Il comma 524, non modificato nel corso dell’esame alla Camera, incrementa le risorse destinate alla progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato prevista dal D.L. 162/2019 (L. 8/2020) e modifica la relativa disciplina, in particolare incrementando la quota riservata alla copertura dei posti mediante valutazione di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio nel medesimo ateneo. A tal fine, novella l’art. 6, co. 5-sexies, lett. b), del D.L. 162/2019 (L. 8/2020). Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 6, co. 5-sexies, lett. b), del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) ha autorizzato le università a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia, nel limite di spesa di € 15 mln annui dal 2022, riservate a ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN). Per la copertura dei posti, ha disposto che si provvede (come già previsto, per analoga procedura, dalla L. di bilancio 2019):
– per almeno il 50% dei posti, mediante espletamento di procedure di chiamata, riservate a ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’ASN, bandite ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010.
– Al riguardo, si ricorda che l’art. 18 della L. 240/2010 – come modificato dall’art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – prevede che le università disciplinano con proprio regolamento, nel rispetto del codice etico, nonché dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, la chiamata dei professori di prima e seconda fascia. A tal fine, devono considerare i criteri ivi indicati, relativi, fra l’altro, alla pubblicità del procedimento, all’ammissione allo stesso di studiosi in possesso dell’ASN, alla formulazione della proposta di chiamata e all’approvazione della stessa;
– per non più del 50% dei posti, ed entro il 31 dicembre 2022, mediante valutazione, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della stessa L. 240/2010, dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’ASN già in servizio presso il medesimo ateneo.
Al riguardo, si ricorda che, in base all’art. 24, co. 6, della L. 240/2010, come modificato, da ultimo, dall’art. 5, co. 1, lett. b), del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), la procedura di cui al co. 5 dello stesso art. 24 può essere utilizzata per la chiamata in ruolo di professore di prima e di seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, che abbiano conseguito l’ASN, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge e, dunque, fino al 31 dicembre 2021. A tal fine, le università possono utilizzare fino a metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professori di ruolo. Rispetto alla disciplina generale prevista dall’art. 24, co. 6, della L. 240/2010, il termine del 31 dicembre 2022 previsto dall’art. 6, co. 5-sexies, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) sembrerebbe, dunque, aver rappresentato una deroga. Le risorse sono state ripartite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 84 del 14 maggio 2020 che ha previsto la progressione di carriera per circa 1.034 unità. Rispetto alla disciplina descritta, si prevede ora, anzitutto, che il limite di spesa è elevato (da € 15 mln) a € 30 mln. Si modifica, inoltre, la disciplina disponendo che, a tal fine, le procedure di chiamata di cui all’art. 18 della L. 240/2010 possono essere bandite per una quota fino al 50% dei posti (e non più per almeno il 50% dei posti) e, corrispondentemente, che le procedure di valutazione di cui all’art. 24, co. 6, della stessa L. 240/2010 sono attivate per almeno il 50% dei posti (e non più per non più del 50% dei posti).
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020