Il comma 627 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall’ordinamento contabile – hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (artt. 54- 62 del D.L. n. 34/2020). L’intervento è finalizzato ad adeguare la cornice normativa alla proroga al 30 giugno 2021 del Quadro temporaneo, e all’inclusione del sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese nei regimi di aiuti ammessi fino a quella data, disposta da parte della Commissione UE con l’approvazione della Comunicazione C(2020) 7127 final (quarta modifica del Quadro). Nel dettaglio, il comma 627, alla lettera a) modifica l’articolo 54 del D.L. n. 34/2020, il quale traspone sostanzialmente nell’ordinamento interno il contenuto della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche e integrazioni. Tale sezione consente la concessione di aiuti pubblici sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. La lettera a), in particolare, introduce nell’articolo 54 due ulteriori commi, 7-bis e 7-ter, i quali dispongono che:
– gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi dell’articolo e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile (800 mila euro) non sia superato (nuovo comma 7-bis);
– se l’aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione “Quadro temporaneo” (nuovo comma 7-ter).
Si valuti l’opportunità di coordinare tale previsione con quanto già dispone l’articolo 61, comma 2, secondo periodo del D.L. n. 34/2020, il quale prevede che, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell’aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all’annualità 2020. Le previsioni introdotte appaiono ricalcare quanto previsto dalla Sezione 3.1, punti 21-23-bis del Quadro temporaneo nella sua versione consolidata è (disponibile qui). La Sezione consente aiuti pubblici di importo limitato nella forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni). L’aiuto non deve superare complessivamente 800 mila euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere). L’aiuto non può essere concesso a imprese che, al 31 dicembre 2019, si trovavano già in difficoltà (ai sensi, dell’articolo 2, punto 18) del GBER) . L’aiuto non può essere concesso, in via generale, a imprese che, al 31 dicembre 2019, si trovavano già in difficoltà (ai sensi, dell’articolo 2, punto 18) del GBER). Gli aiuti possono comunque essere concessi alle micro imprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del GBER) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. L’aiuto è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2021. Gli aiuti concessi sulla base di regimi approvati ai sensi della presente sezione e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione nel determinare se il massimale pertinente è superato. Nel settore della pesca e dell’acquacoltura, l’aiuto non deve superare i 120 mila euro e non deve riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime “de minimis” (cfr. lettere da a) a k) dell’art.1 del Reg. 717/2014/UE). Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli l’aiuto non deve superare i 100 mila euro per impresa. Nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l’importo massimo complessivo di 800 mila euro per impresa. Gli aiuti concessi sulla base di regimi approvati ai sensi della presente sezione e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione nel determinare se il massimale è superato. La lettera b) del comma in esame aggiunge un nuovo articolo 60-bis nel D.L. n. 34/2020, il quale prevede, al comma 1, che le Regioni e le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese, ai sensi, nei limiti e alle condizioni dettate dalla sezione 3.12 del “Quadro temporaneo”. La sezione 3.12 è stata introdotta dalla recente Comunicazione della Commissione europea, Comunicazione C(2020) 7127 final (quarta modifica del Quadro, cfr. infra). Il comma 2 del nuovo articolo dispone che tali tipologie di aiuti sono concesse purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 (“periodo ammissibile”);
b) l’aiuto è concesso a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile ricada nel 2020 o nel 2021.
