Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa articolo 2 D.L. 118/2021:
Comma 1. L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all’articolo 3, commi 6, 7 e 8.
Comma 2. L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto articolo 3:
Comma 1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Comma 3: Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco
di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
Comma 7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell’impresa, ricevuta l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, la comunica il giorno stesso alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d’affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l’impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l’esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell’ambito regionale.
Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento articolo 5
Comma 1. L’istanza di nomina dell’esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all’articolo 3 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto nominato.
Comma 3. L’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, inserisce nella piattaforma telematica:
a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;
b) una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
f) la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
g) il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’articolo 363,comma 1, del decreto legislativo n. 14/2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;
h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.
Comma 7. L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1. L’incarico può proseguire quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell’incarico è resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 7 e 10. In caso di sostituzione dell’esperto o nell’ipotesi di cui all’articolo 13, comma 8, il termine di cui al primo periodo decorre dall’accettazione del primo esperto nominato.
Comma 8. Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all’imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.
Compenso dell’esperto articolo 16:
Comma 1. Il compenso dell’esperto è determinato in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:
a) fino a euro 100.000,00, il 5,00%;
b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l’1,25%;
c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%;
d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%;
e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%;
f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%;
g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo 0,008%;
h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,01, lo 0,002%.
Comma 2. Il compenso complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.
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Si ricorda che l’art. 2086 secondo comma, l’art. 2476 sesto comma, l’art. 14 primo comma del D.lgs. 14/2019, continuano ad essere in vigore e non sono interessati da alcun rinvio o modifica.
Esperto indipendente composizione negoziata della crisi