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9 Settembre 2026

Detraibilità IVA fatture a cavallo d’anno

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La registrazione delle fatture a cavallo d’anno richiede qualche accortezza contabile. Infatti le fatture relative ad acquisti effettuati nell’anno appena concluso ma ricevute e registrate nell’anno nuovo permettono la detrazione dell’IVA solo nel nuovo anno.

L’art 1 del DPR n .100/1998 prevede che “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese (ai sensi dell’art 19 DPR 633/72) . Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

In base a questa ultima affermazione nella liquidazione riferita al mese di dicembre 2021 non si può portare in detrazione l’IVA relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi datata dicembre 2021, se la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2022.

Fatture “2021” ricevute nel corso del 2022 situazioni ipotizzabili:

Ipotesi 1:
Fattura immediata datata 30/12/2021
Ricezione da parte dello SdI in data 30/12/2021
Annotazione registro IVA acquisti 31/12/2021
La detrazione dell’IVA sarà fruibile a partire nel mese di dicembre 2021


Ipotesi 2:
Fattura immediata datata 31/12/2021
Ricezione da parte dello SdI in data 03/01/2021
Annotazione registro IVA acquisti 03/01/2022
La detrazione dell’IVA sarà fruibile soltanto dal mese di gennaio 2022

Ipotesi 3:
Fattura immediata datata 31/12/2021
Ricezione da parte dello SdI in data 31/12/2021
Annotazione registro IVA acquisti 03/01/2022
In questo caso poiché la fattura è stata ricevuta ma non annotata nel mese di dicembre 2021 la detrazione dell’IVA non sarà avvenuta nel mese di dicembre ma non potrà
nemmeno avvenire nel mese di gennaio 2022, stante la specifica preclusione valevole per le fatture a cavallo d’anno per cui al contribuente. In tali casi non rimane altra scelta che
registrare la fattura tardiva nell’apposito registro sezionale ed esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta nella dichiarazione Iva annuale relativa all’anno 2021.

In relazione al momento in cui la fattura si considera ricevuta l’Agenzia delle entrate nella FAQ n. 129 del 10 luglio 2019 ha specificato che:
-se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi;
-qualora il Sistema di Interscambio, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di presa visione o di scarico del file fattura è quella a partire dalla quale l’Iva diventa detraibile.

 

Da ultimo si ricorda che l’IVA assolta sugli acquisti può essere legittimamente portata in detrazione a condizione che:
-l’operazione risulti essere stata effettivamente effettuata (ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 633/1972);
-la fattura di acquisto sia stata registrata in contabilità, circostanza che non può verificarsi prima che il documento sia stato ricevuto.

 

 

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