanto nel caso in cui siano rivolte al personale dipendente non in possesso di conoscenze e competenze nelle materie in questione e tanto se rivolte al personale dipendente già in possesso a vario titolo e livello di tali conoscenze e competenze. Sott’altro profilo, inoltre, sembra opportuno precisare che, pur ricollegandosi il credito d’imposta formazione agli obiettivi del richiamato “Piano Nazionale Impresa 4.0”, la sua applicazione è, comunque, indipendente dalla circostanza che l’impresa fruisca anche delle agevolazioni previste dai commi 9 e 10 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016; vale a dire, delle agevolazioni per gli investimenti in (determinati) beni strumentali materiali e immateriali, necessari proprio alla realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e il cui ambito temporale è stato oggetto di proroga da parte della stessa legge di stabilità 2018 contestualmente all’introduzione del beneficio che qui occupa. In punto di diritto, pertanto, possono accedere al CIF anche le imprese che non abbiano posto in essere investimenti in beni materiali “iper- ammortizzabili” e/o in beni immateriali “super-ammortizzabili”.
Come precisato dal comma 3 dell’articolo in commento, perché gli investimenti in formazione siano rilevanti per il credito d’imposta, devono essere soddisfatte due ulteriori condizioni.
In primo luogo, l’accesso al credito d’imposta è subordinato al fatto che l’impegno ad effettuare investimenti in attività formative ammissibili al credito d’imposta sia formalmente previsto nel contratto collettivo o territoriale (anche attraverso opportune integrazioni di tali atti). In particolare, viene previsto che l’impegno a investire in formazione nelle suddette materie “sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, nel rispetto dell’articolo 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente”. Tale norma, si ricorda, prevede che i benefici contributivi o fiscali “…e le altre agevolazioni” connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti “…a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente (rectius: Ispettorato Territoriale del lavoro), che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati”. Si è ritenuto, quindi, stante l’ampia formula normativa, che tra “le altre agevolazioni” possa senz’altro rientrare anche il credito d’imposta in oggetto, ancorché beneficiario ne sia il datore di lavoro.
In secondo luogo, ai fini della c. d. “portabilità” delle conoscenze e delle competenze acquisite a seguito delle specifiche attività di formazione svolte, viene richiesto che con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente.
Il comma 4 dell’articolo in commento individua i “destinatari” delle attività formative ammissibili, chiarendo che per “personale dipendente” si intende esclusivamente il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato.
Inoltre, in coerenza, con le finalità della disciplina agevolativa, viene precisato che tra i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientra anche il personale titolare di un contratto di apprendistato, con riguardo naturalmente alla sola formazione relativa all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze nelle “tecnologie abilitanti”.
Al di fuori di tali categorie di dipendenti, dunque, non sono compresi tra i destinatari delle attività di formazione ammissibili al beneficio altri collaboratori legati all’impresa con contratti lavorativi diversi da quello di lavoro subordinato o di apprendistato. Tuttavia, come precisato dal successivo comma 5, la circostanza che alle stesse attività di formazione ammissibili partecipino anche collaboratori diversi dal personale dipendente o dai titolari di contratti di apprendistato non pregiudica l’applicazione della disciplina agevolativa; risolvendosi semplicemente nella irrilevanza ai fini del calcolo del beneficio spettante delle spese sostenute per tali altre figure. È appena il caso di precisare che agli effetti in questione assume rilevanza esclusivamente il tipo di rapporto di lavoro sussistente tra l’impresa e il partecipante alla formazione durante le attività di formazione.
Il comma 6 dell’articolo in commento pone un’ulteriore condizione per l’ammissibilità al beneficio delle attività di formazione nel caso in cui la formazione sia affidata a soggetti esterni all’impresa. Con riferimento a tale fattispecie, viene infatti richiesto che le attività di formazione siano commissionate a soggetti qualificati. In particolare, la disposizione prevede che, in caso di attività di formazione erogate da soggetti terzi, assumono rilievo agli effetti della disciplina agevolativa solo quelle “…commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37”.
