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9 Settembre 2026

Le prestazioni accessorie dei soci delle srl

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Le prestazioni accessorie dei soci delle srl. L’articolo 2435 del codice civile statuisce che «Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni. Le azioni alle quali è connesso l’obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori. Se non è diversamente disposto dall’atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci».

Sotto il profilo contenutistico, l’oggetto della prestazione è liberamente configurabile dalle parti, con la sola eccezione del divieto di erogazione di denaro.

L’istituto delle prestazioni accessorie sopra descritto può essere una valida soluzione per regolamentare la remunerazione dei soci anche non amministratori e per blindare il rapporto soci – società e rispondere anche alla domanda: “come gestire correttamente i prelevamenti di denaro in una Srl da parte dei soci ?”

La clausola relativa alle prestazioni accessorie può essere introdotta anche successivamente alla costituzione della società. Secondo la giurisprudenza, tali prestazioni possono essere stabilite con un atto diverso dall’atto costitutivo, successivamente alla data di costituzione della società (Cassazione civile, 5 luglio 1978 sentenza n. 3319; Tribunale di Milano 17 aprile 1982).  Il riferimento è ad una specifica delibera assembleare. In ogni caso debbono risultare con chiarezza contenuto, durata, modalità e compenso delle prestazioni in parola e le relative sanzioni in caso di inadempimento. Attenzione però al fatto che l’Agenzie delle Entrate non sia esattamente in linea con quanto previsto dalla giurisprudenza.

Sotto il profilo fiscale rappresentano un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. c-bis del Tuir come evidenziato nella risoluzione delle Entrate n. 81/E/2002 e, come tale, deducibile dal reddito d’impresa. Tali compensi rappresentano dei costi deducibili dal reddito di impresa ai fini IRES.
Tali somme, a determinate condizioni, non rientrano nell’ambito di applicazione della gestione separata INPS (circolare INPS n. 45/2018).

Giova adesso ricordare che la remunerazione dei Soci di una srl, nel rispetto delle norme di legge, può avvenire secondo questi metodi:
1) Distribuzione utili/riserve (attenzione in questo caso la società ha già pagato il 24% di IRES e poi pagherà il 26% di imposta sostitutiva;
2) Compenso amministratore;
3) Rimborso spese: chilometrico, forfettario o analitico;
4) Buoni pasto;
5) Royalties sul Marchio aziendale;
6) Prestazioni accessorie.

Ovviamente qualsiasi valutazione deve essere attentamente ponderata alla specifica situazione aziendale.

P.S. La circolare INPS n. 45/2018 non indica esplicitamente un numero di articolo o paragrafo specifico dove si afferma che le somme erogate per prestazioni accessorie non rientrano nella gestione separata INPS. Tuttavia, il principio generale espresso nella circolare è chiaro: i redditi prodotti ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR, che corrispondono ai compensi per prestazioni accessorie, sono assoggettati alla contribuzione presso la cassa previdenziale di appartenenza e non rientrano nella gestione separata INPS, a determinate condizioni.
Queste condizioni sono generalmente legate allo status previdenziale del socio: se il socio è iscritto ad una cassa previdenziale autonoma (come quella degli artigiani o dei commercianti), il compenso per le prestazioni accessorie sarà assoggettato alla contribuzione di quella cassa, escludendolo dalla gestione separata INPS.
È importante sottolineare che la circolare INPS n. 45/2018 fornisce un quadro generale, ma la sua applicazione può variare a seconda di casi specifici e di eventuali successive interpretazioni o modifiche normative.

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

francesco@qaserpmi.it

Risoluzione del 11/03/2002 n. 81 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Interpello 954-203/2001 Art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212 – Immobiliare YY S.r.l. – Trattamento fiscale dei compensi erogati a soci di societa’ a responsabilita’ limitata per prestazioni accessorie
Sintesi: La risoluzione, relativa ad una istanza di interpello presentata ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, fornisce chiarimenti relativamente al trattamento tributario, ai fini delle imposte sui redditi, dei compensi corrisposti al socio di societa’ per azioni – avente la qualifica di impresa artigiana – per lo svolgimento di prestazioni accessorie, ai sensi dell’articolo 2345 del codice civile. Detti compensi dal 1 gennaio 2001 sono inquadrabili tra i redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e da assoggettare alla disciplina fiscale prevista per i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 48 del Tuir. I citati compensi costituiscono altresi’, per la societa’ che li eroga costi deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 75 del Tuir e concorrono a formare la base imponibile Irap.

