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10 Settembre 2026

Garanzie Fondo Garanzia PMI e Sace proroga al 30 giugno 2022

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Fondo di Garanzia PMI e garanzia Sace cosa cambia con la Legge di Bilancio 2022.

Le garanzie pubbliche del  Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/1996) si estendono le misure dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, ma in questo arco temporale vengono meno alcuni dei benefici introdotti dal 2020 per rispondere all’emergenza coronavirus. La novità più importante è l’eliminazione delle garanzie gratuite: dal 1° aprile l’erogazione del beneficio sarà legata al pagamento di una commissione.

La garanzia Sace viene invece prorogata – sic et simpliceter – fino al 30 giugno 2022.

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 – Art. 13 Fondo centrale di garanzia PMI
1. Fino al 30 giugno 2022, fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) e m), in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:
a) a titolo gratuito. A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) l’importo massimo garantito per singola impresa e’ elevato, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unita’ di lavoro-anno rilevate per l’anno 2019. Resta fermo che la misura di cui alla presente lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da piu’ enti pubblici.

La legge di bilancio 2022 articolo 53:
All’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1: 1) all’alinea, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022, fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) e m) »;
2) alla lettera a), le parole: « a titolo gratuito » sono sostituite dalle seguenti: « a titolo gratuito. A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Comunicato 23 dicembre 2021
In attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea della proroga della misura di aiuto “SA.56966 (2020/N) Italy – Covid-19: Loan guarantee schemes under the Fondo di garanzia per le PMI”, a partire dal 1° gennaio 2022 il Fondo di garanzia per le PMI non potrà rilasciare garanzie in favore delle richieste presentate ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.2 del Temporary Framework.
I soggetti richiedenti potranno comunque continuare ad inviare al Gestore richieste di garanzia a valere sul Temporary Framework, le quali verranno regolarmente acquisite ed istruite.
Per tali richieste di garanzia, la delibera di concessione verrà rilasciata a seguito dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea.
Si prevedono tempi brevi per il rilascio della predetta autorizzazione che dovrebbe pervenire entro i primi 15 giorni del 2022.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022 e fino all’autorizzazione della proroga da parte della Commissione Europea, di cui sarà data tempestiva comunicazione, verranno deliberate le sole garanzie in favore delle richieste presentate ai sensi del regime De Minimis e del Regolamento di esenzione.

 

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