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11 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, comma 523 Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale

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Il comma 523, inserito durante l’esame alla Camera, istituisce il “Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale”. In particolare, dispone che il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca con una dotazione di € 5 mln per ciascun anno del triennio 2021-2023, deve essere ripartito fra le università statali che gestiscono, anche attraverso enti strumentali, collegi universitari. Sui collegi universitari, si veda la scheda relativa al co. 522 del testo in commento. Le modalità di riparto delle risorse e le condizioni di accesso al Fondo devono essere definite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, tenendo conto:

– del rapporto tra studenti iscritti all’ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all’ateneo;

– dell’impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti;

– delle caratteristiche organizzative dei collegi, nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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