Con l’istanza d’interpello in oggetto indicata e’ stato esposto il seguente

Quesito
Per effetto della modifica introdotta dalla legge n. 57 del 5 marzo 2001 alla legge quadro per l’artigianato dell’8 agosto 1985, n. 443, e’ stata prevista la possibilita’ di costituire societa’ a responsabilita’ limitata (con pluralita’ di soci) aventi la qualifica di “imprese artigiane”, a condizione che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza
lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo. Al fine di soddisfare tale requisito, la societa’ Immobiliare YY S.r.l, iscritta nel registro delle imprese artigiane, ha deliberato, in conformita’ allo statuto, l’obbligo per due soci di eseguire prestazioni accessorie ai sensi dell’art. 2345 c.c..
L’oggetto delle prestazioni consiste nell’attivita’ di coordinamento del personale nei cantieri, nel curare i rapporti con i clienti e fornitori, nell’organizzare le commesse di lavoro. Con la stessa delibera e’ stato, altresi’, stabilito quanto segue:
– l’attivita’ deve essere svolta tutti i giorni lavorativi, dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 17.00, con un periodo di riposo di 32 giorni lavorativi;
– la durata dell’obbligo e’ biennale, rinnovabile tacitamente;
– il compenso della prestazione e’ stabilito nella misura di lire 4.000.000 mensili, da rivalutare annualmente in base al costo della vita rilevato dall’Istat, al netto dei contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali.
Tanto premesso, la societa’ istante chiede se tali compensi possano essere dedotti dal reddito d’impresa e come gli stessi debbano essere tassati in capo ai soci.

Soluzione prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che i compensi corrisposti ai soci per le prestazioni accessorie possano essere dedotti dalla societa’ nel rispetto dell’art.75 del TUIR e che siano tassati in capo ai soci ai sensi dell’articolo 81 lett. l) del TUIR quali “redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare”.

