Decreto legge 17.03.2020, n. 18 Art. 55 – Misure di sostegno finanziario alle imprese.
Premessa: La fiscalità differita si origina prevalentemente a seguito di una differenza tra le imposte calcolate secondo le regole tributarie e quelle calcolate sulla base dei costi e dei ricavi che contribuiscono alla formazione del risultato economico di periodo.
Le perdite fiscali riportabili potranno essere normalmente portate a diminuzione del reddito imponibile di esercizi futuri. Il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili non ha natura di credito verso l’erario, quanto piuttosto di beneficio futuro di incerta realizzazione, dato che per utilizzare tale beneficio è necessaria l’esistenza di futuri redditi imponibili.
Tale riporto è classificabile tra le ipotesi di fiscalità differita attiva, generando, per il principio della competenza economica, una differenza temporanea di imposta deducibile, che verrà utilizzata per ridurre il carico fiscale degli esercizi futuri.
L’esistenza di perdite fiscali riportabili comporta la necessità, dal punto di vista civilistico, di verificare l’iscrizione in bilancio di attività per imposte differite attive dette anche imposte anticipate in inglese Deferred Tax Assets – D.T.A.
L’art. 55 del decreto “Cura Italia” prevede la possibilità di trasformare in credito di imposta le imposte anticipate (DTA) relative a perdite fiscali pregresse e rendimento nozionale ACE non utilizzato.
Diciamo quindi subito che la norma agevolativa trova applicazione solo per società che hanno perdite fiscali riportabili.
Se quindi non avete perdite fiscali pregresse o eccedenze di ACE è inutile che continuiate a leggere.
Che cos’è
La norma agevolativa (mirata più per operazioni all’interno del mondo bancario e finanziario che per le altre pmi) prevede la possibilità di trasformare in credito d’imposta le imposte anticipate (Deferred Tax Asset – DTA), anche se non iscritte a bilancio, riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile.
A chi si rivolge
Possono usufruire della norma le società tranne quelle per cui sia accertato lo stato o il rischio di dissesto ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 180/2015, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’art. 5, R.D. n. 267/1942 o dell’art. 2, comma 1, lettera b), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019).
Sono altresì escluse le ditte individuali.
Queste società devono poi avere
1) perdite fiscali riportabili di cui all’articolo 84 del Tuir e/o
2) eccedenza di base ACE riportabile in avanti di cui all’articolo 1, comma 4, D.L. n. 211/2011.
Ripetiamo quindi che la norma in esame non è applicabile a tutte quello società in bonis che, pur vantando crediti deteriorati, non dispongono di perdite fiscali e/o di un’eccedenza di base ACE riportabili nel corso del 2020.
A cosa serve
La ratio di tale misura agevolativa è quella di consentire alle società di anticipare – come credito di imposta – l’utilizzo di perdite fiscali pregresse di cui altrimenti si sarebbe potuto usufruirne in periodi successivi e solo in caso di realizzo di un reddito imponibile.
Quali vantaggi
Le società che cedono a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 i crediti, commerciali o finanziari, vantati nei confronti di debitori inadempienti possono trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate (DTA) relative alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione.
Si supponga che vengano ceduti entro il 31/12/2020 crediti per un valore nominale di 100mila euro(a nulla rilevando ai fini in esame il prezzo di cessione dei medesimi).
Le perdite fiscali pregresse rilevanti ai fini della trasformazione sarebbero pari a 20mila euro (20%) e le relative imposte anticipate (DTA) trasformabili in credito d’imposta sarebbero pari a 4.800 euro (20.000 x 24%, ipotizzando un’aliquota IRES del 24%).
Crediti ammessi all’agevolazione
Tutti i crediti deteriorati che ai fini dell’applicazione di tale incentivo, sono rappresentanti da tutti quei crediti pecuniari in relazione ai quali l’inadempimento del debitore si protrae oltre i 90 giorni dalla data di scadenza del pagamento. Tali crediti devono essere ceduti a titolo oneroso, senza il consenso del debitore e senza garantirne l’aempimento entro il 31/12/2020. L’agevolazione non si applica alla cessione di crediti infragruppo.
Come fruire del credito
Il credito d’imposta potrà essere:
utilizzato senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
ceduto a terzi al valore nominale;
chiesto a rimborso in misura totale o parziale.
La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.
I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi (si pensa nel quadro RU) e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Come accedere
Le società cedenti, per poter effettuare la trasformazione delle imposte anticipate – DTA in credito d’imposta, sono tenute ad esercitare un’apposita opzione irrevocabile, secondo quanto disposto dall’art. 11, co. 1, del D.L. 3 maggio 2016, n. 599.
Normativa
Decreto legge 17.03.2020, n. 18 Art. 55 – Misure di sostegno finanziario alle imprese
1. L’articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
«Art. 44-bis. – (Cessione di crediti)
Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. Omissis ..
Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli il 10-05-2020