6.2.3 L’allerta interna
6.2.3.1 Gli obblighi organizzativi
Una corretta identificazione della crisi richiede, secondo la definizione del nuovo Codice, di individuare una probabilità di insolvenza e di raffrontare i flussi di cassa prospettici con le obbligazioni pianificate. È evidente che questo sia possibile solo facendo ricorso alla pianificazione strategica e finanziaria, alle previsioni, alla redazione di piani finanziari, cioè a dati interni all’azienda, che permettano di esaminare la documentazione programmata dagli amministratori. Il nuovo Codice della crisi ha quindi potenziato le regole di governance dell’impresa e, in particolare, ha previsto una maggiore responsabilizzazione dell’imprenditore e degli organi societari, introducendo gli obblighi organizzativi, e modificando il Codice Civile. Secondo le nuove norme gli amministratori hanno l’obbligo di organizzare l’azienda in modo tale da poter rilevare tempestivamente la crisi, predisponendo procedure, strutture interne e una pianificazione dei flussi informativi verso gli organi di controllo (quando presenti). Questa organizzazione deve essere adeguata alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Nel concreto, le società dovranno disporre di strumenti di monitoraggio in grado di prevedere in anticipo l’andamento dei flussi economici e soprattutto della tesoreria aziendale. Per imprese strutturate, questo può significare dotarsi di un sistema di controllo di gestione, eventualmente con una persona dedicata, predisporre una pianificazione gestionale ed economico-finanziaria, un monitoraggio analitico della gestione aziendale e della tesoreria. In aggiunta a strutture e procedure interne, un’organizzazione pienamente adeguata alle richieste delle norme prevede la predisposizione di business plan, di budget annuali, di piani di tesoreria e di cassa, di forecast infrannuali. In un sistema come quello italiano, in cui prevale un modello di impresa familiare senza una netta separazione tra management e proprietà (cfr. il Rapporto PMI 2018), l’obbligo di dotare le aziende di sistemi di autovalutazione costituisce un passaggio non semplice. Secondo un recente sondaggio condotto da PwC Tls, su un campione di 178 imprese rappresentative di tutti i settori e le dimensioni, solo un quarto delle aziende dispone già di indici in grado di monitorare la continuità aziendale e solo il 7% ha strumenti organizzativi adeguati alle nuove norme. Strumenti in grado di intercettare precocemente fondati indizi di crisi possono quindi permettere all’imprenditore (o all’organo amministrativo) di attivare tempestivamente i procedimenti di risoluzione della crisi.
6.2.3.2 Gli obblighi di segnalazione per gli organi di controllo
Il nuovo Codice della Crisi ha previsto misure premiali per l’imprenditore che attiva le procedure di allerta, con l’obiettivo di responsabilizzarlo maggiormente nella gestione della fase di crisi e di ridurre scelte rischiose. Questi incentivi possono però non essere sufficienti per un’ampia serie di ragioni. In primo luogo esistono oggettive difficoltà per le imprese, soprattutto per quelle di minore dimensione, a raccogliere e interpretare correttamente i segnali della crisi. In secondo luogo gli imprenditori possono essere oggetto di errori cognitivi, potendo sottovalutare i rischi dell’attività di impresa e sopravvalutando le proprie capacità manageriali. Infine, nonostante gli intenti e l’impianto della riforma, l’imprenditore può ritardare la comunicazione della crisi per evitare di perdere i finanziamenti dai fornitori e dalle banche, o anche per motivi socio-culturali. La riforma ha quindi conferito un ruolo molto più attivo agli organi di controllo. Secondo l’art. 14 del nuovo Codice, sindaci e revisori devono verificare l’adeguatezza dei sistemi organizzativi dell’impresa. La corretta applicazione degli obblighi organizzativi, cioè l’esistenza in azienda di strumenti di monitoraggio in grado di prevedere la tesoreria aziendale e l’andamento dei flussi economici, comporta anche la predisposizione di flussi informativi diretti all’organo di controllo: questo consente a sindaci e revisori di adempiere agli obblighi di segnalazione, cioè di riconoscere l’esistenza di ‘fondati indizi della crisi’. Una volta individuati segnali di crisi, devono essere comunicati tempestivamente all’organo amministrativo, che ha 30 giorni per “riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese”. Se la risposta è inadeguata, o se addirittura non c’è risposta, gli organi di controllo e di revisione devono informare l’OCRI. Le norme, nel rafforzare la dialettica interna all’azienda tra organi amministrativi e di controllo, prevedono misure premiali per sindaci e revisori che attivano la segnalazione, esimendoli da responsabilità solidale per le azioni o le omissioni che l’organo amministrativo può mettere in pratica successivamente. Concretamente questa norma concede un ruolo molto incisivo agli organi di controllo, con una vigilanza continuativa, finalizzata a comunicare prontamente all’imprenditore e ai suoi collaboratori l’esistenza di “indizi di crisi”, cioè che l’impresa palesi una delle situazioni indicate nell’art. 13 del Codice della crisi. Altro importante processo, normato dall’art. 14 comma 4, è l’introduzione dell’obbligo per gli istituti di credito e intermediari finanziari di dare notizia, nel momento in cui le comunica all’impresa, anche agli organi di controllo, riguardo variazioni o revisioni negli affidamenti. Questo è fondamentale per fornire al controllore un quadro sempre completo della condizione economico-finanziaria della società vigilata. Alcuni osservatori hanno rilevato che la mancata distinzione da parte del legislatore tra chi svolge un ruolo di controllo (collegio sindacale) e chi invece fa da revisore potrebbe indebolire la norma. Il ruolo del revisore, quello di valutare i passati risultati di gestione al momento della redazione del bilancio, sembra meno adeguato per individuare “l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni pianificate”. La riforma è stata accompagnata da un forte ampliamento della platea di società che devono dotarsi di un organo di controllo (la cui costituzione è sempre necessaria per le Società per azioni) riducendo le soglie dimensionali al cui superamento scatta l’obbligo. Secondo l’ultima formulazione dell’art. 2477 C.C. la nomina è obbligatoria se la società: 1. È tenuta alla redazione di un bilancio consolidato 2. Controlla una società obbligata a revisione legale dei conti 3. Ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti a) Totale attivo dello stato patrimoniale quattro milioni di euro b) Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni quattro milioni di euro c) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 20 unità. L’obbligo della nomina cessa quando per tre esercizi consecutivi, non viene superato alcuno dei già menzionati indici.
Estratto dal “Rapporto Cerved PMI 2019“
La posizione finanziaria netta PFN
Approccio backward-looking e forward-looking
Gli indicatori della crisi di impresa da monitorare
Il rating advisor per il nuovo rapporto banca impresa
Gli adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili
Controllo di gestione per migliorare i risultati del tuo business
01 luglio 2022 il nuovo rapporto Banca Impresa – EBA e 2086
L’art.2086 e i nuovi obblighi degli imprenditori e degli amministratori