Interpretazione
L’articolo 2345 del codice civile contempla la possibilita’ che l’atto costitutivo stabilisca, oltre quello dei conferimenti, l’obbligo per i soci di eseguire prestazioni a carattere accessorio non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, la modalita’ ed il compenso nonche’ le eventuali sanzioni in caso di inadempimento.
Secondo la giurisprudenza, le prestazioni accessorie a carico dei soci possono essere stabilite anche con un atto diverso dall’atto costitutivo, successivamente alla data di costituzione della societa’ (Cassazione civile, 5 luglio 1978 sentenza n. 3319; Tribunale di Milano 17 aprile 1982) e consistere in attivita’ personali assimilabili a quelle del
prestatore d’opera, anche se effettuate in favore di societa’ di capitali, con la conseguenza che esse possono ritenersi eseguite in adempimento di un obbligo sociale e non in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato.
A conferma dello stretto legame esistente tra la prestazione e la qualifica di socio, il legislatore civilistico ha previsto (secondo comma dell’articolo 2345 c.c.) che le azioni alle quali e’ connesso l’obbligo delle prestazioni accessorie siano nominative e non siano trasferibili senza il consenso degli amministratori.
Inoltre, l’inadempimento della prestazione, al pari del mancato pagamento della quota, comporta la sospensione del diritto di voto ex articolo 2344 c.c. (Tribunale di Milano, 7 aprile 1982).
La particolarita’ del rapporto sottostante la prestazione fa si’ che questa non possa qualificarsi come prestazione derivante da contratto di lavoro subordinato ma piuttosto come un’obbligazione sociale prevista dallo statuto il cui compenso viene pattuito nel rispetto del criterio civilistico.
Sul piano fiscale, deve essere ammessa la deducibilita’ dal reddito d’impresa di tali particolari oneri, pur derivanti da obblighi assunti in qualita’ di socio, in quanto le prestazioni rese sono strettamente inerenti allo svolgimento dell’attivita’ di impresa.
Si osserva, inoltre, che la mancanza del requisito della subordinazione comporta che i compensi corrisposti al socio, obbligato per espressa clausola statutaria alla prestazione accessoria, non possano essere riconducibili alle spese per prestazioni di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell’articolo 62, del TUIR.
Tuttavia, non si ritiene condivisibile la soluzione prospettata dall’istante di considerare i compensi percepiti dai soci come “redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere” di cui all’articolo 81, lettera l) del TUIR, in quanto la permanenza del rapporto tra socio/prestatore e societa’ si inserisce nel quadro di un rapporto unitario, non limitato al compimento di uno o piu’ affari definiti.
Come precisato nella relazione ministeriale, nella locuzione utilizzata dal legislatore dell’articolo 81, in verita’ assai generica, rientrano le cessioni o le concessioni in uso di marchi di fabbrica e di commercio non effettuate da imprenditori, oppure, secondo quanto chiarito dall’Amministrazione Finanziaria con risoluzione n. 150/E del 22 luglio 1996, le somme che le aziende private, tenute all’assunzione obbligatoria del personale ai sensi della legge n. 482 del 1968, corrispondono ai soggetti avviati al lavoro al fine di ottenere da essi la rinuncia all’assunzione.
Nel caso di specie, i compensi a favore dei soci non sono riconducibili alla semplice assunzione di un specifico obbligo di fare quanto, piuttosto, all’assunzione dell’impegno di effettuare le prestazioni lavorative previste dalla legge quadro per l’artigianato (cosi’ come modificata dall’articolo 13 della legge del 5 marzo 2001, n. 57), per poter qualificare la societa’ come impresa artigiana.
Come si evince chiaramente dalla delibera assembleare, tali prestazioni presentano tutti i requisiti che contraddistinguono, ai fini fiscali, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: la mancanza del vincolo della subordinazione, la prevalenza del lavoro personale del socio che si svolge senza l’impiego di mezzi organizzati, la retribuzione periodica prestabilita, la continuita’ nel tempo della prestazione lavorativa e la coordinazione, che si realizza attraverso l’inserimento funzionale del socio prestatore nell’organizzazione economica della societa’.
A tal riguardo, si rammenta che l’attuale normativa non prevede piu’, tra i caratteri distintivi dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la necessaria circostanza che la prestazione resa abbia un contenuto intrinsecamente artistico e professionale, ammettendo che possano formare oggetto di tali rapporti anche le prestazioni di attivita’ manuali ed operative, come quelle artigiane, se presentano le caratteristiche sopra descritte.
L’articolo 34 della legge del 21 novembre 2000, n. 342, ha infatti modificato il trattamento fiscale applicabile ai fini dell’IRPEF ai redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inserendoli nell’articolo 47 del TUIR e qualificandoli fiscalmente “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”.
La norma, pero’, precisa che non deve trattasi di attivita’ rientranti nell’oggetto dell’arte o professione eventualmente esercitata dallo stesso prestatore perche’, in tal caso, il relativo reddito assumerebbe, per attrazione, la natura di reddito di lavoro autonomo professionale e sarebbe disciplinato secondo le relative regole.
In conclusione, a decorrere dal 1 gennaio 2001, i compensi percepiti dai soci per le prestazioni lavorative rese alla societa’ per effetto della clausola statutaria, in quanto qualificabili come redditi derivanti da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (salva l’ipotesi prima menzionata), sono da assoggettare alla medesima disciplina fiscale prevista per i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 48 del TUIR.
Tali compensi costituiscono, per la societa’ che li eroga, costi deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 75 dello stesso decreto e concorrono a formare la base imponibile IRAP per l’ammontare spettante in ciascun periodo d’imposta ai soci obbligati alla prestazione accessoria, cosi’ come previsto dalla delibera assembleare.
La risposta di cui alla presente istanza, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Lo schema delle prestazioni accessorie ai sensi dell’art. 2345 c.c. esclude la sussistenza di un appalto e la responsabilità solidale – Corte d’Appello di Messina, Sezione Lavoro, sent. n. 335 del 2021, pubblicata il 23 luglio 2021
La Corte d’Appello di Messina, sulla scorta della documentazione prodotta ha ritenuto di escludere la qualificabilità del rapporto tra le due società in termini di contratto di appalto; ciò in quanto, come sostenuto dalla difesa dello studio Labour & Public e come evidenziato dalla Corte di Cassazione sez. I con sentenza del 8 novembre 2000 n. 14523, “sebbene le prestazioni accessorie, alle quali un socio di società per azioni sia tenuto, possano trovare la loro fonte anche in un contratto distinto da quello costitutivo della società, quando la materia è regolata dall’atto costitutivo (o dallo statuto), secondo la previsione dell’art. 2345 c.c., la fonte e la disciplina di quelle prestazioni sono in tale atto, e ciò vale a configurarle come oggetto di obbligazioni sociali, non già di un rapporto contrattuale distinto, del quale non è identificabile la struttura, visto che esso verrebbe a coincidere con il contenuto (sia pure non necessario, ma soltanto eventuale) dell’atto costitutivo medesimo”. Pertanto le prestazioni accessorie previste dallo statuto costituiscono adempimento di obbligazione sociale e non possono essere collegate ad un diverso e distinto rapporto. Le prestazioni accessorie ben possono consistere in prestazioni di opera che, per volontà stessa del legislatore, non possono aver luogo in conferimento ma solo essere oggetto, appunto, di prestazione accessoria, quando la loro esecuzione non trova causa in un rapporto di subordinazione con la società, bensì nel contratto sociale (in tal senso pure Cass. n. 3402/1987).

