L’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative ha carattere costitutivo ed è quindi elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica; in assenza di questa iscrizione, la società cooperativa non è tale e non può invocare le agevolazioni previste per il proprio settore.
L’art. 4. co. 3 del D.M. 23 giugno 2004 classifica le cooperative in:
-cooperative di produzione e lavoro;
-cooperative di lavoro agricolo;
-cooperative sociali;
-cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
Eccetera
L’art. 2512 c.c. distingue le cooperative tra:
cooperative di consumo o servizio, il cui fine è indirizzare l’attività in favore dei soci, dei consumatori o degli utenti di beni e servizi;
cooperative di produzione e lavoro, che operano avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci;
cooperative di apporto di beni e servizi.
Le cooperative sociali, che sono sempre a mutualità prevalente, sono cooperative finalizzate alla realizzazione di servizi alla persona (di tipo A) o all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (di tipo B).
Possono esistere anche Cooperative miste di tipo A e B.
La differenza tra cooperative sociali di tipo A e di tipo B è:
A: si occupano della gestione dei servizi socio-sanitari, formativi e di educazione permanente;
B: si occupano della gestione di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei settori: industria, commercio, servizi e agricoltura. In base all’art. 4 Legge 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali” nelle cooperative sociali di tipo B si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno.
Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.
Le Cooperative Sociali con sede legale nel territorio regionale possono chiedere l’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali.
La Cooperativa Sociale ha i seguenti organi:
Assemblea dei soci: riunisce tutti i soci della Cooperativa, i quali a prescindere dalle quote di capitale hanno diritto ad un singolo volto, fatte salve le persone giuridiche che possono averne fino a 5 se lo statuto lo prevede;
Consiglio di amministrazione: è eletto dall’assemblea dei soci e amministra la Cooperativa;
Collegio sindacale: è l’organo di vigilanza sull’amministrazione della Cooperativa.
Area adeguati assetti organizzativi
Verbale relativo alla vigilanza sul sistema di controllo interno