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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, comma 362 Assegno di natalità- Bonus bebè

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Il comma 362 rinnova per il 2021 l’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) con le stesse modalità previste a normativa vigente. L’onere per il riconoscimento del bonus bebè è valutato in 340 milioni di euro per il 2021 e in 400 milioni di euro per il 2022. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a valere sul “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”. Più in particolare, la disposizione in commento riconosce l’assegno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 con le modalità previste dal comma 340 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019), pertanto è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi la prestazione è stata rimodulata dalla legge di bilancio 2020 con nuove soglie di ISEE e spetta, in applicazione del principio dell’accesso universale, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell’indicatore ISEE. Più precisamente, l’importo dell’assegno annuo è così modulato: 

a) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;

b) 1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;

c) 960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;

d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l’importo dell’assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

Il Bonus bebè, istituito dalla legge di stabilità 2015 (commi 125-129 della legge 190/2014) per un periodo di tre anni a favore dei nati o dei minori adottati nel triennio 2015-2017, è stato in seguito riconosciuto soltanto per la durata di un anno anche per i nati o adottati nel 2018 (art. 1, commi 248-249 della legge 205/2017). Successivamente, è stato esteso (art. 23-quater, commi da 1 a 3 del decreto legge 119/2018) anche ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare. L’assegno è corrisposto dall’INPS, su domanda del genitore, ai cittadini italiani, UE, e stranieri in possesso di permesso di soggiorno. Il decreto legge 119/2018 ha anche previsto una maggiorazione del 20 per cento dell’importo dell’assegno per le nascite e adozioni intervenute nel 2019 relativamente ai figli successivi al primo. Fino al 2019, l’importo del Bonus bebè, calcolato sull’ISEE, veniva erogato con i seguenti importi: con ISEE uguale o inferiore a 25.000 euro annui (soglia ISEE di accesso), ammontava a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui, con la maggiorazione del 20 per cento, 1.152 euro annui); con un valore ISEE non superiore a 7.000 euro annui, ammontava a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui, con la maggiorazione del 20 per cento, 2.304 euro annui). L’art. 1, comma 249, della legge n. 205/2017 ha introdotto obbligo di monitoraggio da parte dell’INPS mediante relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’Economia e delle finanze e al Ministro per la Famiglia e le disabilità, al fine di segnalare rischi di scostamento dai limiti di spesa. La norma in commento valuta l’onere per il riconoscimento del bonus bebè in 340 milioni di euro per l’anno 2021 e in 400 milioni di euro per l’anno 2022, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a valere sul “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”di cui all’art. 1, comma 339 della legge n. 160 del 2019. Il comma 339 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2020) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono state indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. Con le risorse del Fondo, si è provveduto al rinnovo del Bonus bebè e al finanziamento del Bonus asili nido per il 2020. Si ricorda, che il comma 7, della legge in commento (alla cui scheda di lettura si rinvia) incrementa il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di 3.012,1 milioni di euro per l’anno 2021 e di 5.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Pertanto, la consistenza del Fondo nel 2021 è pari a 4.056,1 milioni di euro, a decorrere dal 2022 la consistenza a regime del Fondo è invece pari a 6.744 milioni di euro. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 340 milioni di euro per l’anno 2021 e di 400 milioni di euro per l’anno 2022, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l’importo annuo dell’assegno e i valori dell’ISEE di riferimento.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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