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9 Settembre 2026

Credito ricerca e sviluppo appunti sparsi

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La disciplina del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, introdotta per il periodo d’imposta 2020 dall’articolo 1, commi 198–209, L. 160/2019 e oggetto di proroga al biennio 2021/2022 nell’articolo 1, comma 1064, lettere a)-h), L. 178/2020, non fornisce indicazioni circa il trattamento contabile e l’iscrizione in bilancio del contributo.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.  Il credito è fruibile in forma automatica annualmente per importi anche superiori a 250.000 euro (limite generico credito da quadro RU) e nemmeno si applica il limite generale di compensabilità dei crediti. Non è poi necessario apporre il visto, poiché dalle spese sostenute dal 2018 in poi l’utilizzo del credito è subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione da parte di un revisore legale iscritto nella sezione A (in questo caso le spese sostenute per la revisione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore a 5.000 euro). Da rilevare infine che per le caratteristiche del credito non si applica neanche il divieto di compensare crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 Euro. La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il codice tributo da inserire nel modello F24 per l’utilizzo esclusivo in compensazione attraverso i canali telematici è il codice “6938”Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, di cui all’articolo 1, commi 198 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni
Risoluzione del 01/03/2021 n. 13 – Agenzia delle Entrate – Divisione Servizi
Sono istituiti i seguenti codici tributo:
“6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019″;
“6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
“6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.

 

Il credito di ricerca e sviluppo non è cedibile a terzi
Il credito R&S, per espressa previsione normativa contenuta nell’articolo 3, comma 8, D.L. 145/2013, è utilizzabile esclusivamente in compensazione e, non potendo essere richiesto a rimborso, esula dall’ambito applicativo della procedura di cessione del credito ex articolo 43-bis D.P.R. 602/1973.
Il trasferimento del credito è ammissibile solo per operazioni le cui norme di legge prevedano una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici coinvolti, tra le quali rientrano:
la fusione;
la scissione;
la successione all’imprenditore individuale mortis causa;
la cessione del ramo d’azienda che ha generato il credito.

Il credito R&S va indicato nel quadro RU dell’anno nel quale il credito credito è maturato, nonché negli anni successivi fino a quando non se ne completa l’utilizzo. I righi destinati ad accogliere i dati relativi al credito in R&S nel quadro RU sono contenuti nelle sezioni I e IV-bis. Al rigo RU1 andrà indicato il codice B9, poi in RU2 il credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione e in RU6 il suo utilizzo. Nel rigo RU5 il credito d’imposta spettante nell’anno e nel rigo RU12 della sezione I, il credito d’imposta residuo. Nella sezione IV-bis andrà invece compilato il rigo RU100, indicando l’ammontare dei costi sostenuti nel periodo d’imposta:
-nella colonna 1, la media aritmetica dei costi agevolabili per attività di ricerca e sviluppo sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso;
-nella colonna 2, l’ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti per attività di ricerca e sviluppo intra-muros;
nella colonna 3 l’importo del costo del personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo;
-nella colonna 4, l’ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d’imposta per attività di ricerca e sviluppo svolta da soggetti residenti su commissione di soggetti residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo;
-nella colonna 5, l’ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d’imposta per attività extra-muros:
-nella colonna 6 la somma dei costi del personale e ammortamento degli strumenti e delle attrezzature di laboratorio relativi alla ricerca commissionata alle società del gruppo;
-nella colonna 7 l’importo relativo alla ricerca commissionata a soggetti non residenti.

La mancata indicazione del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato e in quelli successivi non dovrebbe in sé essere di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione. Al fine di non vanificare la previsione normativa che dispone l’obbligo di indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione annuale, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d’imposta ancora integrabile, al fine di indicare nel quadro RU l’importo del credito spettante, e versare, per ciascuna annualità, la sanzione di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 471/1997 tramite ravvedimento operoso. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 396 del 9 giugno 2021.

Decadenza dal bonus R&S non indicato nel quadro RU
Linea dura della giurisprudenza sulle conseguenze dell’omissione del credito d’imposta R&S nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Per la Cgt Liguria, sentenza n .874/3/2022, l’indicazione dell’agevolazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi è ‘atto negoziale e non di scienza’ e l’art. 5 dm 76/2008 è ‘chiarissimo’ nel sanzionare con la decadenza la sua omissione rimanendo preclusa l’emendabilità dell’Unico in giudizio. La pronuncia accoglie l’appello dell’Agenzia con un meccanico rinvio alle sentenze della Suprema corte 1427/2013, 10029/2018 e 11070/2018.

