Come noto, l’amministrazione di una società, per l’attuazione dell’oggetto sociale, spetta esclusivamente agli amministratori, che possono allo stesso tempo anche essere soci, tuttavia, diritti e obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato; gli amministratori devono operare con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e rispondono dei danni subiti dalla società quando non adempiono i doveri ad essi imposti dalla legge o dallo statuto. Sono responsabili in caso di risultati negativi degli affari sociali soltanto qualora agli stessi sia imputabile un comportamento illegittimo o comunque irregolare e non diligente. Inoltre, rispondono sia verso i soci che verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (artt. 2394 e 2395c.c.).
Tenuto conto di tale doverosa premessa, in merito ai rischi e alle responsabilità cui incorre chi amministra una società, si evidenzia come i soci abbiano diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali nonché di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e tutti gli atti e documenti relativi alla gestione della società.
In caso di gravi irregolarità nella gestione della società, può anche essere richiesto un provvedimento cautelare di revoca e peraltro, l’eventuale approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori per le responsabilità incorse nella gestione sociale. I soci hanno sempre diritto al rendiconto e all’accesso ai documenti di amministrazione senza limiti di consultazione, tanto che se occultati o comunque artefatti e non disponibili sussiste anche una responsabilità penale in capo agli amministratori (art. 2625 c.c.).
Peraltro, l’azione del socio e il suo potere di controllo non dipendono affatto dall’entità della quota di partecipazione sociale. Il socio ha diritto di ispezione e controllo sui libri, sugli atti e sui documenti societari, ben potendo estrarne copia, indipendentemente dalla presenza o meno di organi societari di controllo e revisione e tale diritto si configura come potestativo, esercitabile in qualsiasi momento e a discrezione del titolare. Il socio deve essere adeguatamente informato e poter controllare, in particolare, la situazione contabile della società per avere così una visione completa circa la situazione economica, finanziaria e patrimoniale nonché gestionale della società, con la massima completezza ed organicità.
Anche quando la società è in liquidazione, il socio mantiene il medesimo diritto e potere di controllo a prescindere dall’entità della propria quota di partecipazione sociale, sebbene esclusivamente a meri fini informativi, non potendo turbare oltremodo l’attività di gestione con richieste pretestuose e di ostacolo al normale svolgimento dell’amministrazione.
Gli amministratori possono, anzi devono rifiutare di concedere informazioni sociali riservate soltanto in ipotesi di conflitto tra l’interesse del socio e quello della società; qualora sia verosimile che il socio possa utilizzare l’accesso agli atti societari al fine di recare pregiudizio alla società.
I limiti al diritto potestativo del socio attengono in sintesi alla buona fede e correttezza nonché al cosiddetto limite di abuso del diritto. Il potere di controllo del socio può essere usato anche attraverso procedure giudiziarie d’urgenza (art. 700 c.p.c.), non sussistendo tipiche forme di tutela, purché petitum e causa petendi siano ben prospettati e determinanti fumus boni iuris, ovverosia la verosimile fondatezza del diritto, di cui non può peraltro mettersi in dubbio la legittimità, come altrettanto il pericolo nel ritardare il provvedimento giudiziale, periculum in mora.
Il diritto del socio ad accedere agli atti sociali non può altresì essere sottoposto ad alcuna limitazione o condizione che ne vanifichi l’essenza o ne renda gravosa l’esecuzione, essendo il socio tenuto esclusivamente a sostenere le spese per eventuali copie richieste.
L’Autorità giudiziaria ben può ordinare alla società di consentire al socio ricorrente o a persona di sua fiducia di poter esaminare, con facoltà di estrarre copia, tutta la documentazione contrattuale, amministrativa, contabile e fiscale, previa comunicazione del luogo, in cui è custodita, senza onere alcuno per il socio salvo il costo di eventuali copie. A titolo esemplificativo, il socio può estrarre copia anche dei libri delle adunanze, deliberazioni, inventari, ecc., dei registri iva, delle dichiarazioni fiscali, fatture, estratti conto e quant’altro, sebbene resti anch’egli tenuto alla riservatezza e non divulgazione di quanto coperto da privacy.
Articolo redatto dall’Avvocato Andrea Cruciani