Articolo 4 (Spese ammissibili) L’articolo 4 individua le spese ammissibili al beneficio e cioè l’importo che costituisce base di calcolo del credito d’imposta.
In particolare, il comma 1 dell’articolo in commento stabilisce anzitutto che agli effetti del credito d’imposta assumono rilievo “… le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione”.
Il successivo comma 2 dell’articolo in commento, stabilisce inoltre che si considerano spese ammissibili anche le spese relative “… al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A alla citata legge n. 205 del 2017 e che partecipi come docente alle attività di formazione ammissibili”; in questo caso, però, le spese ammissibili “…non possono eccedere il trenta per cento della retribuzione complessiva annua” del dipendente- docente.
Al riguardo, occorre considerare che il comma 46 della norma primaria individua gli investimenti meritevoli del beneficio nelle spese relative al personale dipendente “occupato” nelle attività di formazione. Sulla base della riportata formula normativa, , il comma 2 specifica che sono ammissibili anche le spese sostenute per il personale dipendente “occupato” in tali attività in veste di docente o tutor; anche in questo caso, infatti, l’impresa sostiene un costo pari al “mancato reddito” del dipendente distolto dalle ordinarie attività produttive per essere occupato nelle attività di formazione interna. Tuttavia, per evidenti esigenze di carattere antielusivo, si è ritenuto di fissare in questo caso un tetto massimo alle spese ammissibili; si è inteso, in altri termini, evitare che la non ammissibilità del costo per i docenti esterni (non dipendenti) potesse essere aggirata attraverso l’assunzione strumentale di esperti esterni non inseriti nei processi produttivi dell’impresa beneficiaria.
Quanto alla concreta determinazione del “costo aziendale” sostenuto dall’impresa per le attività di formazione ammissibili, lo stesso comma 1 dell’articolo in commento chiarisce che deve assumersi a questi effetti “…la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede”. Si precisa che le indennità di trasferta rilevano per la parte non eccedente i limiti previsti dall’articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’inclusione tra le spese ammissibili anche delle indennità di trasferta, che costituiscono comunque elemento del costo per “mancato reddito” subito dall’impresa, risponde anche all’esigenza di non discriminare le attività formative organizzate dalle imprese che hanno più sedi operative o quelle organizzate all’interno di gruppi societari e il cui svolgimento potrebbe appunto opportunamente (se non necessariamente) richiedere lo spostamento dei dipendenti presso altre sedi.
Il comma 3 dell’articolo in oggetto, infine, conferma che non sono ammesse altre spese diverse da quelle espressamente indicate nei commi precedenti. Fanno eccezione, come si vedrà a commento del successivo articolo 5 del decreto, le spese sostenute per la certificazione della documentazione da parte delle imprese non tenute alla revisione legale dei conti.
Articolo 5 (Misura del credito d’imposta e modalità di fruizione) L’articolo 5 riguarda la misura dell’aiuto nonché le modalità e le condizioni per la fruizione del credito d’imposta spettante.
Quanto alla misura del beneficio, in particolare, il comma 1, riunendo le previsioni su intensità e massimale contenute nei commi 46 e 47 della norma primaria, stabilisce che il credito d’imposta “…spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario”.
Al riguardo, si ricorda anzitutto che la percentuale del 40% è fissata in via generale per tutte le imprese e per tutto il personale dipendente; non essendo stata esercitata dal legislatore la facoltà prevista dal paragrafo 4 del citato articolo 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 di maggiorare in determinate ipotesi l’intensità dell’aiuto (in ragione della dimensione dell’impresa e/o dei destinatari delle attività di formazione).
È il caso di precisare, inoltre, che il massimale di 300.000 euro deve intendersi riferito a un ordinario periodo agevolabile della durata di dodici mesi. Qualora, dunque, nel corso del 2018 si dovessero specificare periodi d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi, occorrerà procedere a un corrispondente ragguaglio del massimale.