 

Rigo RU150 sezione RU SP2023 titolare effettivo
Nel quadro RU dei modelli REDDITI SC, SP e PF 2023 è stato inaspettatamente inserito il nuovo rigo RU150 denominato “Titolare effettivo”.
Tale rigo deve essere compilato con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020, al credito d’imposta relativo alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione ex L. 160/2019, nonché al credito d’imposta per la formazione 4.0 ex L. 205/2017.

Il codice tributo da inserire per l’utilizzo esclusivo in compensazione attraverso i canali telematici dell’Agenzia è “6857”.  Il credito d’imposta è automaticamente utilizzabile (art. 6 co. 3 del DM 27.5.2015 e circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2016 n. 5, § 4):
-esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. “compensazione esterna”);
-a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti;
-subordinatamente all’avvenuto adempimento dell’obbligo di certificazione contabile previsto.

Un’attività, per poter beneficiare del credito ricerca e sviluppo, deve presentare le caratteristiche della “ricerca fondamentale”, della “ricerca industriale” ovvero dello “sviluppo sperimentale”. La verifica circa la sussistenza di tali caratteristiche richiede molto spesso valutazioni complesse e di carattere squisitamente tecnico-scientifico.

L’Agenzia delle Entrate sta applicando – pressoché “automaticamente” – la disciplina del credito inesistente di cui all’articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997 che prevede:
-l’irrogazione di una sanzione dal 100% al 200% della misura del credito compensato;
-il divieto di definizione agevolata delle sanzioni;
-il termine di accertamento al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito utilizzato in compensazione.
L’Agenzia delle Entrate, poi, si sta limitando a fondare le contestazioni su delle semplici affermazioni, non supportate da alcun elemento probatorio.

Alcune Commissioni Tributarie si stanno pronunciando nel senso che la facoltà riconosciuta all’Agenzia delle Entrate di richiedere al MISE un parere tecnico diventa un obbligo tutte le volte in cui la natura tecnica degli accertamenti è prevalente rispetto agli aspetti puramente amministrativi e manchi, all’interno dell’Amministrazione, una professionalità specifica per condurre l’istruttoria. Ad esempio la CTP di Vicenza con la sentenza n. 14/02/2022 dell’11.01.2022, ha affermato che, in assenza di un parere da parte del MISE, sussiste “l’eccesso di potere da parte dell’ufficio, stante che lo stesso non è competente, sotto l’aspetto tecnico, a valutare la valenza dell’attività svolta”.

Chi ha usufruito del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo dovrà comunicare al Ministero dello sviluppo economico l’attività svolta dall’anno 2020, tramite apposito modello da firmare digitalmente ed inviare tramite PEC. Con riferimento agli investimenti nelle attività ammissibili effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021.
Per gli investimenti nelle attività ammissibili effettuati nei periodi d’imposta agevolabili successivi, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
Si precisa nel decreto che l’invio del modello di comunicazione approvato non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

Credito di ricerca e sviluppo nel conto economico e nelle scritture contabili
Nel caso in cui le spese di R&S siano contabilizzate a conto economico verrà rilevato un contributo in conto esercizio, come definito al paragrafo 56 dell’Oic 12:
“Sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri…omissis…”.
I costi di ricerca a partire dall’anno 2016, col D.Lgs. 139/2015, vanno imputati a conto economico: “I costi sostenuti per la ricerca di base sono costi di periodo e sono addebitati al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell’impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario all’attività imprenditoriale della stessa.”
Dunque il credito d’imposta R&S&I&D, per la sua natura di contributo in conto esercizio, va rilevato:
nell’attivo di stato patrimoniale, voce CII5-bis come credito tributario nell’anno di maturazione ovvero di sostenimento delle spese ammissibili;
a conto economico, in contropartita al credito tributario, alla voce A5 “Altri ricavi e proventi”.

Novità 2019 per certificazione contabile e relazione tecnica
Per espressa previsione dell’articolo 1, comma 71, L. 145/2018, l’onere di certificazione contabile ante utilizzo del credito – che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa – e l’obbligo di redazione di una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione a carico dell’impresa beneficiaria, decorrono dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
In altri termini, le modifiche riguardanti gli oneri formali e documentali a carico dell’impresa beneficiaria trovano applicazione anche per le imprese che intendono utilizzare il credito d’imposta dal 1° gennaio 2019, con riferimento al bonus maturato nel periodo d’imposta 2018.
In precedenza, tale documentazione doveva essere certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti non tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di effettuazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Tipologie di spese ammissibili nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità (comma 200 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019):
a) le spese di personale per titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni agevolate svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti agevolati anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a)
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività ammissibili al credito d’imposta
d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività ammissibili al credito d’imposta
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti ammissibili al credito d’imposta

