I commi 114-116, introdotti durante l’esame alla Camera, istituiscono il “Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz”. In particolare, il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con una dotazione di € 3 mln per il 2021. I termini, le modalità e la procedura per il riparto delle risorse del Fondo e per l’individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. I contributi sono comunque concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Al riguardo, si ricorda che la base giuridica europea in materia di aiuti di Stato è costituita dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Ai sensi dell’articolo 107 TFUE, le misure di sostegno finanziario concesso attraverso risorse pubbliche che siano idonee ad attribuire un vantaggio economico a talune imprese e ad incidere sulla concorrenza sono in principio incompatibili con il diritto dell’Unione, salve specifiche eccezioni e deroghe. L’articolo 108 TFUE attribuisce alla Commissione un ruolo di controllo sui regimi di aiuti esistenti presso gli Stati membri , nonché di verifica dei progetti di nuovi aiuti o di modifica degli aiuti esistenti. Tra le misure adottate in sede europea a sostegno dell’economia dell’UE e dei diversi Stati membri, duramente colpiti dalla crisi sanitaria ed economica da COVID-19, rientra l’adozione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato. La Comunicazione della Commissione “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak – COM 2020/C 91 I/01”, è volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Si rinvia al sito web della documentazione parlamentare per ulteriori informazioni. Le disposizioni sembrerebbero in parte sovrapporsi con quanto ha previsto, per il triennio 2020-2022, l’art. 7, co. 10-ter, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020), che ha destinato € 1 mln annui al sostegno di festival, cori e bande. Al riguardo, si valuti l’opportunità di chiarire come si raccordino con la normativa vigente le disposizioni ora introdotte. L’art. 7, co. 10-ter, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) ha destinato € 1 mln per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 al sostegno di festival, cori e bande, richiamando, al riguardo, le finalità dell’art. 1, co. 608, della L. 145/2018. La procedura per l’individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere nel settore dei festival, cori e bande nel triennio 2020-2022 è stata definita con DM 295 del 24 giugno 2020 che, in particolare, ha disposto che l’intervento finanziario è finalizzato, tra l’altro, a sostenere, nell’anno per cui è richiesto il contributo, progetti connotati da qualità, articolati, anche in forma di festival, su un numero minimo di due tra le seguenti attività:
a) promozione e valorizzazione della produzione musicale amatoriale e sua salvaguardia;
b) formazione e ricerca nel settore della produzione musicale amatoriale;
c) coinvolgimento dei giovani e inclusione sociale nel settore della produzione musicale amatoriale;
d) coinvolgimento di cori e complessi bandistici rappresentativi del patrimonio musicale amatoriale tradizionale nazionale, con varietà di repertorio e offerta di nuove composizioni.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020