Per informazioni info@qaserpmi.it   – collaboriamo anche con revisori, banche, CFO, temporary manager, consulenti, organismi di vigilanza.

Attento imprenditore

ORDINE DEL GIORNO
1) Inserimento prestazioni accessorie ex art 2345 c.c.
2) Determinazione dei compensi per le prestazioni accessorie
Rispetto al primo punto all’ordine del giorno prende la parola _____ il quale propone che le prestazioni sociali siano gravate da prestazione accessoria ai sensi dell’art.2345 c.c.. così come previsto dall’articolo n. __ dello statuto. Tali prestazioni consistono nello specifico (elencare) ________ . Le suddette attività dovranno essere prestate per un numero di ore mensili pari a ___ .
Come corrispettivo della loro prestazione i soci avranno diritto a un compenso determinato in misura non inferiore a quelli previsti da contratto collettivo di lavoro per la categoria equivalente per dodici mesi retribuiti per annualità (livello categoria __). Le istituite prestazioni accessorie hanno durata fino a nuova delibera. 

ARTICOLO 5 CAPITALE SOCIALE
1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero) diviso in numero 1.000 quote da 100 € l’una
2. omissis
3. A tal fine le quote sono distinte in:
a) Quote di tipo “A”, ordinarie, detenute dall’Ente pubblico;
b) Quote di tipo “B”, gravate di prestazioni accessorie detenute dal socio privato operativo.
4. Le prestazioni accessorie consistono, in particolare:
a) nell’organizzazione, la direzione e la supervisione dell’attività gestionale, da svolgersi mediante l’azienda propria della Società. Il socio potrà conferire in godimento e/o trasferire alla Società propri beni aziendali, qualora necessari, purché il corrispettivo sia coerente con i valori e le prassi di mercato;
b) nel concorso nel reperimento delle fonti di finanziamento necessarie per lo svolgimento dell’attività gestionale.

 