Compensi agli amministratori non dipendenti ammessi all’agevolazione
I compensi corrisposti all’amministratore non dipendente dell’impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo sono considerati ammissibili ai fini del credito Ricerca e Sviluppo. Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 182 del 6 giugno 2019. Tra il c.d. “personale non altamente qualificato” possono essere ricompresi “anche soggetti non dipendenti dell’impresa, aventi con la stessa un rapporto di collaborazione. Tra i medesimi, quindi, può essere ricompreso anche l’amministratore il cui compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta”. Si ricorda poi che a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, i costi del personale non dipendente dell’impresa godono dell’aliquota del 25 per cento.
L’ammissibilità delle relative spese non può eccedere il 50% del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti ed è subordinata all’effettiva corresponsione da parte della società dell’intero importo del compenso fisso nel periodo d’imposta agevolato. Il compenso corrisposto all’amministratore è ammissibile a condizione che l’attività svolta venga ad essere adeguatamente comprovata, il compenso agevolabile riguardi solo per la parte che remunera l’attività di ricerca e l’amministratore non risulti essere semplicemente preposto alla gestione dell’attività di ricerca e sviluppo.
L’ammissibilità di tali spese è inoltre subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante della società o ente che attesti l’effettiva partecipazione dell’amministratore alle attività ammissibili e la congruità dell’importo del compenso erogato rispetto alla quantità di lavoro prestato, alle competenze tecniche possedute nonché alle retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri soggetti impiegati direttamente nelle medesime attività ammissibili.
Si ritiene utile ricordare che la risposta all’interpello n. 182 da parte dell’AdE si chiude con questa frase: “A tal fine, rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria circa l’idonea documentazione dell’attività svolta, l’effettività, l’imputazione temporale e la congruità dei costi sostenuti e la sussistenza di eventuali profili simulatori delle operazioni poste in essere”.

Ammontare minimo di investimenti in attività di ricerca e sviluppo
Risulta confermato anche l’ammontare minimo di investimenti in attività di ricerca e sviluppo al fine di poter accedere al credito di imposta. Secondo la normativa “il credito di imposta è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione ammonti almeno ad 30.000 euro”.

Certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale obbligatoria per il credito maturato dal 2018
L’obbligo di certificazione contabile hanno subito diverse rettifiche. Inizialmente, il suddetto obbligo di allegare al bilancio la certificazione della documentazione contabile, rilasciata da un revisore o da una società di revisione legale dei conti, era limitato alle imprese beneficiarie non obbligate per legge alla revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale. Al riguardo si precisa che, ai fini dei successivi controlli, anche le imprese con bilancio certificato erano ugualmente tenute a predisporre la documentazione contabile idonea a dimostrare la spettanza del credito.
Prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019, era necessario allegare al bilancio la certificazione della documentazione contabile, che doveva essere sottoscritta entro la data di approvazione dello stesso ovvero, per i soggetti non tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di effettuazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Se, in precedenza, il mancato rilascio della certificazione nei suddetti termini, pur costituendo una violazione di natura formale, non inficiava il diritto al bonus, ora l’utilizzabilità del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo è espressamente subordinata all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. E’ quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2019, che ha dunque esteso l’obbligo di certificazione della documentazione contabile anche alle imprese con bilancio certificato, in precedenza esonerate. Tali disposizioni si applicano a partire dal credito d’imposta maturato nel 2018.
Il MISE, con la Circolare 38584 del 2019, ha confermato la natura prettamente “contabile” della certificazione,  precisando che al revisore non è demandata alcuna verifica di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa. La certificazione contabile del revisore si ricorda che deve solo assicurare la verifica della regolarità formale dei documenti e dei contratti e la loro corrispondenza alle scritture contabili e alle risultanze di bilancio.

Relazione tecnica dal periodo di imposta 2018
L’art. 1, comma 70, lettera g), della legge di Bilancio 2019, ha introdotto il nuovo comma 11-bis dell’art. 3 del D.L. n. 145/2013, il quale prevede, per le imprese beneficiarie del credito d’imposta, l’onere di redigere e conservare una relazione tecnica per ogni progetto o sotto progetto, illustrante le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo dal periodo d’imposta 2018.
Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del relativo responsabile aziendale o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione in parola deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. 

