L’associazione temporanea di imprese (ATI) detta anche raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), è una figura contrattuale contemplata dal Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016) ed è relativa ad un raggruppamento di imprese che si uniscono temporaneamente per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico che può essere la partecipazione ad una gara d’appalto per la quale le singole imprese non possiedono, individualmente, tutte le competenze operative e le caratteristiche o categorie richieste da un bando.
Un’ATI è composta da un’impresa capofila o capogruppo, detta mandataria, alla quale le altre imprese che ne fanno parte, dette mandanti, danno l’incarico di trattare con il committente l’esecuzione di un’opera.
L’ATI, di qualunque tipologia essa sia, si costituisce tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata (scrittura privata in cui la firma dei privati viene apposta alla presenza di un notaio o di un altro pubblico ufficiale) unitamente al mandato con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo.
Una volta redatto l’atto costitutivo, le imprese possono regolamentare i propri rapporti con l’azienda mandataria – capofila mediante la redazione di un regolamento interno che disciplini tra le atre cose l’esecuzione, le scadenze, la documentazione, la responsabilità, le contestazioni, i corrispettivi e la clausola di riservatezza.
La durata temporanea dell’Associazione Temporanea di Imprese coincide con i tempi effettivi per la realizzazione dell’opera e il raggruppamento di aziende si scioglie nel momento in cui terminano i lavori e tutte le obbligazioni sono state dichiarate chiuse.
Il mandato, con la relativa procura alla mandataria – capogruppo, deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro venti giorni dalla sua sottoscrizione ed è sottoposto a tassa fissa.
Le ATI possono essere così classificate:
– raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende, nel caso di lavori, una riunione di imprese portatrici generalmente di competenze diversificate, nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente.
– raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale si intende, in caso di lavori, una riunione di aziende portatrici delle stesse competenze e finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
– raggruppamento temporaneo misto.
La diversa tipologia di ATI incide anche sui profili di responsabilità:
– nelle ATI orizzontali la responsabilità è illimitata e solidale;
– nelle ATI verticali la responsabilità è limitata alla singola quota di lavori di propria competenza, e solidale con la capogruppo.
In definitiva l’associazione temporanea d’impresa (ATI) si sostanzia in una collaborazione tra imprese per lo svolgimento di uno specifico affare e per loro natura:
– è temporanea (ovvero la loro durata è limitata allo svolgimento dell’affare per le quali sono state costituite);
– non crea soggetti autonomi, ma delle organizzazioni tra imprese volte all’esecuzione di una specifica opera.
Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli il 13-12-2016