La Garanzia del Medio Credito Centrale, consiste in un’agevolazione del Ministero dello Sviluppo economico (MISE), finanziata anche con risorse europee, che prevede la concessione di una garanzia pubblica per sostenere le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario. Dal 1999 Medio Credito Centrale (MCC) gestisce il Fondo di Garanzia, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il Fondo consente di avere una garanzia statale su tutti i tipi di finanziamenti sia di breve che di medio-lungo termine finalizzati ad esigenze di liquidità oltre che ad investimenti, come ad esempio l’acquisto di un macchinario o di beni strumentali industria 4.0.
La garanzia pubblica, in regime “de minimis” (ossia 200.000 euro per aiuti di stato in un triennio ad impresa) e fuori dalle misure temporanee, permette di abbattere il rischio sull’importo garantito da un minimo del 30% ad un massimo dell’80% rendendo quindi più semplice l’accesso al credito bancario.
Il Fondo garantisce a ciascuna impresa o professionista un importo massimo di 2,5 milioni di euro.
Come funziona il fondo di garanzia in regime de minimis?
La garanzia viene concessa in modo variabile (min. 30% max 80%) in base ad un modello di rating: il costo della garanzia (seppur minimo o gratuito in taluni casi) cambia in funzione del tipo di operazione garantita, della dimensione aziendale, della localizzazione del beneficiario della garanzia. Sono inoltre previste delle agevolazioni particolari per alcune tipologie come ad esempio le imprese femminili, PMI Innovative, Start Up Innovative o imprese del Sud.
La dichiarazione sugli aiuti “de minimis”
Una volta accertato che uno specifico intervento del Fondo rientra negli aiuti “di importo minore” bisogna capire se la garanzia in questione rispetta i limiti quantitativi stabiliti dalla normativa. Ai fini del calcolo il valore della garanzia pubblica – in termini tecnici si parla di ESL, Equivalente Sovvenzione Lordo – deve essere sommato ad altri eventuali aiuti ricevuti attraverso il medesimo Regolamento nell’esercizio fiscale in corso e nei due precedenti. Bisogna tenere presente che non esiste un registro nazionale degli aiuti “de minimis” e che il Gestore del Fondo può conoscere esclusivamente l’ammontare delle agevolazioni che ha direttamente concesso. Di conseguenza è responsabilità dell’impresa attestare l’ammontare degli aiuti “di importo minore” ricevuti nel triennio attraverso una dichiarazione di atto notorio da compilare secondo un modello fornito dal Fondo di garanzia. A tal fine sono utili due indicazioni: la data da prendere in considerazione è sempre quella della delibera di concessione dell’aiuto; nel caso di una garanzia o di un altro tipo di agevolazione che insiste su un finanziamento ancora in essere, passati tre anni dalla concessione, ai fini del “de minimis” la suddetta agevolazione non va più conteggiata.
Cos’è e come si calcola l’ESL della garanzia
Nel caso agevolazioni nella forma di contributi (siano essi in conto interessi, in conto capitale o di altro tipo) per il calcolo si utilizza l’importo dei contributi ricevuti. Nel caso della garanzia il valore da utilizzare è una percentuale variabile dell’importo garantito. A partire dalle operazioni approvate dal 29 novembre 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito un metodo di calcolo dell’elemento di aiuto contenuto nella garanzia più flessibile rispetto al precedente che lo determinava nella misura costante del 13% dell’importo garantito
Per saltare il calcolo: i quadri riassuntivi dell’efficacia contributiva
Per ricavare il valore dell’ESL, però, non occorre addentrarsi nella formula che lo genera poiché, per facilitare gli operatori, nelle Disposizioni Operative del Fondo vengono fornite due tabelle di facile lettura – i quadri riassuntivi dell’efficacia contributiva – che si applicano rispettivamente alle “Operazioni finalizzate alla copertura dei prestiti per capitale circolante” (in pratica finanziamenti per liquidità) e alle “Operazioni finalizzate alla copertura dei prestiti per investimenti”. Un’avvertenza è da tener presente nell’utilizzo di queste tabelle: i valori in esse contenuti cambiano ogni volta che varia il tasso di riferimento europeo.
Di conseguenza bisogna sempre consultare l’edizione aggiornata delle Disposizioni Operative (Parte VII – Metodologia di calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo).
Tabella
commissione > 0% 0,125% 0,25% 0,50% 1,00%
fino a 1 1,5700% 1,4450% 1,3200% 1,0700% 0,5700%
tra 1 e 2 2,3455% 2,2205% 2,0955% 1,8455% 1,3455%
tra 2 e 3 3,1147% 2,9897% 2,8647% 2,6147% 2,1147%
tra 3 e 4 3,8775% 3,7525% 3,6275% 3,3775% 2,8775%
e così via.
Sulla linea orizzontale si possono leggere i valori percentuali che corrispondono alle possibili quote pagate come commissioni una tantum al Fondo per il suo intervento: quanto più si paga, tanto minore sarà l’intensità di aiuto della garanzia. La misura delle commissioni dovute varia in base a dimensione e localizzazione dell’azienda, e in base al tipo di operazione finanziaria effettuata, come esposto in dettaglio nelle Disposizioni Operative, Parte V – Versamenti al Fondo. Sulla linea verticale si trova la durata del finanziamento: quanto maggiore sarà la durata tanto maggiore sarà l’intensità di aiuto. Incrociando i due dati si può individuare la percentuale da applicare all’importo garantito (e non al finanziamento nella sua interezza) per calcolare l’ESL da tenere in considerazione ai fini del calcolo del “de minimis”.
Per quantificare l’assorbimento “de minimis” occorre moltiplicare l’importo garantito dal Fondo per il valore individuato in base alla durata dell’operazione ed all’aliquota di commissione una tantum.
In ogni caso l’importo da considerare in caso di garanzia concessa ai sensi del “de minimis” viene riportato nella delibera di concessione inviata al soggetto richiedente (banca, intermediario finanziario o confidi).
Dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato puoi ricavare l’elemento di aiuto.
Titolo misura Fondo di garanzia per le PMI – Autorità concedente Medio Credito Centrale – Descrizione Fondo di garanzia Lg. 662/96 – Tipo procedimento De Minimis – Strumento di aiuto Garanzia – Importo nominale 240.000,00 – Elemento di aiuto 8.112,00