La circolare n.8/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che dalla relazione tecnica devono risultare, a titolo esemplificativo:
-la descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso,
-l’individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell’arte del settore e per il cui superamento si è reso appunto necessario lo svolgimento dei lavori di R&S,
-in caso di innovazione di prodotto o processo, gli elementi rilevanti per la valutazione della novità,
-in caso di miglioramento significativo di prodotti e processi esistenti, gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti apportati, ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo prodotto e ai fini della distinzione dei lavori R&S dalle ordinarie attività dell’impresa.

La Legge di bilancio 2021 ha introdotto una novità prevedendo che la relazione tecnica – la quale deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale alla ricerca o del responsabile del singolo progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa – deve essere “asseverata”

 

Relazione tecnica asseverata
L’asseverazione introdotta dalla lettera g) dell’articolo 1, comma 1064, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) – finalizzata ad “assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute” – consiste in un’autocertificazione a cura del responsabile aziendale (in caso di ricerca intra – muros) e controfirmata dal legale rappresentante dell’impresa nella forma di dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale vengono confermati i contenuti di un documento sotto la propria personale responsabilità, attestandone autenticità e veridicità e rispondendo così penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti. Non sembra richiesto, quindi, l’intervento di un professionista terzo che effettui l’asseverazione. L’Agenzia non ha ancora chiarito completamente se l’asseverazione sia da applicarsi già per le relazioni relative ai crediti maturati nel 2020 o solo per quelli dal 2021 e successivi.

Il credito d’imposta R&S nel quadro RU del modello Redditi 2021
Cambia il codice credito, che diventa L1 e viene attribuito il codice tributo 6938 per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24.
L1 credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative di cui all’art. 1, commi da 198 a 206, Legge n. 160/2019 e art. 1, commi 185, 186 e 1064, lett. a), Legge n. 178/2020. Prima si utilizzava il codice B9.

 

L’art. 10-quater Dlgs 74/2000 “Indebita compensazione” stabilisce che:
1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Articolo 13 Legge sui reati tributari (D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario
1. I reati di cui agli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

La distinzione tra “credito non spettante” e “credito inesistente” rileva anche ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 13 del D. Lgs. n. 74/2000, e che contempla la possibilità per il contribuente di definire rapidamente la propria posizione “se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso”. In particolare, detta norma si applica solo con riferimento ai casi di “non spettanza” del credito.
Per i più gravi casi di indebito utilizzo di credito d’imposta per inesistenza del credito, è dunque escluso per il contribuente, l’accesso a misure premiali.

Attuali oneri documentali
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da:

-apposita certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali, di cui all’articolo 8 del D. Lgs. n. 39/2010. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. In sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta al revisore alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta.

-Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

-Presentazione – entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti – di una comunicazione firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, che va trasmessa in formato elettronico tramite PEC al Mise.

Sanzioni previste
-Il credito d’imposta R&S si profila “non spettante” (art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471 del 1997) quando il credito è “esistente” ma il suo utilizzo avviene in misura superiore a quella spettante e/o in violazione delle modalità di utilizzo normativamente previste.
La sanzione applicata è pari al 30% del credito utilizzato.
-Il credito d’imposta si definisce “inesistente” quando ne manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la sua esistenza non è riscontrabile mediante controlli automatizzati o basati sul riscontro formale della documentazione.
L’utilizzo di un credito di imposta inesistente è sanzionato – ex art. 13 citato, comma 5 – in misura proporzionale tra il 100% ed il 200% del credito medesimo.
Per i controlli sul credito di imposta alla ricerca e sviluppo inesistente, l’Agenzia delle Entrate ha tempo entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione.

Indicazioni da riportare nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione
-Nota integrativa:
In relazione al disposto di cui all’art.1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all’obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell’esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo di cui si riportano di seguito le principali informazioni.
Nel corso del 202_ la Società ha concluso il progetto denominato “nome ricerca”, il quale in ossequio alla vigente normativa della Repubblica Italiana nonché nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, pubblicata nella GUUE C/198 del 27 giugno 2014, si qualifica in termini di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Tale progetto ha determinato nel corso dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 202_ investimenti incrementali agevolati in Ricerca e Sviluppo per euro xxxx. I ricavi derivanti dal credito d’imposta, per euro xxx, relativo all’esercizio 202_ sono stati contabilizzati nell’esercizio 202_ alla voce “Altri ricavi e proventi” come contributo in conto esercizio in quanto relativi alla quota parte di spese per R&S allocate in conto economico.
Infine si evidenzia che il progetto di ricerca rispetta i criteri progettuali previsti dalla vigente normativa fiscale in tema di ricerca e sviluppo. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi per l’attività di ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.
-Relazione sulla gestione:
Attività di ricerca e sviluppo
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 202_ la Società ha sostenuto spese di Ricerca e Sviluppo al fine di ……………., per un importo complessivo pari ad euro xxxxxxx
Nel corso dell’esercizio 202_ la Società ha infatti concluso un progetto di ricerca e sviluppo codificato “nome ricerca”, il quale, in ossequio alla vigente normativa della Repubblica Italiana nonché nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, pubblicata nella GUUE C/198 del 27 giugno 2014, si qualifica in termini di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
L’obiettivo del progetto avviato è stato quello di ………………………………….
Si evidenzia che il progetto di ricerca rispetta i criteri progettuali previsti dalla vigente normativa fiscale in tema di ricerca e sviluppo Il criterio d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi per l’attività di ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.

