I commi 117-123, introdotti durante l’esame parlamentare, attribuiscono ai cuochi professionisti un credito d’imposta fino al 40 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. L’agevolazione spetta fino ad un massimo di 6.000 euro e nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023. Più in dettaglio, il comma 117 istituisce un credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti fino al 40 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. L’agevolazione riguarda i cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, che come lavoratori autonomi con partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, ovvero corrispondente all’attività di cuochi in alberghi e ristoranti. Il comma 118 indica le spese ammissibili al credito d’imposta: si tratta delle spese sostenute per l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari e di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione, nonché per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. Il comma 119 chiarisce che esso spetta fino ad un massimo di 6.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023. Il comma 120 specifica che il credito è utilizzabile in compensazione mediante F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), che esso è escluso da IRPEF e IRAP e non concorre alla determinazione del rapporto di deducibilità (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986). Si consente (comma 121) di cedere l’agevolazione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Il comma 122 affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di definire i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni in esame, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli con provvedimento da adottare entro il 2 marzo 2021 (60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento). Si chiarisce inoltre (comma 123) che l’agevolazione in commento spetta nel quadro del Temporary Framework sugli aiuti di Stato nel corso dell’emergenza economico-sanitaria (per cui si rinvia al sito della documentazione parlamentare.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020