6.2.4 L’allerta esterna
Oltre all’obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo aziendali, il legislatore ha attribuito lo stesso compito in funzione pre-crisi anche ad alcuni creditori pubblici qualificati, individuati nell’Agenzia delle entrate, nell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e nell’Agenzia della riscossione. Tale obbligo è regolato dall’art. 15 del Codice, il quale stabilisce che Agenzia delle entrate e INPS, pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, e l’agente di riscossione, a pena di inopponibilità del credito, sono tenuti ad avvisare il debitore che i suoi inadempimenti hanno raggiunto un importo rilevante, indicato con esattezza per ognuno degli enti coinvolti. I creditori pubblici qualificati sono esonerati dall’obbligo di segnalazione se il debitore fornisce prova documentale di crediti di imposta o altri vantati verso la pubblica amministrazione. Alcuni osservatori hanno rilevato che questa norma potrebbe avere degli effetti distorsivi rispetto ai privilegi delle diverse categorie dei creditori: l’impresa avrebbe infatti degli incentivi a dare priorità agli adempimenti verso questi creditori – che altrimenti sarebbero obbligati ad attivare il procedimento di composizione della crisi – rispetto ad altri creditori.
Estratto dal “Rapporto Cerved PMI 2019“
La posizione finanziaria netta PFN
Approccio backward-looking e forward-looking
Gli indicatori della crisi di impresa da monitorare
Il rating advisor per il nuovo rapporto banca impresa
Gli adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili
Controllo di gestione per migliorare i risultati del tuo business
Francesco Cacchiarelli economista di impresa
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999