 

Il Credito R&S non è qualificabile quale Aiuto di Stato
Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, è una agevolazione non qualificabili come aiuti di Stato o aiuti de minimis – e pertanto non va indicato nel prospetto Aiuti di Stato ex quadro RS della dichiarazione di redditi – in quanto tale misura, pur essendo di natura fiscale e automatica, non presenta profili di selettività ma ha una portata applicativa generale e, pertanto, non costituisce un aiuto di Stato; per tale motivo detto credito non deve essere registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell’art. 3 del Regolamento.

 

Credito Formazione 4.0 2022: maggiorazione o depotenziamento?
La rimodulazione del credito d’imposta Formazione 4.0 a favore delle Pmi, prevista per i progetti avviati successivamente al 18.05.2022 (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti) consiste:
in caso di formazione “qualificata e certificata”, nel potenziamento dell’aliquota di credito d’imposta, per le piccole imprese dal 50% al 70%, per le medie imprese dal 40% al 50%;
in caso di formazione diversa da quella “qualificata e certificata”, nel depotenziamento di aliquota di credito d’imposta, per le piccole imprese dal 50% al 40%, per le medie imprese dal 40% al 35%.
La maggiorazione di aliquota è dunque subordinata al soddisfacimento congiunto di due requisiti:
-formazione resa da soggetti qualificati esterni all’impresa, individuati dal D.M. 01.07.2022;
-certificazione delle competenze, secondo il sistema a doppio accertamento dettagliato dal D.M. 01.07.2022.
La disposizione del comma 2 dell’articolo 22 D.L. 50/2022 rischia di tradursi in un depotenziamento generalizzato per i progetti di Formazione 4.0 avviati dalle Pmi successivamente al 18.05.2022: “Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento”.
Il tenore letterale del testo normativo lascia intendere che, in assenza dei requisiti di formazione esterna qualificata e certificazione (quest’ultimo inattuabile in assenza di Decreto Direttoriale) si applicherebbero automaticamente, a progetti avviati dopo il 18.05.2022, le seguenti aliquote ridotte:
piccole imprese 40%;
medie imprese 35%.
Si giungerebbe dunque al risultato paradossale in cui l’intervento incentivante risulterebbe totalmente vanificato, traducendosi in un disincentivante depotenziamento.