Articolo 6) (QUOTE) – 1. Il capitale sociale è suddiviso in quote ai sensi di legge.
2. A ciascun socio spetta una quota di partecipazione proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta.
3. Le quote di partecipazione conferiscono ai soci uguali diritti con l’eccezione per la quota di titolarità del socio operativo, cui accede l’obbligo di prestazioni accessorie di cui al successivo punto 4 e salvo i diritti particolari ex art. 2468 terzo comma codice civile riservati ai soci secondo quanto previsto al successivo art. 17 punto 1.
4. La quota di titolarità del socio operativo individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, prevede l’obbligo, oltre a quello di conferimento, di eseguire le prestazioni accessorie determinate al successivo punto 5.
5. Le prestazioni accessorie alla quota sopraindicata sono così determinate:
a) lo svolgimento di tutte le attività connesse all’oggetto sociale, secondo le modalità determinate volta per volta dall’Organo amministrativo ed in particolare:
a1) la realizzazione di quanto dovuto dalla Società ai clienti in virtù dei contratti con gli stessi stipulati;
a2) la gestione dei servizi web publishing (pubblicazione su siti internet), web content (sviluppo contenuti su pagine internet) e web design (sviluppo grafica su pagine internet) della Società;
a3) la gestione e lo sviluppo dei servizi di web community (servizi di gruppo via internet) posta elettronica, news group (gruppi di discussione su pagine internet), mailing list (liste per corrispondenza via posta elettronica) etc. della Società;
a4) hosting (noleggio server) e housing (ospitare server di proprietà del cliente) su centri servizi della Società o delle Pubbliche Amministrazioni appaltanti;
a5) la fornitura alla Società di ogni supporto tecnico in genere, necessario per i lavori assunti;
a6) la gestione tecnica delle apparecchiature informatiche di proprietà sociale;
a7) la redazione di progetti finalizzati all’acquisizione di contributi;
a8) il servizio di segreteria amministrativa e di elaborazione dei dati contabili e fiscali;
b) l’attività contrattuale necessaria per le forniture, i servizi e/o le opere necessarie al conseguimento dell’oggetto sociale e non rientranti nelle prestazioni fornite di cui al punto a) del presente articolo.
6. Il compenso per le prestazioni accessorie svolte dal socio operativo titolare della quota di partecipazione cui detto obbligo accede, è così determinato:
a) per quelle di cui alla lettera a) del precedente comma mediante il riconoscimento di un importo pari al 90% (novanta percento) del corrispondente fatturato della Società; la liquidazione di detto importo avverrà con cadenza mensile sulla base del fatturato del mese precedente della Società, dietro presentazione di idoneo documento da parte del predetto socio operativo. Il pagamento avverrà a seguito della maturazione del diritto all’incasso del corrispettivo della fornitura, del servizio o dell’opera.
Entro il mese di giugno di ogni esercizio sociale, la Società con delibera dell’Organo di Amministrazione approva il tariffario dei prezzi per l’anno successivo che i soci non operativi dovranno pagare per avvalersi delle prestazioni di cui alla lettera a) del precedente comma; alla deliberazione non può partecipare il Consigliere nominato in forza della lista presentata dal socio operativo con obbligo di prestazione accessoria.
In caso di contestazione dei prezzi previsti dal tariffario, da parte del socio operativo con obbligo di prestazione accessoria, a seguito del quale il socio operativo stesso sia tenuto a fornire le prestazioni accessorie come individuate dalla lettera a) del precedente comma, il compenso verrà determinato, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, da un Collegio di conciliazione composto ……….
E’, comunque, obbligo del socio operativo di svolgere la prestazione accessoria anche in caso di contestazione del prezzo previsto.
b) per quelle di cui alla lettera b) del precedente comma la società dovrà richiedere al socio operativo (con obbligo di prestazioni accessorie) il consenso per la formulazione di ogni offerta economica relativa ad una prestazione da fornire ad un socio, non prevista esplicitamente nel tariffario di cui al comma precedente.
In caso di mancato consenso il compenso verrà determinato da un arbitratore nominato di comune accordo dalle parti, (Società e socio operativo) ovvero in caso di mancato accordo, nominato dal Presidente del Tribunale di …., su istanza della parte più diligente.
Il consenso del socio operativo con obbligo di prestazioni accessorie si ritiene prestato qualora entro cinque giorni non festivi dal ricevimento della comunicazione inviata dalla Società, il socio operativo non avrà comunicato alla Società di non essere d’accordo sull’ammontare del compenso per la prestazione da eseguire.
E’, comunque, obbligo del socio privato con obbligo di prestazioni accessorie di svolgere la prestazione accessoria anche in caso di contestazione del compenso previsto.
La liquidazione del compenso pattuito avverrà con cadenza mensile sulla base del fatturato del mese precedente della Società, dietro presentazione di idoneo documento da parte del predetto socio operativo. Il pagamento avverrà a seguito della maturazione del diritto all’incasso del corrispettivo della fornitura, del servizio o dell’opera dietro presentazione di idoneo documento.
7. L’obbligo aggiuntivo di prestazioni accessorie come sopra disciplinato permane per tutta la durata della permanenza del socio operativo nella Società.
8. Fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, in caso di inadempimento del socio titolare della quota di partecipazione alla quale è connesso l’obbligo di prestazioni accessorie, è prevista una penale costituita da una somma in denaro così determinata:
a) per le prestazioni indicate alla lettera a) del comma 4, essa è pari al 10% del fatturato previsto per la commessa oggetto di inadempimento;
b) per le prestazioni indicate alla lettera b) del comma 4, essa è pari al 10% del compenso determinato dall’Organo di Amministrazione.

Case study: Il modello della clausola “validato” anche dall’Agenzia delle Entrate
Per la redazione delle clausole sulle prestazioni accessorie (Art. 2345 c.c.), penso che un autorevole punto di riferimento possa essere il testo contenuto nell’interpello che ha originato la Risoluzione dell’ 11/03/2002 n. 81 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Di seguito riportiamo testualmente la descrizione fornita dall’imprenditore e non contestata dall’Amministrazione Finanziaria, che può essere utilizzata come esempio di massima precisione per la quantificazione e la definizione della prestazione:

Testo della descrizione (dall’Interpello n. 954-203/2001):

«L’oggetto delle prestazioni consiste nell’attività di coordinamento del personale nei cantieri, nel curare i rapporti con i clienti e fornitori, nell’organizzare le commesse di lavoro. Con la stessa delibera è stato, altresì, stabilito quanto segue:

l’attività deve essere svolta tutti i giorni lavorativi, dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 17.00, con un periodo di riposo di 32 giorni lavorativi;

la durata dell’obbligo è biennale, rinnovabile tacitamente;

il compenso della prestazione è stabilito nella misura di lire 4.000.000 mensili, da rivalutare annualmente in base al costo della vita rilevato dall’Istat, al netto dei contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali.»

“Il Fisco non teme chi guadagna, ma chi non sa spiegare come lo fa. La descrizione della prestazione accessoria è la tua spiegazione già scritta.”

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