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10 Settembre 2026

Crediti di Imposta Circolare 14 E del 17 maggio 2022 Agenzia delle Entrate

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Crediti di Imposta la Circolare 14/E del 17 maggio 2022 Agenzia delle Entrate
OGGETTO: Commento alle novità fiscali – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (legge di bilancio 2022) – Crediti d’imposta

INDICE
1. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44)……………………..3
2. Credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (comma 45)………8
3. Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi (comma 46)…19
4. Povertà educativa (commi 135 – 136)………………………..23
5. Tax credit librerie (comma 351)……………………………26
6. Bonus acqua potabile (comma 713)…………………………..28
7. Tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari (commi da 831 a 834) ….31

PREMESSA
La presente circolare fornisce una trattazione sistematica delle novità in materia di agevolazioni fiscali, nella forma del credito d’imposta, contenute nelle disposizioni dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (di seguito “legge di bilancio 2022”), al fine di illustrarne il contenuto e facilitarne la lettura.
I chiarimenti resi tengono conto della documentazione relativa ai lavori parlamentari, con particolare riguardo alle relazioni illustrativa e tecnica e ai Dossier della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
L’esposizione argomentativa segue l’ordine dei pertinenti commi della legge di bilancio 2022 al fine di una più agevole consultazione del documento. Per semplicità espositiva, i riferimenti normativi sono effettuati direttamente ai commi dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022.

Clicca qui per scaricare la circolare integrale

1. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44)
Il comma 44 della legge di bilancio 2022 proroga e rimodula la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, limitatamente ai beni materiali e
immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”.
Preliminarmente, al fine di un inquadramento generale della disposizione in trattazione, si ritiene utile ricordare che l’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dall’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), il quale, a sua volta, aveva già sostituito le precedenti agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi, fruite sotto forma di maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile, note come “super” e “iper” ammortamento.
In sintesi, in base alla normativa recata dalla citata legge di bilancio 2021, alle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0” (inclusi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, di seguito: “beni materiali e immateriali 4.0”), è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi 1056, 1057 e 1058 dell’articolo 1 della predetta legge di bilancio 2021.
Per gli investimenti effettuati nel medesimo arco temporale e aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” (i.e., diversi dai “beni materiali e immateriali 4.0”), il credito d’imposta compete alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 1054 e 1055 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio 2021.
I principali chiarimenti interpretativi in merito al regime agevolativo de quo sono stati forniti con la circolare del 23 luglio 2021, n. 9/E, cui si rinvia per ogni opportuno approfondimento e per quanto non diversamente previsto dalle nuove disposizioni qui in esame.
Ciò premesso, la lettera a) del comma 44 della legge di bilancio 2022 dispone, con riferimento al comma 1051 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, la soppressione delle parole «e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» e la sostituzione delle parole «commi da 1052 a 1058» con le parole «commi da 1052 a 1058- ter».
La soppressione delle parole sopra riportate determina l’eliminazione del termine finale di effettuazione degli investimenti che danno luogo al riconoscimento del credito d’imposta, alle condizioni e nelle misure stabilite nei successivi commi, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. La modifica in questione è finalizzata a coordinare il testo delle norme agevolative alla rimodulazione temporale disposta dalle successive lettere da b) a d) del comma 44 in esame.
La sostituzione, al comma 1051, delle parole «commi da 1052 a 1058» con le parole «commi da 1052 a 1058-ter» è, invece, funzionale all’aggiornamento dei riferimenti normativi in cui la disciplina agevolativa in argomento si estrinseca alla luce delle modifiche stabilite dalla legge di bilancio 2022.
La successiva lettera b) del comma 44 prevede l’introduzione, dopo il comma 1057 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, del comma 1057-bis, che, con riferimento ai beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla l. n. 232 del 2016 (cc.dd. beni materiali 4.0), reca la disciplina valevole per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Più precisamente, alle imprese che effettuano investimenti nei predetti beni materiali 4.0, nell’arco temporale e alle condizioni previsti dalla norma, «il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro». Ciò posto, si rileva che la formulazione letterale del comma 1057-bis – che in un’unica disposizione disciplina gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero 30 giugno 2026) – potrebbe indurre a ritenere che il tetto massimo di costi complessivamente ammissibili, fissato dalla norma in 20 milioni di euro, sia da riferire a tale intero arco temporale.
Tuttavia, evidenti ragioni di interpretazione logico-sistematica lasciano intendere che si tratti di una diversa formula redazionale che non dovrebbe incidere sul diritto all’agevolazione qualora si calcolasse il plafond come riferito a investimenti effettuati su base annuale.
Depone in tal senso la relazione tecnica alla legge di bilancio 2022, nella quale gli effetti della proroga triennale e della rimodulazione del credito di imposta relativo agli investimenti de quibus sono stati illustrati in un’apposita tabella, indicando il limite massimo di 20 milioni di euro distintamente per ciascun anno interessato dalla proroga (i.e., 2023, 2024 e 2025).
In tal senso si ritiene, quindi, che il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A sia da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio.
Tale conclusione, oltre a risultare in linea con la modifica normativa avente ad oggetto i beni immateriali di cui all’allegato B della l. n. 232 del 2016, di cui si dirà nel prosieguo, appare ancora più corretta se si considera che non vi sarebbe motivo di discriminare gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A rispetto agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali immateriali ricompresi nell’allegato B, entrambi funzionali al processo di trasformazione e di digitalizzazione delle imprese in chiave “Industria 4.0”.
Con riferimento agli investimenti aventi ad oggetto i beni compresi nell’allegato B annesso alla l. n. 232 del 2016 (cc.dd. beni immateriali 4.0), la lettera c) del comma 44 della legge di bilancio 2022 prevede la sostituzione del comma 1058 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 nei termini di seguito riportati: «Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza».
La disposizione conferma le percentuali agevolative nonché il limite massimo dei costi ammissibili precedentemente disposti e integra la norma con la proroga
dell’agevolazione, estendendola agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, specificando, altresì, che il limite massimo ivi previsto è annuale.
Sempre in tema di investimenti in beni immateriali 4.0, la lettera d) del comma 44 inserisce i nuovi commi 1058-bis e 1058-ter, secondo cui, rispettivamente:
– per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
– per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Entrambe le norme considerano agevolabili le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei predetti beni immateriali 4.0 mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Da ultimo, a fini di coordinamento con le modifiche apportate dalle menzionate lettere b), c) e d), le successive lettere e), f) e g) del comma 44 in esame novellano,
rispettivamente, i commi 1059, 1062 e 1063 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, al fine di inserirvi il riferimento alle nuove disposizioni.
Al riguardo, si ricorda che il comma 1059 sancisce le modalità di fruizione del credito d’imposta, il comma 1062 dispone, ai fini dei successivi controlli, gli adempimenti e gli oneri documentali a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola e il comma 1063 chiarisce che il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta spetta al Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni e attivare le relative procedure contabili.

2. Credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (comma 45)

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