Termini per il controllo dei crediti di imposta ricerca e sviluppo Circolare del 23/12/2020 n. 31 – Agenzia delle Entrate
3 Termini per il controllo dei crediti di imposta ricerca e sviluppo
Con riferimento alle casistiche più ricorrenti di attività rappresentate dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, giova ricordare che qualora a seguito dei summenzionati controlli sia accertato che le attività/spese sostenute non siano ammissibili al credito d’imposta ricerca e sviluppo si configura un’ipotesi di utilizzo di un credito «inesistente» per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo ed il relativo atto di recupero dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione, non rilevando ai fini della violazione sopra richiamata la mera esposizione del credito in dichiarazione annuale.
Per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, infatti, l’articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dispone che l’atto di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato , deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
Così, ad esempio, qualora il controllo verta sull’esistenza del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta 2015, indicato nella dichiarazione presentata nel 2016 e utilizzato in compensazione nel corso del 2017, gli Uffici potranno procedere alle operazioni di verifica entro l’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione, e, qualora riscontrino che il credito utilizzato è “inesistente” per mancanza dei presupposti costitutivi, dovranno notificare l’atto di recupero entro il 31 dicembre 2025.
Attenzione però che esiste un filone della giurisprudenza di merito per la quale la distinzione tra credito non spettante e credito inesistente è “priva di fondamento logico-giuridico” e il margine di tempo fissato per le verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria deve quindi essere indistintamente fissato in otto anni.
Nello specifico, a partire dal 2017, i giudici di legittimità nella sentenza n. 19237 del 2 agosto 2017, hanno affermato che l’art. 27, comma 16, del D.L.n. 185 del 2008, nel fissare il termine di otto anni per il recupero dei crediti d’imposta inesistenti indebitamente compensati, non intende considerare l'”inesistenza” del credito come una categoria distinta dalla “non spettanza” dello stesso.
A parere della Suprema Corte, predetta distinzione è priva di fondamento logico – giuridico, atteso che il citato comma 16 dell’art.27 mira a garantire un margine di tempo adeguato per il compimento delle verifiche riguardanti l’investimento che ha generato il credito d’imposta; tale margine di tempo, pertanto, è indistintamente fissato in otto anni, senza che possa trovare applicazione il termine più breve stabilito dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 per il comune avviso di accertamento.
Anche nell’ordinanza n. 354 del 13 gennaio 2021, la Corte di Cassazione condividendo integralmente le considerazioni espresse dai giudici di legittimità nell’ordinanza n. 19237 del 02/08/2017, ha ribadito che il Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 27, comma 16, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, nel fissare il termine di otto anni per il recupero dei crediti d’imposta inesistenti indebitamente compensati, non intende elevare l'”inesistenza” del credito a categoria distinta dalla “non spettanza” dello stesso (distinzione a ben vedere priva di fondamento logico-giuridico), ma mira a garantire un margine di tempo adeguato per il compimento delle verifiche riguardanti l’investimento che ha generato il credito d’imposta, margine di tempo perciò indistintamente fissato in otto anni, senza che possa trovare applicazione il termine più breve stabilito dal D.P.R.n. 600 del 1973, articolo 43, per il comune avviso di accertamento.

Di diverso avviso invece la recente sentenza n. 34445 del 16 novembre 2021 (e nelle analoghe sentenze n.3443 e n. 3445 del 2021) della Suprema Corte, dove La Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di compensazione di crediti fiscali da parte del contribuente, l’applicazione del termine di decadenza ottenale, previsto dal Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 27, comma 16, conv. in L. n. 2 del 2009, presuppone l’utilizzo non già di un mero credito “non spettante”, bensì di un credito “inesistente”, per tale ultimo dovendo intendersi – ai sensi del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13, comma 5, terzo periodo, (introdotto dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 15) – il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (il credito che non è, cioè, “reale”) e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 36-bis e 36-ter e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54-bis”.

La L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) contiene alcune novità in materia di credito d’imposta ricerca e sviluppo:
proroga al 30 novembre 2023 del termine per l’adesione alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S ex articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii., all’articolo 1, comma 271, L. 197/2022;
estensione dell’ambito applicativo del nuovo sistema di certificazione a tutte le attività di ricerca, sviluppo e innovazione in relazione alle quali le violazioni relative all’utilizzo dei relativi crediti d’imposta “non siano state già constatate con processo verbale di constatazione”, con conseguente ammissibilità anche in caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui si abbia avuto formale conoscenza, all’articolo 1, comma 272, L. 197/2022.

Certificazione preventiva ed ex post
Con il D.L. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali), convertito in L. 122/2022, è stato introdotto un facoltativo sistema di certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti già effettuati o da effettuare nell’ambito delle attività ammissibili al Credito d’imposta R&S&I&D, a decorrere dall’esercizio in corso al 31/12/2020.
Le imprese potranno ora farsi “certificare” ex post e/o preventivamente la spettanza del credito, con effetto opponibile anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
La certificazione sarà rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo economico, periodicamente elaborate e aggiornate.
La legge n. 198 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto disposizioni di rilievo in materia di crediti d’imposta per la ricerca e lo sviluppo delle imprese. In particolare il comma 272 ha esteso l’applicabilità del nuovo sistema di certificazione a tutte le attività di ricerca, sviluppo e innovazione in relazione alle quali le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate con un processo verbale di constatazione, anche in caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui sia stata formalmente acquisita conoscenza.

Ricerca e sviluppo, il credito omesso non decade e non è ‘inesistente’ se non indicato in dichiarazione
Con la sentenza 518/12/2023 la Cgt di secondo grado dell’Emilia Romagna ha affermato che la mancata indicazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nella dichiarazione dei redditi non determina la decadenza dallo stesso, non essendo tale fattispecie prevista dalla legge tra quelle che comportano la decadenza dal beneficio.

