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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, comma 471 Esecuzione di vaccinazioni presso le farmacie

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Il comma in esame – inserito dalla Camera – consente che, in via sperimentale, per il 2021, la somministrazione di vaccini avvenga nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici, assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura dei vaccini da parte delle aziende sanitarie locali; la possibilità è ammessa previa la stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, e alla condizione che tali accordi non determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma non specifica a quali vaccinazioni si faccia riferimento. Si consideri l’opportunità di un chiarimento, anche ai fini di valutare se sussista l’esigenza di prevedere un coordinamento con la disciplina dell’Anagrafe nazionale vaccini (di cui al D.M. 17 settembre 2018) e delle relative anagrafi regionali. La possibilità viene introdotta (come detto, in via sperimentale per il 2021) tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi dell’Unione europea intese alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. La norma opera uno specifico richiamo dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del D.M. 10 dicembre 2010, che prevede la possibilità di effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo da parte degli infermieri presso le farmacie (anche mediante il supporto di operatori socio-sanitari, ove operanti presso la farmacia).

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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