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10 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, comma 170 Modifiche alla misura “Resto al Sud”

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Il comma 170, inserito nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina della misura agevolativa denominata “Resto al Sud”, introdotta dall’articolo 1 del D.L. n. 91/2017 per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori – tra i 18 ed i 45 anni – nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il comma prevede di estendere la platea dei beneficiari della misura elevando da 45 a 55 anni la loro età massima . Il comma, a tal fine, modifica l’alinea del comma 2 dell’articolo 1 del D.L. n. 91/2017. Si rileva l’opportunità di specificare a decorrere da quale data deve essere posseduto il requisito del limite di età dei 55 anni e l’opportunità di demandare ad una fonte di rango secondario, da adottare secondo le modalità procedurali già previste dall’articolo 1, comma 15 del D.L. n. 91/2017, l’adeguamento della disciplina attuativa della misura, conseguente a tale modifica. Si ricorda, al riguardo, che un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, con l’elevazione da 35 a 45 anni della loro età massima, è stato già disposto dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 601,legge n. 145 del 2018). Il requisito del limite di età dei 45 anni deve essere posseduto al 1° gennaio 2019, come specificato dalla successiva legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019, articolo 1, comma 320). Dunque, fino al 31 dicembre 2020 può presentare domanda chi era in possesso del requisito anagrafico (under 46) alla data del 1° gennaio 2019. Si rammenta, infine, che la disciplina attuativa della misura, adottata, ai sensi dell’articolo 1, comma 15 del D.L. n. 91/2017, è contenuta nel D.M. 9 novembre 2017, n. 174, successivamente modificato dal D.M. 5 agosto 2019, n. 134.

  • “Resto al Sud”