Bonus ricerca e sviluppo, lite estinta con la sanatoria
14 Giugno 2023 Il Sole 24 Ore 
La Cgt di Ancona, con la sentenza 202/2/2023 ha stabilito che la domanda di adesione e il versamento integrale per la sanatoria sul bonus ricerca e sviluppo estinguono la lite con il fisco. Di conseguenza il giudice può dichiarare la cessata materia del contendere. Il riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo è stato introdotto dal decreto fiscale collegato alla manovra 2022. Si perfeziona con l’integrale versamento dell’importo dovuto. La sanatoria consente la restituzione senza sanzioni e interessi del credito maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. I termini della sanatoria sono stati estesi dopo le modifiche dello scorso anno. La vicenda nasce da un avviso di accertamento con cui veniva contestato l’utilizzo in compensazione avvenuto nel 2017 di un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. La società ha presentato domanda di accesso alla definizione agevolata e ha proceduto al riversamento del credito utilizzato in compensazioni in due annualità.

 

 

 

Certificazione CLO Costo Lavoro Orario

RAL Retribuzione Annua Lorda

LUL Libro unico lavoro

 

Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

francesco@qaserpmi.it

 

Aggiornamento 2023: i titolari effettivi debuttano nei modelli dichiarativi 2023
Le società che nel corso del triennio 2020-2022 hanno ricevuto dei crediti d’imposta per ricerca, sviluppo, innovazione, formazione e beni strumentali dovranno compilare il nuovo rigo RU150 collocato nella sezione IV del quadro RU ‘crediti d’imposta’, dei modelli dichiarativi 2023 (modello redditi SC, SP e PF), rubricata ‘Dati relativi ai crediti d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione, investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato’. Nei righi RU150 e RU151 sono richieste informazioni volte ad accertare la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.

 

Normativa
Decreto attuativo 26 maggio 2020
Commi da 198 a 209 della legge di bilancio 2020
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 – Paragrafo 3.1
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 40/E del 2 aprile 2019
Circolare direttoriale 15 febbraio 2019, n. 38584 – Chiarimenti concernenti la documentazione contabile
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 22 giugno 2018
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.10/E del 16 maggio 2018
Circolare direttoriale 9 febbraio 2018, n. 59990 – Chiarimenti sull’applicazione della disciplina nel settore del software
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27 aprile 2017
Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 – “Interventi urgenti”
Decreto attuativo 27 maggio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5E del 16 marzo 2016 sull’art.3 del DL 145/2013

 

Evoluzione della normativa
La versione originaria dell’art. 3 del DL 145/2013, poi integralmente sostituita dal co. 35 dell’art. 1 della L. 190/2014, prevedeva il riconoscimento, alle imprese con fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, di un credito d’imposta, fino ad un importo massimo annuale di 2.500.000,00 euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo registrati in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati. Tale credito d’imposta, tuttavia, non ha trovato attuazione, in quanto il previsto decreto ministeriale non è stato mai emanato. L’art. 1 co. 35 – 36 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha ridefinito il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo previsto dall’art. 3 del DL 23.12.2013 n. 145 convertito. In particolare, la citata legge ha modificato:
la platea dei beneficiari, eliminando il riferimento al fatturato;
la decorrenza del credito d’imposta;
la misura dell’agevolazione (25%), prevedendo anche una maggiorazione premiale dello stesso per le spese relative alla ricerca svolta extra muros (aliquota 50%).

– Modifiche apportate dalla Legge 232/2016
L’art. 1 co. 15 e 16 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha modificato il credito d’imposta in esame con effetto a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2016, vale a dire dal 2017 per i soggetti “solari”.
Tra le principali modifiche, si segnala che:
il credito d’imposta è stato fissato in misura pari al 50% con riferimento a tutte le spese, senza quindi più alcuna distinzione in base alla tipologia di costi;
il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario (in luogo dei precedenti 5 milioni);
l’agevolazione è prorogata fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (in luogo del precedente 2019);
il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista di cui al DM 4.9.96;
è stato eliminato, nell’ambito del personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo, la distinzione tra “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato”.

– Modifiche apportate dal DL 87/2018
Ai sensi dell’art. 8 del DL 12.7.2018 n. 87 convertito (c.d. decreto “Dignità”), non sono più ammissibili all’agevolazione i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali di cui all’art. 3 co. 6 lett. d) del DL 145/2013 derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto “dignità”, vale a dire dal 2018 (soggetti solari).

