Il D.Lgs. 231/2002 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, modificato dal D.Lgs.192/2012, disciplina i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ed è specificatamente preordinata proprio a contrastare i ritardi nei pagamenti, ovvero l’inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali (art. 2).
Il ritardato pagamento degli importi derivanti dalle “operazioni commerciali” concluse tra imprenditori, professionisti e Pubbliche Amministrazioni comporta il decorso automatico degli interessi di mora senza necessità di dover porre in essere alcuna formale “messa in mora” del debitore dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (art.4 c.1 D.Lgs. 231/2002).
Le disposizioni del D.Lgs.231/2002 non si applicano alle transazioni commerciali in cui una delle parti contraenti è un consumatore finale.
Il tasso di riferimento nelle transazioni commerciali. L’art.5 del D.Lgs. 231/2002 prevede l’applicazione di un tasso di interesse composto da una componente variabile, connessa alla politica monetaria della Banca Centrale Europea, pubblicata semestralmente sulla G.U. e una componente fissa pari all’8%. Il Ministero dell’economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Per il semestre che va dal 01.01.2017 al 30.06.2017 tale tasso di mora automatico è pari all’8% essendo pari a zero la componente variabile.
Dal punto di vista fiscale in deroga al generale principio di competenza, per gli interessi di mora vige il “principio di cassa”, in applicazione dell’art. 109 comma 7 del TUIR, secondo il quale sono da assoggettare a tassazione “nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti”. Gli interessi di mora non concorrono alla formazione del montante dei crediti su cui calcolare la svalutazione “fiscale” dello 0,50%.
Per quanto riguarda l’IVA, gli interessi di mora rappresentano operazione escluse ex art. 15 DPR 633. Per tale motivo, sulla fattura o sulla lettera di addebito, per importi superiori a 77,47 euro, si dovrà apporre una marca da bollo.
Dal punto di vista contabile gli interessi di mora devono essere rilevati nella voce “C16 “altri proventi finanziari” – lettera d).
Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 05-06-2017
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