La misura di sostegno cd. “Resto al Sud” è stata introdotta dall’articolo 1 del D.L. n. 91/2017 e consiste in finanziamenti per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il D.L. n. 123/2019 (articolo 5) ha esteso la misura, a valere sulle risorse disponibili già assegnate, anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016 e 2017, ricompresi negli allegati 1, 2, e 2-bis del D.L. 189/2016. Per i comuni, ricompresi nei medesimi allegati (si tratta di 24 comuni dell’area del cratere sismico), che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E”, la misura Resto al Sud si applica in deroga ai limiti di età stabiliti ai fini dell’accesso in via ordinaria alla stessa misura (età compresa tra i 18 e i 45 anni, cfr. infra). “Resto al Sud”, in via ordinaria, come sopra accennato, è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 45 anni, che: non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio o beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità e che siano residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria, o entro centoventi giorni se residenti all’estero, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento. L’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, con l’elevazione da 35 a 45 anni della loro età massima e l’estensione delle agevolazioni alle attività libero professionali è stata disposta dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 601, legge n. 145 del 2018). Il requisito del limite di età, sopra indicato, deve essere posseduto al 1° gennaio 2019, come specificato dalla successiva legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019, articolo 1, comma 320). Dunque, fino al 31 dicembre 2020 può presentare domanda chi era in possesso del requisito anagrafico (under 46) alla data del 1° gennaio 2019. L’istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione sul progetto imprenditoriale, può essere presentata attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA, soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, amministrazione titolare della misura stessa, secondo modalità stabilite da un’apposita convenzione. I presentatori delle istanze devono avere la forma giuridica dell’impresa individuale o della società, ivi incluse le società cooperative. In quest’ultimo caso i benefici della misura “resto al Sud” sono cumulabili anche con le agevolazioni della cd. “Legge Marcora” (art. 17 L. n. 49/1985), nei limiti delle risorse disponibili, e fermo il rispetto dei massimali agli aiuti di Stato cd. de minimis di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 717/2014 (200.000 euro) (comma 8-bis). Per le attività libero-professionali è richiesto che i soggetti istanti non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta. Il finanziamento, fino a un massimo di 60 mila euro, è costituito – per il 50 per cento – da una erogazione a fondo perduto e – per il restante 50 per cento – da un prestito a tasso zero da rimborsare in otto anni. La quota del prestito a tasso zero beneficia sia di un contributo in conto interessi per tutta la durata del prestito, corrisposto agli istituti di credito da INVITALIA, sia di una garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. La garanzia è fornita dal Fondo di garanzia PMI, presso il quale opera una apposita sezione speciale (D.M. 15 dicembre 2017). La caratteristica principale della Sezione speciale è una procedura di ammissione semplificata alla garanzia: il gestore del Fondo non effettua la valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario in quanto si basa sulle risultanze dell’istruttoria condotta da INVITALIA; la Sezione speciale interviene, soltanto sulla parte del finanziamento bancario, a titolo gratuito e con priorità nell’istruttoria e nella presentazione al Consiglio di gestione; senza l’obbligo di verifica da parte dei soggetti richiedenti di eventi pregiudizievoli, crediti scaduti, incagli o sofferenze in capo al soggetto beneficiario finale prevista per le altre operazioni. Quanto alle specifiche modalità operative della Sezione speciale, si rinvia all’apposita pagina web del sito istituzionale del Fondo di garanzia PMI.Nel caso in cui l’istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, incluse le società cooperative, l’importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50.000 mila euro per ciascun socio, che presenti i requisiti soggettivi sopra indicati, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti della disciplina sugli aiuti di stato “de minimis” di cui al Regolamento 1407/2013/UE della Commissione e del Regolamento 717/2014/UE della Commissione, del 27 giugno 2014. I beneficiari devono mantenere la residenza nelle regioni interessate dalla misura per tutta la durata del finanziamento e le imprese, le società e le attività libero-professionali devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni in questione. Si fa presente che è stato un recente intervento legislativo, contenuto nell’articolo 245-bis del D.L. n. 34/2020 (D.L. cd. Rilancio), che ha innalzato nel modo sopra indicato, da 50.000 a 60.000 euro, il finanziamento massimo erogabile per le imprese esercitate in forma individuale e dal 35 al 50 percento la quota di finanziamento erogabile nella forma del contributo a fondo perduto a favore dei beneficiari (imprese individuali o società). La rimodulazione è stata esplicitamente finalizzata a sostenere il rilancio produttivo e a promuovere la costituzione di nuove startup nel Mezzogiorno. Queste novità si applicano alle domande presentate dopo il 19 luglio 2020. Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell’artigianato, dell’industria, della pesca e dell’acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell’attività di impresa. I finanziamenti non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all’erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Il D.L. n. 34/2020 cd. “Rilancio” (articolo 245) ha poi previsto l’ulteriore concessione, a valere sulle risorse ancora disponibili assegnate alla misura, di un contributo a fondo perduto in favore dei beneficiari, a copertura del fabbisogno di circolante: 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e 10.000 euro per ciascun socio dell’impresa beneficiaria, per far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell’emergenza Covid-19. É possibile ricevere il contributo a condizione di aver completato il programma di spesa ammesso alle agevolazioni e di essere in regola con il pagamento delle rate del finanziamento bancario e con gli adempimenti previsti dalla normativa. Alla misura è stata data attuazione con il decreto del Ministro per la coesione territoriale D.M. 9 novembre 2017, n. 174 e con la convenzione INVITALIA-ABI, sottoscritta nel dicembre 2019 ai sensi dell’art. 1, co. 14 del D.L. n. 91 del 2017 Il 23 novembre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche di coesione D.M. 5 agosto 2019, n. 134 che modifica e integra il primo decreto attuativo, attuando l’estensione dei finanziamenti “Resto al Sud” agli under 46 e ai professionisti. Tutte le novità introdotte con gli interventi sopra descritti, nel corso dell’anno 2020, sono state riassunte in un scheda operativa da parte di INVITALIA, disponibile qui. Quanto alle risorse finanziarie, il comma 16 dell’articolo 1 del D.L. n. 91/2017 ha assegnato alla misura un importo complessivo fino a 1.250 milioni per il periodo 2017-2025 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2014-2020, demandando al CIPE la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto, al contributo in conto interessi e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia PMI. Una prima assegnazione di 715 milioni è stata disposta dal CIPE con la delibera n. 74 del 7 agosto 2017, ai quali si sono aggiunti 535 milioni con la delibera n. 102 del 22 dicembre 2017, di cui 275 milioni sono destinati alla Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI “Resto al Sud” e 975 milioni al finanziamento della misura in senso proprio. La programmazione annuale delle risorse assegnate con le due delibere è pari a 36 milioni per il 2017, 280 milioni per il 2018, 462 milioni per il 2019, 308,5 milioni per il 2020, 92 milioni per il 2021, 22,5 milioni per il 2022, 18 milioni per il 2023, 14 milioni per il 2024 e 17 milioni per il 2025. Secondo le informazioni pubblicate da Invitalia, alla data del 30 settembre 2020, sono 6.234 le iniziative finanziate e ammontano a 199 milioni le agevolazioni concesse. Appare infine opportuno ricordare che le scadenze e i termini procedurali previsti per la misura – ad esempio per il completamento del programma di spesa – sono prorogati d’ufficio ai sensi dell’articolo 103 del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia” come modificato dal successivo D.L. n. 125/2020, a causa dell’attuale stato di emergenza pandemica. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Si rinvia alla pagina web dedicata del sito istituzionale di INVITALIA. Nella pagina in questione sono costantemente aggiornati i dati attuativi della misura in esame, oltre ad essere descritte le condizioni operative di accesso.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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