– Modifiche apportate dalla L. 145/2018
L’art. 1 co. 70 – 71 della L. 145/2018 è nuovamente intervenuto sull’agevolazione precisando quanto segue:
l’agevolazione non spetta più in misura unica, ma è stata ripristinata la misura generale del 25%, mentre quella del 50% è riservata solo a determinate spese incrementali;
l’importo massimo annuale del credito d’imposta viene ridotto a 10 milioni di euro per ciascun beneficiario (in luogo dei precedenti 20 milioni);
l’adempimento degli obblighi di certificazione costituisce condizione formale per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta.
Le modifiche relative alla rimodulazione della misura e all’ambito applicativo dell’agevolazione si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, vale a dire dal 2019 per i soggetti solari.
Le modifiche concernenti gli aspetti formali e documentali riguardano però già il credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, con effetto quindi retroattivo (art. 1 co. 71 della L. 145/2018).

– Modifiche prospettate nel DL Crescita
Nell’ambito del DL crescita, approvato con la formula salvo intese dal Consiglio dei Ministri del 4.4.2019, è prevista la proroga, con rilevanti modifiche, del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013.
In particolare:
l’agevolazione sarebbe prorogata anche per il periodo 2021-2023 (attualmente operativa fino al 2020);
sarebbe prevista un’unica misura del credito d’imposta, pari al 25% (senza quindi più l’aliquota del 50% per alcune tipologie di spese);
ai fini del calcolo dell’agevolazione, la media di riferimento sarebbe fissata al 2016-2018 (in luogo dell’attuale 2012-2014).

 

 

 

 

L’utilizzo del credito d’imposta e relativi obblighi documentali

In aderenza all’art. 1, comma 204, della Legge n. 160/2019, il credito d’imposta:
è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione;
non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU
non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP;
è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Con riferimento agli obblighi documentali, sono stati confermati – così come disposto dall’art. 1, comma 205, della Legge n. 160/2019 – gli obblighi di certificazione contabile e tecnica, alla cui esecuzione è subordinato il riconoscimento del credito R&S e innovazione.

Inoltre, le imprese sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o in corso di realizzazione.

La novità introdotta dalla Legge di bilancio 2021 è che tale ultima relazione – la quale deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale alla ricerca o del responsabile del singolo progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa – deve essere “asseverata”, in senso analogo a quanto previsto per le perizie richieste ai fini del credito d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali da Impresa 4.0.

La disciplina del credito d’imposta R&S&I&D, introdotta per il periodo d’imposta 2020 dall’articolo 1, commi 198–209, L. 160/2019 e oggetto di proroga al biennio 2021/2022 nell’articolo 1, comma 1064, lettere a)-h), L. 178/2020, non fornisce indicazioni circa il trattamento contabile e l’iscrizione in bilancio del contributo.

Costi di R&S imputati a conto economico
Nel caso in cui le spese di R&S siano contabilizzate a conto economico verrà rilevato un contributo in conto esercizio, come definito al paragrafo 56 dell’Oic 12:
“Sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri…omissis…”
I costi di ricerca a partire dall’anno 2016, col D.Lgs. 139/2015, vanno imputati a conto economico: “I costi sostenuti per la ricerca di base sono costi di periodo e sono addebitati al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell’impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario all’attività imprenditoriale della stessa.”

Dunque il credito d’imposta R&S&I&D, per la sua natura di contributo in conto esercizio, va rilevato:
nell’attivo di stato patrimoniale, voce CII5-bis come credito tributario nell’anno di maturazione ovvero di sostenimento delle spese ammissibili;
a conto economico, in contropartita al credito tributario, alla voce A5 “Altri ricavi e proventi”.
xxxxxxxx

Chi ha usufruito del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo dovrà entro fine anno comunicare al Ministero dello sviluppo economico l’attività svolta nell’anno 2020, tramite apposito modello da firmare digitalmente ed inviare tramite pec.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

 

né l’articolo 3 del DL n. 145 del 2013, né il decreto attuativo prevedono l’indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione annuale a pena di decadenza dal diritto all’agevolazione. Dal suddetto adempimento, quindi, non dipende né il momento in cui sorge il diritto al credito d’imposta, né quello a partire dal quale è possibile la sua fruizione, stante l’automaticità del riconoscimento del credito stesso a seguito dell’effettuazione delle spese agevolate e dell’avvenuta predisposizione della apposita documentazione contabile a supporto richiesta dalla normativa.
Inoltre è stato precisato che, la disciplina agevolativa non subordina il diritto alla spettanza del credito di imposta, né la sua concreta fruizione, alla rilevazione in bilancio del relativo provento richiedendo, invece, la predisposizione di “apposita documentazione contabile” che deve essere “certificata” da un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali.
La documentazione contabile certificata deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio e che la medesima documentazione va certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili.

 

 

 

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