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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, comma 495 Acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati

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Il comma 495, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, da’ facoltà alle regioni e alle province autonome di riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per il 2021 (che abbiano sospeso le ordinarie attività di ricovero e ambulatoriali per effetto del COVD-19), acconti fino ad un massimo del 90 per cento del budget assegnato alle medesime strutture private accreditate nell’ambito degli accordi e dei contratti stipulati per il 2021. Il predetto riconoscimento tiene conto sia delle attività erogate nel corso del 2021 (di cui deve essere rendicontata l’effettiva produzione), sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all’emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per il 2021. Resta fermo il riconoscimento, nell’ambito del budget assegnato per l’anno 2021, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l’anno 2021, come rendicontato dalla medesima struttura interessata. Il comma 495, reca, per il 2021, analoga misura a quella prevista per il 2020 dall’art. 19-ter del Decreto Ristori (decreto legge 137 del 2020, convertito con legge 24 dicembre 2020, n. 176), con la finalità di sostenere le strutture private accreditate che, in virtù di provvedimenti regionali, abbiano sospeso le attività di erogazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali e residenziali per effetto del COVID-19. La misura si applica anche agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria. Più in particolare, le regioni e le province autonome possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per il 2021 (che abbiano sospeso le ordinarie attività di ricovero e ambulatoriali), acconti fino ad un massimo del 90 per cento del budget assegnato alle medesime strutture private accreditate nell’ambito degli accordi e dei contratti (di cui all’articolo 8-quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992), stipulati per il 2021, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso del 2021 di cui deve essere rendicontata l’effettiva produzione, sia, fino a concorrenza, del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all’emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati i per l’anno 2021. Resta fermo il riconoscimento, nell’ambito del budget assegnato per il 2021, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l’anno 2021, come rendicontato dalla medesima struttura interessata. Per quanto riguarda le misure economiche di sostegno per l’approvvigionamento del materiale necessario per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 da parte delle strutture private accreditate, l’art. 19-novies del Decreto ristori (decreto legge 137 del 2020, convertito con legge 24 dicembre 2020, n. 176) ha istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2021 per facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei a prevenire il rischio di contagio nelle strutture residenziali, quali residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l’emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità. La definizione dei criteri di riparto del Fondo, secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le citate strutture residenziali, tenendo anche conto della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale, è rimessa ad un decreto del Ministero della salute da adottarsi, di concerto con il MEF, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato Decreto ristori, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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