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10 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, comma 345 Isopensione

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Il comma 345 – introdotto nel corso dell’esame alla Camera – estende sino al 2023 la possibilità, attualmente prevista in via sperimentale fino al 2020, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato (cd isopensione) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. La predetta possibilità è stata introdotta – limitatamente al triennio 2018-2020 – dall’art. 1, c. 160, della L. 205/2017 che ha modificato la disciplina dell’istituto dell’esodo anticipato per i lavoratori maggiormente anziani (cd. isopensione, di cui all’art. 4, c. 1-7, della L. 92/2012 – vedi infra), fruibile per i lavoratori interessati da eccedenze di personale i quali raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, elevando tale limite da 4 a 7 anni. L’articolo 4, commi 1-7, della L. 92/2012, ha introdotto l’esodo anticipato per i lavoratori maggiormente anziani (cd. isopensione), utilizzato nei casi di eccedenza di personale, con specifici accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In base a tali accordi, che devono essere validati dall’INPS, il lavoratore può ricevere, a condizione che raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) entro i 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, una prestazione, a carico del datore di lavoro, di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, fino a che non si siano perfezionati i requisiti per il pensionamento.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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