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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, comma 207 Termini scadenza titoli di credito

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Il comma 207, inserito durante l’esame parlamentare, sospende fino al 31 gennaio 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021. La disposizione prevede che i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 (ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23). Tale intervento segue le norme introdotte dall’articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che dispongono la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data (9 aprile 2020). L’articolo stabilisce inoltre che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio; ove già pubblicati le camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Sono inoltre sospese le informative al prefetto e le iscrizioni nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, che, ove già effettuate, sono cancellate. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d’ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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