I commi da 109 a 113 istituiscono, presso il Ministero dello Sviluppo economico, e recano la disciplina del Fondo per le piccole e medie imprese creative con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con l’obiettivo di sostenere le imprese creative, attraverso la concessione di contributi, l’agevolazione nell’accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore. Viene demandata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e ai criteri per la concessione dei finanziamenti. La disposizione introduce misure di favore per le “imprese creative”, tramite la istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (comma 109). Il comma 112 fornisce la definizione di “settore creativo”. Rientrano in tale settore “tutte le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità”. La questione della definizione di impresa (o attività) culturale è di particolare complessità. Si ricorda che la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), all’articolo 1, commi 57-60, aveva definito “imprese culturali e creative” quelle che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative ed applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione. A favore di tale categoria di imprese, la legge del 2017 aveva previsto l’istituzione di un credito di imposta per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi. Il tetto di spesa del credito di imposta fu fissato a 500 mila euro per il 2018 e ad 1 milione per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Tuttavia, non è mai intervenuto il decreto interministeriale (MIBACT-MISE, previa intesa in Conferenza Stato-regioni e parere parlamentare), che avrebbe dovuto essere adottato – entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – per la definizione della procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi, per cui tale agevolazione non ha avuto seguito pratico. In proposito, la difficoltà di definire in senso giuridico la “creatività” di una impresa può trovare fondamento anche nel carattere trasversale (la relazione illustrativa parla di “meta settore”) di una serie di ambiti, “che vanno dal design, all’architettura, al teatro, alla moda, al cinema, alla comunicazione e alla pubblicità, alla radio e televisione sino al software e altro”. Secondo la relazione illustrativa, il settore ha un valore stimato di 92 miliardi di Euro, pari al 6,1 per cento della ricchezza prodotta nel Paese, con un impatto occupazionale di 1,5 milioni di persone. Si tratta di un grande settore dell’economia, fortemente connesso al Made in Italy, che crea valore ed occupazione nel nostro Paese e contribuisce in maniera determinante al suo export. Si fa presente che nella “Relazione sullo stato di attuazione delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative”, presentata il 15 dicembre 2020 e aggiornata al 31 dicembre 2019 (Doc. CCXIII, n. 1), si trova la seguente descrizione, che ovviamente non ha natura giuridica, delle start-up creative e culturali: “Rientrano in questo sistema produttivo16 a) le industrie creative (quali design, architettura e comunicazione), b) le industrie culturali (come musica, editoria, film, video, radio, tv, giochi, software e video giochi), c) le performing arts e arti visive (cioè le attività di produzione di nuova cultura non riproducibili) e d) la conservazione e la fruizione del patrimonio storico e artistico. Nella presentazione della Relazione presente sul sito web del MISE si riferisce che nel 2019 le start-up innovative hanno superato le 10 mila unità registrando un incremento di quasi il 12% rispetto all’anno precedente, accompagnato da un aumento del fatturato di più del 46% e una produzione pari a 1,2 miliardi di euro; in crescita anche le PMI innovative che hanno superato la soglia delle 1.300 unità, il cui valore della produzione arriva a 4,1 miliardi di euro. La forza lavoro complessivamente coinvolta da start-up e PMI innovative conta ormai oltre 85.000 unità (con un incremento rispetto al 2018 di poco meno del 26%), segno dell’affermazione di un vero e proprio patrimonio da tutelare e continuare a guidare nel suo percorso di nascita, crescita e consolidamento. La maggior parte delle start-up (quasi il 75%) opera nel comparto dei servizi alle imprese (in particolare servizi ICT), ma rilevante appare l’incidenza delle start-up culturali e creative (pari al 37,7%) e delle imprese energetiche e green sul totale delle start-up innovative (14,6%). Elevato risulta, inoltre, l’utilizzo delle Tecnologie 4.0: il 43% delle start-up innovative del settore dei servizi alle imprese ha dichiarato di operare con le Tecnologie 4.0 (ICT, telecomunicazioni, intelligenza artificiale e green economy). La presentazione della relazione fornisce anche alcune indicazioni sul 2020, rilevando che nel corso dell’anno, malgrado la crisi, il numero di start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese è continuato a crescere (+ 10,4%), superando, nel