Quando l’eredtià è devoluta ad un minorenne, sia per testamento che per legge (come pure in caso di rappresentazione di altri chiamati che non possono o non vogliono accettare l’eredità), i genitori (o comunque il tutore o il curatore che ne ha la responsabilità genitoriale) devono ricorrerre al Giudice Tutelare presso il Tribunale territorialmente competente per ottenere un provvedimento di autorizzazione.
L’autorizzazione del Giudice Tutelare è necessaria sia in caso di accettazione che di rinuncia.
L’accettazione deve essere espressa mediante un atto notarile o della Cancelleria del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, entro il termine decennale di prescrizione. Inoltre, deve essere redatto l’inventario dei beni del defunto.
Invero, ciò è necessario poiché non è possibile accettare in maniera pure e semplice bensì occorre provvedere all’accettazione con beneficio di inventario, affinché il minore risponda di eventuiali debiti ereditari nei limiti del valore dei beni ereditari ricevuti, talché i creditori dell’eredità possano rivalersi soltanto sul patrimonio ereditario, senza alcun diritto sui beni personali dell’erede minorenne.
Fino al compimento del diciannovesimo anno di età il minore non può essere considerato erede puro e semplice, nè perdere il beneficio d’inventario.
Anche per la dichiarazione di successione, che ha mero valore di adempimento fiscale e non comporta accettazione dell’eredità, è prevista una condizione di favore per il minorenne, in quanto il termine di un anno previsto per il deposito della dichiarazione, inizia a decorrere soltanto una volta raggiunta la maggiore età. Il termine ultimo, anche in questo caso, è il compimento del diciannovesimo anno di età.
La procedura di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è obbligatoria, come pure la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare.
Anche la rinuncia all’eredità da parte di un minore deve essere preventivamente autorizzata dal Giudice Tutelare, il quale deve valutare tutti i pro e i contro, patrimoniali e non, che dipendono dall’acquisto o meno dell’eredità in questione.
Ad ogni modo, il minore risponde dei debiti ereditati soltanto coi beni ricevuti in eredità o comunque esclusivamente entro il loro valore.
Se non si redige l’inventario nei termini previsti, il minore resta nella qualità di chiamato all’eredità, sicché una volta divenuto maggiorenne, potrà valutare se conservare o meno il beneficio ovvero rinunciare all’eredità. Diversamente, se non sia redatto l’inventario entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l’eredità resterà acquisita senza il beneficio di inventario.
L’atto di accettazione con beneficio di inventario deve altresì essere trascritto nei Pubblici Registri del luogo in cui si è aperta la successione con funzione di mera pubblicità notizia per gli eventuali creditori.
In sintesi, non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti se non con il beneficio di inventario e previa autorizzazione del Giudice Tutelare, allo scopo di evitare che questi soggetti, ritenuti deboli, debbano rispondere dei debiti provenienti da un’eredità con dei beni personali che nulla hanno a che vedere con l’eredità.
Ai sensi di legge, i minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio di inventario se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato di interdizione o di inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle disposizioini normative.
Articolo redatto da Andrea Cruciani