Il comma 2 dell’articolo in commento, recependo quanto disposto dal comma 53 della norma primaria, riconosce che nei confronti delle imprese non tenute al controllo legale dei conti il credito d’imposta spettante è aumentato di un importo pari alle spese effettivamente sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile, nel limite massimo di 5.000 euro. Tale ulteriore beneficio interessa, in concreto ed essenzialmente, le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata che non si trovino, con riferimento al periodo agevolabile, nelle condizioni indicate all’articolo 2477, comma 3, del codice civile. Si ricorda comunque che la maggiorazione del credito d’imposta a titolo di spese di certificazione contabile non può determinare il superamento del massimale dei
300.000 euro; pertanto, nel caso in cui il beneficio calcolato sulla base delle spese ammissibili raggiunga già tale massimale, nessuna maggiorazione sarà riconosciuta, fermo restando però l’obbligo di certificazione in parola.
I commi 3, 4 e 5 dell’articolo in commento disciplinano le modalità e le condizioni per la fruizione del credito d’imposta.
Si ricorda che, come espressamente previsto dalla norma primaria, il credito d’imposta è utilizzabile dalle imprese esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A questo riguardo, il comma 3 dell’articolo in rassegna, recependo quanto già previsto dal comma 51 della norma primaria, prevede che in sede di utilizzo non si rendono applicabili “…i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 207, n. 24, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388”. In concreto, pertanto, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta maturato non incontra né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti d’imposta agevolativi e né il limite generale di compensabilità di imposte e contributi di 700.000 euro. In proposito, si prevede altresì che il modello F24 debba essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, allo scopo di impedire che ciascun soggetto fruisca del credito per un ammontare complessivo superiore a 300 mila euro.
Il successivo comma 4 dell’articolo in esame, nel precisare che l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili (e cioè il periodo agevolabile, che nella generalità dei casi coincide con il 2018), subordina espressamente la possibilità dell’utilizzo in compensazione all’avvenuto adempimento da parte dell’impresa degli obblighi di certificazione previsti dal successivo articolo
- In pratica, quindi, ciò significa che la fruizione del credito d’imposta attraverso il suo utilizzo in compensazione dal periodo d’imposta successivo a quello agevolabile non potrà avvenire prima dell’ottenimento da parte dell’impresa della certificazione della documentazione contabile. È anche il caso di ricordare, per converso, che la disciplina non prevede invece un termine finale entro il quale esaurire la fruizione dell’intero importo del credito d’imposta spettante.
Con l’ulteriore previsione contenuta nello stesso comma 4, viene espressamente stabilito che, ai soli effetti della maggiorazione del credito d’imposta riconosciuta alle imprese non soggette al controllo legale dei conti a titolo di spese di certificazione della documentazione contabile, dette spese si considerano “sostenute” nello stesso periodo d’imposta agevolabile. La disposizione risponde a esigenze di semplificazione, considerando che, a stretto rigore, stando alle regole di competenza contabile, le spese in parola sono imputabili al conto economico del periodo in cui tale certificazione viene rilasciata e cioè del periodo successivo a quello agevolabile. Si tratta, peraltro, di una soluzione già accolta nella prassi dell’Agenzia delle entrate con riferimento all’analoga fattispecie concernete il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (cfr. circolare n. 13/E del 27 aprile 2017).
Il comma 5, infine, in conformità alle regole europee in materia di aiuti di Stato, prevede che per le imprese destinatarie di un ordine pendente di recupero di un aiuto dichiarato illegale e incompatibile con il mercato interno da parte della Commissione europea, l’utilizzazione in compensazione del credito d’imposta è comunque sospesa fino alla data dell’avvenuta restituzione delle somme oggetto del recupero (cd. “clausola Deggendorf”).
