Il DL “Liquidità”, convertito in Legge 5 giugno 2020 n. 40, ha potenziato il Fondo di garanzia per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell’epidemia da COVID-19. Imprese e professionisti che vogliono ottenere la garanzia del Fondo, devono rivolgersi a banche e confidi che effettueranno la domanda.
Misura lettera m) comma 1, articolo 13 Dl Liquidità. Su piccoli prestiti fino a 30 mila euro l’intervento del Fondo copre il 100% dei finanziamenti con durata massima di 10 anni senza che venga effettuata, ai fini della concessione della garanzia, la valutazione del merito di credito. Fermo restando l’importo massimo di 30 mila euro, il finanziamento non può superare il 25% dei ricavi o il doppio della spesa salariale annua dell’ultimo esercizio utile. E’ stata ampliata, inoltre, la platea dei beneficiari: alle PMI e alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, si sono aggiunti broker, agenti e subagenti di assicurazione.
La garanzia è concessa automaticamente e il prestito può essere erogato dalla banca senza attendere la risposta del Fondo. Per questo tipo di finanziamenti è stato predisposto un apposito modulo di domanda semplificato (Allegato 4 bis ex Legge di Conversione).
NB. L’allegato 4 bis ex Legge di Conversione deve essere presentato alla banca o al confidi cui il beneficiario si rivolge per ottenere il prestito e non direttamente al Fondo di garanzia.
Allegato 4 bis
Le garanzie concesse ai sensi del comma 1, lettera m), dell’articolo 13 del DL Liquidità, prevedendo una copertura pari al 100% del finanziamento, sono inquadrate tra gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” – Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e l’intero importo del finanziamento incide sul plafond a disposizione per ciascuna impresa (800.000,00 euro ovvero, per le imprese appartenenti al settore pesca 120.000,00 euro ovvero, per le imprese nel settore agricoltura, 100.000,00 euro)
INTERVENTO DEL FONDO AI SENSI DELLA LETTERA M), COMMA 1, ART.13 DEL DL LIQUIDITA’ (FINANZIAMENTI FINO A € 30 MILA CON GARANZIA DEL FONDO AL 100%)
D. E’ possibile presentare anche più di una richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo ai sensi della lettera m) comma 1, art. 13 del DL Liquidità?
R. Sì, l’importante è che l’ammontare complessivo delle operazioni finanziarie per le quali viene richiesta la suddetta garanzia non superi il 25% del fatturato o il doppio della spesa salariale del soggetto beneficiario finale e comunque entro il limite massimo di 30.000 euro.
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Misura comma 1, lettere c) e d) articolo 13 Dl liquidità : L’approvazione delle domande senza valutazione andamentale ai fini della concessione della garanzia riguarda tutti i soggetti ammissibili, le imprese fino a 499 dipendenti (la precedente soglia era 249), e tutte le operazioni finanziarie. Il Fondo approva le domande presentate da banche, confidi e altri intermediari finanziari dopo aver verificato soltanto che il soggetto richiedente sia tra quelli ammissibili e che non superi i limiti di aiuto previsti.
La garanzia copre tutti i finanziamenti al 90% per cento fino a un importo massimo di 5 milioni di euro per singolo beneficiario (il precedente limite era di 2,5 milioni). L’importo massimo può essere raggiunto anche sommando più domande di ammontare inferiore. Per importi fino a 800.000 euro, si può aggiungere la garanzia di un confidi, fino a coprire 100% del finanziamento.
Allegato 4 clicca per scaricare
Garanzia ai sensi del regime “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” – Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19”
D. Qualora l’impresa abbia richiesto la garanzia ai sensi della lettera m) fino all’importo massimo ammissibile, l’impresa può chiedere su una diversa operazione un’altra garanzia non al 100% ma eventualmente al 90%?
R. Sì, l’impresa può richiedere su una diversa operazione un’ulteriore garanzia con copertura al 90% qualora si rientri nei parametri del Punto 3.2 del Quadro temporaneo di Aiuti. Qualora non si rientri in tali parametri, si potrà accedere al Fondo con copertura all’80% e la garanzia verrà rilasciata ai sensi del Regolamento del “de minimis” o del Regolamento UE 651/2014. Si riporta di seguito un esempio.
Impresa ABC Srl
Per semplificare, si ipotizza che l’impresa ha depositato il bilancio 2019 e che, in riferimento alla garanzia ai sensi delle lettere c) e d), comma 1, art. 13 del DL Liquidità, non si avvalga della possibilità di richiedere un importo correlato al fabbisogno di liquidità prospettico
Importo ricavi 2019 = 240.000 euro
Spese per il personale 2019 = 30.000 euro
Importo totale dell’operazione (o delle operazioni) che può essere garantito ai sensi della lettera m), comma 1, art. 13 del DL Liquidità = 30.000 euro
Importo totale dell’operazione (o delle operazioni) che può essere garantito ai sensi delle lettere c) e d), comma 1, art. 13 del DL Liquidità = 60.000 euro
Importo totale che può essere garantito attraverso le misure previste dal DL Liquidità e dal Quadro temporaneo di Aiuti = 90.000 euro.
Oltre i 90.000 euro, si potrà accedere al Fondo con coperture all’80% e la garanzia verrà rilasciata ai sensi del Regolamento de “de minimis” o del Regolamento UE 651/2014.
D. In riferimento all’aiuto ai sensi del punto 3.1 del Quadro temporaneo connesso alla garanzia concessa ai sensi del Punto 3.2 del predetto Quadro temporaneo, quali sono i limiti previsti per singola impresa?
R. Il limite previsto per singola impresa è di 800.000 (incluso il settore dell’autotrasporto). Per le imprese appartenenti al settore pesca il limite è di 120.000,00 euro e per le imprese nel settore agricoltura 100.000,00 euro. Oltre all’aiuto connesso alla garanzia concessa ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, al raggiungimento del limite concorrono anche le garanzie con copertura pari al 100% di cui al DL Liquidità, art. 13 comma 1, lettera m) e gli eventuali altri aiuti ottenuti ai sensi del Punto 3.1 del predetto Quadro temporaneo.
Il Decreto Liquidità DL 8 aprile 2020, n. 23
La rivoluzione in atto nei rapporti con il sistema bancario
Art. 13 – Fondo centrale di garanzia PMI Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23
1.Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia e’ concessa a titolo gratuito;
b) l’importo massimo garantito per singola impresa e’ elevato nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
c) la percentuale di copertura della garanzia diretta e’ incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L’importo totale delle predette operazioni finanziarie non puo’ superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non puo’ superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attivita’;
2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
omissis …
g) fermo restando quanto gia’ previsto all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 7 luglio 2017, n. 157, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m), la garanzia e’ concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilita’ e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 febbraio 2019, n. 49.
m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attivita’ di impresa, arti o professioni la cui attivita’ d’impresa e’ stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purche’ tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del residente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.