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11 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, comma 484 Certificazione dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti privati in quarantena o in condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria

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Il comma in esame è stato inserito dalla Camera. Esso, con effetto dal 1° gennaio 2021, sopprime, per la certificazione di malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena o in altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria, la prescrizione che il certificato del medico curante indichi gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla condizione suddetta. La disciplina in oggetto – di cui all’articolo 26, commi 1 e 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 – concerne i casi di quarantena o di altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria derivanti dalle disposizioni restrittive della circolazione concernenti l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per tali casi, il citato comma 1 dell’articolo 26 prevede, per i lavoratori dipendenti privati, l’equiparazione a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, ed esclude il computo ai fini del periodo di comporto (periodo oltre il quale il lavoratore in malattia non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro). Si ricorda che, secondo il messaggio dell’INPS n. 3653 del 9 ottobre 2020, il lavoratore dipendente in esame che non sia in condizione di malattia può continuare a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio; in tale circostanza, non essendoci sospensione dell’attività lavorativa, non si applica la tutela previdenziale della malattia. Riguardo al profilo della certificazione, il messaggio dell’INPS n. 3871 del 23 ottobre 2020 ha specificato che, qualora al momento del rilascio del certificato il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento (di quarantena o di altra condizione di permanenza domiciliare obbligatoria), queste ultime devono essere acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’INPS, mediante posta ordinaria o posta elettronica certificata. Tale specificazione viene naturalmente meno in virtù della novella soppressiva in esame (la quale trova applicazione, come detto, a decorrere dal 1° gennaio 2021). Riguardo alla disciplina in oggetto, cfr., oltre ai messaggi dell’INPS summenzionati, anche il precedente messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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