Oltre a queste attività, che rappresentano la prestazione principale a carico del Fornitore, il contratto generalmente prevede servizi aggiuntivi, come quello di hosting e mailing, di aggiornamento o di posizionamento e promozione del sito. In particolare, poiché si è scelto di limitare il lavoro di redazione delle clausole, qui presentate, ai soli contratti relativi alla realizzazione di siti vetrina o di rappresentanza, escludendo l’analisi della disciplina dei contratti di realizzazione dei siti di e-commerce, non sono stati affrontati i temi connessi alla vendita on line, quali ad esempio, la gestione del magazzino, i servizi di pagamento e il rapporto con gli acquirenti qualificabili come “consumatori”.
I contratti in esame hanno generalmente un modico valore economico; ciò nonostante la loro stesura presenta una certa complessità in tutte le sue fasi, a partire da quella preparatoria, collocata in un momento precedente la firma del contratto, in cui il fornitore assiste il cliente nell’individuazione delle sue esigenze e predispone lo schema di realizzazione del sito web.
Relativamente a quest’ultimo aspetto, si evidenzia che la realizzazione di un sito web è in astratto un’attività riconducibile a due distinti tipi di contratto, un primo contratto avente ad oggetto la progettazione del sito ed un secondo contratto il cui oggetto è invece la realizzazione del sito stesso.
Presupposto del presente lavoro, è il contratto di realizzazione di siti web vada inquadrato nello schema del contratto di appalto di cui agli articoli 1655 e seguenti del codice civile. Pertanto per gli aspetti non direttamente regolati, si applicherà la disciplina generale di detto contratto.
la definizione delle reciproche obbligazioni assunte dalla parti (Clausola n. 1);
la regolazione dei rapporti tra le parti circa la proprietà intellettuale del sito, sia per quanto riguarda il software che per quanto riguarda i contenuti e gli aspetti grafici (Clausola n. 2);
le modalità di svolgimento del collaudo del sito realizzato (Clausola n. 3);
i servizi aggiuntivi di manutenzione e conduzione del sito (Clausola n. 4);
infine, il corrispettivo dovuto al Fornitore (Clausola n. 5).