Il comma 406, inserito alla Camera, modifica alcuni articoli del D.Lgs. n. 502 del 1992 relativi alle procedure di accreditamento delle organizzazioni private presso il SSN, con l’obiettivo di estendere la disciplina autorizzatoria vigente all’accreditamento delle strutture che erogano cure domiciliari. Il comma 406 è volto a novellare alcuni articoli del D.Lgs. n. 502 del 1992 in relazione all’estensione della disciplina autorizzatoria per l’accreditamento delle attività di cure domiciliari, e in particolare:
– all’articolo 8-ter, in materia di realizzazione di strutture ed esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, al comma 2, si prevede l’estensione dell’autorizzazione richiesta per l’esercizio di attività sanitarie anche alle strutture che erogano esclusivamente cure domiciliari;
– all’articolo 8-quater, comma 1, in materia di rilascio dell’accreditamento istituzionale da parte della regione alle strutture autorizzate, si aggiungono, oltre alle strutture pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, anche le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari. Anche per tali ulteriori soggetti, la richiesta di accreditamento istituzionale sarà pertanto autorizzata subordinatamente alla rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
– all’articolo 8-quinquies, riguardo agli accordi per l’individuazione di responsabilità, di indirizzi per la formulazione dei programmi di attività, di determinazione dei piani per le alte specialità e per la rete dei servizi di emergenza, e dei criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture, al comma 2, vengono estese alle organizzazioni pubbliche e private non accreditate per l’erogazione di cure domiciliari le specifiche disposizioni relative ai contratti stipulati da regioni e aziende sanitarie locali con le strutture private.
Si ricorda che in base all’art. 22 del DPCM 12 gennaio 2017 che ha da ultimo ridefinito i livelli essenziali di assistenza, il Servizio sanitario nazionale è chiamato a garantire alle persone non autosufficienti o in condizioni di fragilità, l’assistenza sanitaria a domicilio, attraverso l’erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020