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9 Settembre 2026

Guida al Codice della Crisi Assonime

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La Guida pubblicata da Assonime illustra sinteticamente i principali istituti riformati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio scorso a seguito di un lungo percorso normativo e dei numerosi rinvii imposti dalla pandemia, nonché dalla necessità di adattare gli istituti originariamente previsti dal Codice ai principi della direttiva europea (UE) 1023/2019 in tema di ristrutturazione e insolvenza.  

Si tratta di una riforma fondamentale per la salvaguardia del valore delle imprese, per un’efficiente tutela dei creditori e per il sistema economico nel suo complesso. Essa giunge a compimento in un contesto storico ed economico molto diverso da quello in cui ha avuto origine, profondamente segnato dagli effetti di una crisi sistemica – generata dall’emergenza sanitaria e acuita dalle conseguenze economiche del conflitto Russo-Ucraino – che ha imposto una ponderata valutazione degli istituti per la gestione della crisi d’impresa.  

La Guida non segue l’ordine sistematico del Codice, ma presenta le nuove disposizioni suddividendole in sette capitoli, dedicati rispettivamente a: (1) i soggetti: doveri delle parti e interessi tutelati; (2) i diversi stadi di difficoltà dell’impresa; (3) gli strumenti per la prevenzione della crisi; (4) gli strumenti per la ristrutturazione dell’impresa; (5) gli strumenti per la liquidazione; (6) la regolazione della crisi e dell’insolvenza di gruppo; (7) profili processuali.  

3.1 Assetti organizzativi adeguati e doveri degli organi sociali

Il perno delle regole per la prevenzione della crisi è costituito dagli obblighi imposti dall’articolo 2086 del Codice civile e dall’articolo 3 del Codice della crisi in capo all’organo amministrativo delle società e ai corrispondenti doveri dell’organo di controllo. In particolare, con la modifica all’articolo 2086 del Codice civile, il Codice della crisi ha introdotto nel nostro ordinamento il dovere dell’organo amministrativo di istituire assetti organizzativi adeguati, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, nonché quello di attivarsi tempestivamente per il suo superamento. Tale disposizione esplicita il raccordo tra le regole del diritto societario e quelle dell’ordinamento concorsuale, collocando la crisi all’interno del più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi d’impresa e rafforzando il valore dell’organizzazione aziendale quale strumento principe per la rilevazione precoce della situazione di difficoltà dell’impresa e per la sua efficiente soluzione.

Il dovere di istituire assetti adeguati e i doveri di vigilanza dell’organo di controllo
Con riguardo ai doveri organizzativi, l’articolo 3 del Codice specifica gli obiettivi informativi che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve garantire per una
rilevazione tempestiva della crisi, in modo da consentire agli amministratori di strutturarne il contenuto. In particolare, gli assetti devono consentire di: a) rilevare gli
squilibri di carattere patrimoniale, economico-finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa; b) verificare la non sostenibilità dei debiti e della continuità
aziendale per i dodici mesi successivi; c) ricavare le informazioni necessarie per eseguire il test pratico per l’accesso alla composizione negoziata della crisi (su cui v.
par. seguente). Gli obiettivi informativi che gli assetti organizzativi devono soddisfare attribuiscono rilievo, dunque, a una gamma ampia di situazioni di difficoltà dell’impresa
che comprendono non solo le situazioni di crisi ma anche quelle di probabilità di crisi (gli squilibri patrimoniali, economici o finanziari), le prospettive di continuità aziendale così
come più in generale i dati consuntivi e previsionali da utilizzare nel test per la composizione negoziata.
Vengono individuati specifici segnali che contribuiscono a evidenziare la non sostenibilità del debito e che devono indurre gli amministratori a valutare le azioni
necessarie da intraprendere. Al riguardo costituiscono situazioni debitorie significative:
a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni e pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l’esistenza di debiti verso
fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l’esistenza di esposizioni nei confronti di banche e intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;

d) l’esistenza di crediti nei confronti di soggetti pubblici qualificati ai sensi dell’art. 25-novies del codice della crisi. Tali segnali non costituiscono autonomi
indici della sussistenza di una situazione di crisi, ma recano elementi informativi specifici che la struttura degli assetti organizzativi deve consentire di acquisire all’interno della
generale situazione economico, patrimoniale e finanziaria della società.

In via di sintesi, il complesso di mezzi e strumenti di cui si compongono gli assetti organizzativi deve consentire un monitoraggio dell’andamento aziendale, che renda
consapevoli gli amministratori di tutte quelle situazioni che potrebbero giustificare un loro intervento per la prevenzione o il superamento della crisi, nonché permettere di disporre
dei dati idonei per formulare un piano di risanamento.
Sull’adeguatezza degli assetti anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, come specificati dall’articolo 3 del Codice della crisi, è tenuto a vigilare l’organo di
controllo della società. Si tratta di un dovere che rientra nei principi generali dell’articolo 2403 del Codice civile e che impone ai sindaci di verificare che l’assetto sia stato definito
sulla base di una corretta individuazione dei rischi da presidiare e delle misure da adottare in considerazione della natura e dimensioni dell’impresa, tenendo conto dei
costi e benefici che comportano, al fine di evitare che la gestione dell’impresa prosegua senza un’adeguata percezione dei sintomi di squilibrio.

Il dovere di intervento dell’organo amministrativo 

Con riguardo ai doveri di intervento, l’articolo 2086 del Codice civile impone agli amministratori l’obbligo di attivarsi per adottare e attuare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e per il recupero della continuità aziendale. Tale dovere di attivazione – per effetto dell’introduzione del nuovo istituto della composizione negoziata – si estende, tuttavia, anche al verificarsi di quelle situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile una situazione di crisi. L’organo amministrativo, in attuazione di un principio di corretta gestione societaria, è dunque tenuto a valutare e ad attivarsi in uno spettro di situazioni di difficoltà dell’impresa che vanno dalla pre-crisi sino all’insolvenza, secondo una valutazione discrezionale dello strumento più adatto alla situazione concreta.
In particolare, nella situazione di pre-crisi l’organo amministrativo potrà ricorrere agli istituiti di natura privatistica previsti dal Codice civile o dall’autonomia privata secondo i
criteri di comune discrezionalità imprenditoriale36, oppure accedere al percorso della composizione negoziata della crisi. In caso di crisi o insolvenza, la scelta riguarderà
invece, uno dei diversi strumenti previsti dal Titolo IV del Codice, ferma restando la possibilità di ricorrere alla composizione negoziata della crisi purché ricorrano
ragionevoli prospettive di risanamento.

 

Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

 francesco@qaserpmi.it 

 

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