Articolo 6 (Obblighi documentali e dichiarativi) L’articolo 6 reca disposizioni applicative in materia di obblighi documentali e obblighi dichiarativi. Il comma 1 dell’articolo in oggetto costituisce attuazione del principio posto dal comma 53 della norma primaria, secondo cui costituisce condizione di ammissibilità al beneficio la “certificazione” delle spese ammissibili da parte del soggetto incaricato del controllo legale dei conti. Viene opportunamente precisato, al riguardo, che l’attività di certificazione richiesta a tale soggetto consiste propriamente nella verifica dell’effettività delle spese sostenute per le attività di formazione agevolabili e delle corrispondenza di esse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. In tal senso, trattandosi di una certificazione concernente specifici elementi contabili collegati a una particolare attività aziendale, deve ritenersi che nella generalità dei casi l’obbligo in questione non potrà ritenersi automaticamente soddisfatto nell’ambito delle ordinarie attività svolte dal soggetto incaricato della revisione contabile e del giudizio finale sul bilancio di esercizio.
Il comma 2 dell’articolo in esame si rivolge alle imprese beneficiarie del credito d’imposta non tenute al controllo legale dei conti. Si tratta, come già ricordato a commento del precedente articolo 5 (rubricato “Misura del credito d’imposta e modalità di fruizione”), delle imprese individuali, delle società in nome collettivo, delle società in accomandita semplice e delle società a responsabilità limitata che non si trovino, con riferimento al periodo agevolabile, nelle condizioni indicate all’articolo 2477, comma 3, del codice civile. Per tali imprese l’obbligo dell’apposita certificazione dovrà essere adempiuto attraverso specifico incarico conferito a un revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Oltre all’obbligo concernente l’apposita certificazione della documentazione contabile, le imprese beneficiarie sono tenute ad ulteriori oneri documentali ai fini dei successivi controlli da parte dell’Agenzia delle entrate. In tal senso dispone il comma 3 dell’articolo in oggetto, ponendo anzitutto l’onere per le imprese di conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Oltre a tale relazione, l’impresa è comunque tenuta a conservare tutta la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare l’ammissibilità delle attività di formazione svolte e la corretta quantificazione del credito spettante; con l’ulteriore precisazione che tale documentazione deve evidentemente essere idonea anche a dimostrare il rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal richiamato regolamento (UE) n. 651/2014. Con specifico riferimento alla documentazione concernente le spese ammissibili, infine, viene richiesta la conservazione dei “registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa”; si precisa che tali registri dovranno riportare per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività di formazione ammissibili.
I successivi commi 4 e 5 dell’articolo in rassegna riguardano gli obblighi dichiarativi e il trattamento fiscale del credito d’imposta e ricalcano in sostanza quanto già previsto dal comma 50 della norma primaria.
Articolo 7 (Controlli) L’articolo 7 del decreto in commento disciplina le attività di controllo in ordine alla corretta fruizione del credito d’imposta, individuando nell’Agenzia delle entrate l’ente preposto a tale attività.
In particolare, al comma 1 dell’articolo in commento viene previsto che gli uffici dell’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di accertamento verifichino, sulla base della documentazione esibita dall’impresa beneficiaria, la sussistenza delle condizioni soggettive di accesso al beneficio, il rispetto dei vincoli europei, la conformità delle attività di formazione svolte a quelle considerate ammissibili dalla disciplina, l’effettività delle spese sostenute e ogni altro elemento rilevante ai fini della corretta applicazione del beneficio.
Peraltro, il comma 2 dell’articolo in esame prevede che nel caso in cui si accerti l’indebita fruizione del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste o a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria.
Infine, il comma 3 dell’articolo in oggetto prevede la possibilità per gli uffici dell’Agenzia delle entrate di acquisire, qualora nel corso delle attività di verifica si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività di formazione o di altri elementi, il parere del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 8 (Cumulo) L’articolo 8 dispone in materia di cumulo. In particolare, viene riconosciuta la cumulabilità del credito d’imposta per le spese di formazione con altre misure di aiuto di Stato concernenti le stesse spese ammissibili, operandosi, pertanto, rinvio ai limiti e alle condizioni previste dal più volte richiamato regolamento (UE) n. 651/2014.
Articolo 9 (Disposizioni finanziarie e monitoraggio) L’articolo 9 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta in esame, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il comma 2 dispone che le risorse autorizzate dall’articolo 1, comma 56, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 siano trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 ai fini della regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24. Infine, il comma 3 dispone che il monitoraggio avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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