novembre 2020, la soglia delle 12.000 unità. “La resilienza di queste imprese è legata ai punti di forza che le caratterizzano: forte attitudine al digitale e allo smart working, velocità e flessibilità nel rispondere alle nuove esigenze, elevato livello di competenze tecniche e informatiche”. La normativa dell’Unione europea sembra confortare la definizione presa a riferimento nell’articolo in esame. Il Regolamento (CE) 11/12/2013, n. 1295/2013 ha istituito il programma Europa creativa (2014-2020). In tale regolamento (art.2), tra le definizioni, viene chiarito che per “settori culturali e creativi” si intendono “tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali e/o espressioni artistiche e altre espressioni creative, indipendentemente dal fatto che queste attività siano o meno orientate al mercato, indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza, nonché a prescindere dalle modalità di finanziamento di tale struttura. Queste attività comprendono lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l’istruzione o la gestione. I settori culturali e creativi comprendono, tra l’altro, l’architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l’artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, l’editoria, la radio e le arti visive”. Va peraltro anticipato che il comma 113 dell’articolo prevede che un decreto del Ministro dello sviluppo economico (di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) individui i codici ATECO che classificano le attività dei settori creativi, per cui accanto alla definizione descrittiva interverranno indicazioni tecniche delle tipologie di imprese coinvolte. Si segnala in proposito la necessità che il comma 113 faccia riferimento al comma112 e non al comma 111 dell’articolo. Il comma 110 dispone che le risorse del Fondo siano utilizzate per:
a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;
b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le Università e gli enti di ricerca, anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all’acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;
c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali; d) consolidare e favorire lo sviluppo dell’ecosistema del settore attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.
Con riferimento alla lettera c), si ricorda che il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni in L. n. 221/2012), ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la definizione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, la start-up innovativa. La definizione di start-up innovativa è contenuta nell’articolo 25, comma 2 del citato decreto n. 179. Ai sensi di tale disposizione, è start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che abbia quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, abbia un livello di spesa in attività di ricerca e sviluppo almeno pari al 15 per cento del valore maggiore tra costo e produzione, impieghi ricercatori per almeno un terzo della forza-lavoro, sia titolare (o depositaria o licenziataria) di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, oltre ad altri requisiti societari. A sua volta, l’articolo 4, comma 1 del D.L. n. 3/2015 ha introdotto la definizione di “piccole e medie imprese innovative”, disponendo che esse beneficino della gran parte delle misure agevolative previste per le start-up innovative. La finalità è quella di far rientrare nel campo di intervento tutte le imprese innovative, a prescindere dal loro livello di maturità. Relativamente a tale disciplina, si rinvia all’apposito tema dell’attività parlamentare “Start-up innovative, PMI innovative e incubatori certificati”. Il comma 111 prevede, al fine di massimizzarne l’efficacia e l’aderenza alle caratteristiche dei territori, forme di collaborazione con le Regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia. Il comma richiama gli interventi di cui al comma 110, con eccezione della lettera b), relativa alla collaborazione con le imprese di altri settori produttivi, nonché con le Università e gli enti di ricerca. Il comma 113, già richiamato, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il compito di dettare le norme di attuazione, con particolare riferimento (oltre che ai codici ATECO delle imprese), alla ripartizione delle risorse, ai criteri per la concessione delle agevolazioni, alla definizione delle iniziative ammissibili, alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Peraltro nella relazione tecnica è riportato il seguente “presumibile” schema di ripartizione, che dovrà in caso essere confermato dal decreto previsto dal comma 113. Il decreto potrebbe avere anche un contenuto ulteriore, potendo far riferimento ad “ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici”, nonché ad altre forme di intervento del Fondo, volte a favorire l’accesso a canali alternativi di finanziamento.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020