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10 Settembre 2026

Contributo a fondo perduto alternativo Sostegni bis dal 05 luglio 2021

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Istanza per il contributo a fondo perduto alternativo Dl Sostegni Bis attività stagionali.

Le nuove tipologie di contributo a fondo perduto previste dal decreto Sostegni bis n.73/2021 sono: 
a) il contributo automatico;

b) il contributo perequativo basato sulla riduzione del reddito dell’esercizio 2020 rispetto a quello del 2019. Per questo tipo di contributo la dichiarazione dei redditi va presentata entro il 10 settembre 2021;

c) il contributo alternativo Sostegni Bis attività stagionali che è destinato ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA, attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 che abbiano subìto una riduzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi almeno del 30% nel periodo 01 aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto ai 12 mesi precedenti (01 aprile 2019 – 31 marzo 2020). A differenza degli altri contributi a fondo perduto, per il contributo in esame non è previsto un importo minimo di 1.000 o 2.000 euro. Il contributo è sempre commisurato alla riduzione del fatturato. Nessun contributo ‘alternativo’ compete a chi ha aperto la partita Iva nel 2021. Attenzione nella prima parte del modello si trova una complessa autocertificazione che il contribuente dovrà sottoscrivere, con rischi penali in caso di falsa dichiarazione, in relazione all’ammontare degli aiuti ricevuti dal 1.03.2020 al 27.01.2021

Per l’accesso a tale contributo è necessario presentare un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate che andrà inviata dal 05 luglio 2021 e fino al 02 settembre 2021. Per la predisposizione e l’invio dell’istanza, gli operatori economici potranno avvalersi degli intermediari già delegati al loro cassetto fiscale ovvero al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche” del portale “Fatture e Corrispettivi”. 

Con il provvedimento prot. n. 175776/2021 datato 2 luglio 2021, è stato approvato il modello di istanza, con le relative istruzioni, per la richiesta del contributo a fondo perduto per le attività stagionali previsto dal Decreto Sostegni-bis. Il modello si compone di 5 pagine e prevede un’apposita sezione ove deve essere attestato (con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) il rispetto, da parte del richiedente, dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

L’ammontare del contributo è determinato applicando al calo del fatturato, percentuali differenti a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo previsto dal DL Sostegni n. 41/2021.

Per i soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del DL Sostegni n. 41/2021 (che prevedeva istanza entro il 28/05/2021), le percentuali applicabili sono:

90% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 ≤ 100.000 euro;
70% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 > a 100.000 euro e ≤ a 400.000 euro;
50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 > a 400.000 euro e ≤ a 1 milione di euro;
40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 > a 1 milione di euro e ≤ a 5 milioni di euro;
30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 > a 5 milioni di euro e ≤ a 10 milioni di euro.
Per tutti i soggetti, l’importo del contributo alternativo non può essere superiore a 150.000 euro.

Esempio:

– Fatturato del periodo 01.04.2019 – 31.03.2020 pari a 3.000.000,00 euro (ammontare medio mensile di 250.000 euro);
– Fatturato del periodo 01.04.2020 – 31.03.2021 pari a 600.000,00 euro (ammontare medio mensile di 50.000 euro) riduzione superiore al 30%;
– Perdita media mensile (250.000 – 50.000) = 200.000,00 euro
Contributo Alternativo DL Sostegni bis (40% di 200.000,00 perdita media mensile) = 80.000 euro

Ricordiamo che il beneficiario può scegliere tra due diverse modalità di erogazione dell’importo spettante: l’accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta compensabile sul modello F24. L’indennizzo può essere usufruito solo se il beneficiario non ha superato il limite massimo di aiuti previsto per le sezioni “3.1 – Aiuti di importo limitato” e “3.12 – Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del cosiddetto “Temporary Framework”.

Codice tributo 6496. Per l’utilizzo in compensazione è stato disposto il codice tributo 6946 denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 5, D.L. n. 73 del 2021”.
Il codice dovrà essere indicato nel modello F24 da inoltrare ai servizi telematici dell’Agenzia e l’ammontare del contributo sarà disponibile nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata al link “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”.

 

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