Il comma 3 del nuovo articolo reca la definizione di costi fissi (quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione), di costi variabili (quelli sostenuti in funzione del livello di produzione) e di “costi fissi non coperti” (i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato, altre misure di sostegno). Dispone altresì che le perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite. L’intensità di aiuto non deve superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti; per le micro imprese e le piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del Regolamento generale di esenzione per categoria, Reg. UE 651/2014/UE – GBER), l’intensità di aiuto non deve superare il 90 per cento. Il comma 4 del nuovo articolo consente che gli aiuti possano essere concessi provvisoriamente sulla base delle perdite previste, mentre l’importo definitivo dell’aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un’adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione europea (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali. La parte di aiuti che risulta erogata in eccedenza rispetto all’importo definitivo dell’aiuto deve essere restituita. Ai sensi del comma 5, in ogni caso, l’importo complessivo dell’aiuto non deve essere superiore a 3 milioni di euro per impresa. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale rimanga al di sotto del predetto importo per impresa. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Ai sensi del comma 6, gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili. Infine, ai sensi del comma 7, la concessione degli aiuti è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità della Commissione europea. L’impianto dell’articolo 60-bis introdotto dalla norma qui in esame appare ricalcare quello della sezione 3.12 (punti 86-87) del “Quadro temporaneo”, introdotta dalla recente Comunicazione della Commissione europea, Comunicazione C(2020) 7127 final (quarta modifica del Quadro). In particolare, ai sensi di tale Sezione, gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi delle imprese per le quali il focolaio di COVID-19 ha determinato la sospensione o riduzione della loro attività, in termini di calo del fatturato. La Commissione valuterà ammissibili tali interventi ai sensi dell’articolo 107, par. 3, lettera b) TFUE. Nel dettaglio, l’aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021, compresi i costi sostenuti per una parte di tale periodo (tempo ammissibile). L’aiuto è concesso alle imprese che hanno subito un calo di fatturato nel periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo nel 2019. L’importo complessivo dell’aiuto non deve superare 3 milioni di euro per impresa. I costi fissi sono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione, mentre i costi variabili sono sostenuti in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si intendono quelli non coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) e non coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dal Temporary Framework e/o sostegno da altre fonti. Gli aiuti per i costi fissi non sono quindi cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili. L’intensità di aiuto non deve superare il 70% dei costi fissi non coperti, tranne per le micro e piccole imprese, per le quali l’intensità di aiuto non supera il 90% dei costi fissi non coperti. Le perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Gli aiuti possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l’importo definitivo dell’aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un’adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l’importo finale dell’aiuto sono recuperati. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti purché il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale complessivo sopra indicato (gli importi devono essere lordi, cioè prima qualsiasi deduzione di imposte o altri oneri). Le imprese già in difficoltà il 31 dicembre 2019 non sono ammissibili agli aiuti. Gli aiuti possono comunque essere concessi alle micro imprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del GBER) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. Conseguentemente all’introduzione del nuovo articolo 60-bis, il comma 1, lettera c) opera un coordinamento degli articoli della cornice normativa, introducendo all’interno degli stessi un richiamo a tale nuova disposizione. Infine, la lettera d) del comma in esame interviene sull’articolo 61, comma 2, primo periodo del D.L. n. 34/2020, il quale dispone attualmente che gli aiuti che possono essere riconosciuti alle imprese dalle regioni e dagli altri enti territoriali ai sensi del Quadro temporaneo sono concessi entro il 31 dicembre 2020. La modifica è finalizzata a prorogare tale termine al 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica del “Quadro temporaneo”. Il D.L. n. 34/2020, agli articoli 54-62, ha definito la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall’ordinamento contabile – hanno la facoltà di adottare, sino al 31 dicembre 2020, taluni regimi di aiuti alle imprese, conformemente ai criteri, ai massimali e alle modalità definiti dal “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak” – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Gli articoli 54-60 prevedono i seguenti regimi di aiuti:
– sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54);
– garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55);
– prestiti alle imprese con tassi d’interesse agevolati (art. 56);
– finanziamenti di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti (art. 57);
– investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19 (art. 58):
– investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19(art. 59);
– sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 60).
La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è stata subordinata all’adozione della decisione positiva di compatibilità da parte della Commissione europea, intervenuta il 21 maggio 2020. L’articolo 61 del D.L. n. 34/2020 ha poi fissato, per le categorie di aiuti di cui agli articoli 54-60, delle norme comuni. In particolare, secondo l’articolo 61, comma 1, non possono essere concessi aiuti alle imprese che risultino già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 ai sensi:
– dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, cd. GBER);
– dell’articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006);
– dell’articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura).
Le citate disposizioni definiscono in modo analogo le condizioni rilevanti ai fini della qualificazione di un’impresa come “impresa in difficoltà”. L’articolo 62 dal D.L. n. 104/2020 ha poi integrato la cornice normativa per adeguarla alla Terza modifica del Quadro temporaneo. L’articolo ha disposto che le Regioni, Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, possono concedere i regimi di aiuti previsti dagli articoli 54-60 del D.L. n. 34/2020, anche alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:
a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
Specificamente, l’articolo 62 del D.L. n. 104/2020 ha integrato l’articolo 61 del D.L. n. 34/2020 (con nuovo comma 1-bis). L’articolo 62 del D.L. n. 34/2020 dispone che amministrazioni territoriali provvedono alle concessioni degli aiuti consentiti dagli articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica quanto per esse specificamene previsto dall’articolo 125, comma 4, D.L. 18/2020 (L. n. 27/2020). Gli articoli 63-64 recano norme sulla registrazione nel Registro aiuti di Stato degli aiuti in questione e di contestuale adeguamento di tale registro e dei registri SIAN e SIPA, con la costituzione di una apposita sezione dedicata agli aiuti COVID. Per una disamina più ampia del quadro temporaneo UE sugli aiuti di Stato, si rinvia, infine, all’apposito tema dell’attività parlamentare.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020