I commi da 124 a 126 istituiscono, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il Fondo di investimento volto a sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema delle piccole e medie imprese dei settori aeronautico nazionale, chimica verde, nonché della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione dell’anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un’apposita sezione dedicata esclusivamente alle PMI del settore aeronautico nazionale. Viene demandata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e ai criteri per la concessione dei finanziamenti. Il comma 124 istituisce, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il Fondo di investimento volto a sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema delle piccole e medie imprese dei settori aeronautico nazionale, chimica verde, nonché della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione dell’anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un’apposita sezione dedicata esclusivamente alle PMI del settore aeronautico nazionale. Il Fondo finanzia interventi di sviluppo delle PMI quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica ed ambientale dei processi produttivi (comma 125). Il comma 126 attribuisce ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di ripartire le risorse tra le varie sezioni del fondo, nonché stabilire i criteri e le modalità di accesso al Fondo e le forme di partecipazione al Fondo da parte di investitori privati. La relazione tecnica chiarisce che dalla disposizione non derivano effetti di indebitamento netto. L’ultima Relazione sullo stato dell’industria aeronautica trasmessa al Parlamento il 9 agosto 2019 (ai sensi dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808) risale all’anno 2017. Nella relazione si riporta che il settore dell’aeronautica registra ricavi intorno ai 10 miliardi di euro. Si tratta di un settore che compete e collabora con realtà industriali nazionali più ampie, come la Francia (53 miliardi di euro), il Regno Unito (40 miliardi di euro), la Germania (40 miliardi di euro). Tuttavia la Relazione riporta casi di successo, come il fatto che oltre l’80% di tutti gli aerei commerciali al mondo volano con componenti prodotti da Avio Aero, azienda con un fatturato pari a 1,7 miliardi di dollari, per la stragrande maggioranza in export, e 4200 dipendenti in 6 siti produttivi in Italia. L’industria aeronautica italiana dispone di un patrimonio di competenze e tecnologie, con riferimento sia all’ala rotante (elicotteri) che all’ala fissa (velivoli), aerostrutture ed elettronica dedicata. Grazie a questo tipo di produzioni il comparto aerospaziale e difesa in Italia ha effetti elevati sull’economia, con un moltiplicatore del valore aggiunto calcolato in 2,6 e rilevanti riflessi occupazionali, di gettito fiscale e ricadute su altri settori economici con coinvolgimento di numerose e qualificate aziende piccole, medie e intermedie, con diversi gradi di specializzazione. La legge n. 808 del 1985 rappresenta lo strumento fondamentale di politica industriale per il settore aeronautico. Tale legge sostiene progetti di ricerca e sviluppo delle imprese del settore aeronautico riguardanti sia il cosiddetto “ambito civile” che quello della “sicurezza nazionale”. L’articolo 3 di tale legge prevede tre tipologie di finanziamento: finanziamenti agevolati a tasso zero, contributo in conto interessi e contributi in conto interessi per allineare le condizioni del finanziamento a quelle delle imprese estere che partecipino ai medesimi programmi. Come rileva la Corte dei conti, di questa tipologia di interventi è sostanzialmente praticata solo la prima. Per quanto riguarda la mobilità elettrica, si sottolinea che il comma 124 fa riferimento alla “componentistica” relativa a tale settore. La relazione tecnica specifica che con questa locuzione va “intesa come produzione di componenti per le auto e scooter elettrici come le batterie”. Più in generale, si ricorda che a livello europeo si sta accelerando la transizione verso la mobilità a zero emissioni, cercando di rendere il settore dei trasporti decarbonizzato ed efficiente dal punto di vista energetico. In tal senso, già andavano le comunicazioni della Commissione “Strategia europea per una mobilità a basse emissioni”, del luglio 2016, e ” L’Europa in movimento” , del maggio 2017. La Commissione UE ha quindi imposto normativamente limiti sempre più rigidi per le emissioni dei veicoli a motore ed ha introdotto dal 1° settembre 2017 nuove procedure di prova delle emissioni reali di guida (Real Driving Emissions, RDE). L’11 dicembre 2019 la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione “Il Green Deal Europeo” (COM(2019) 640 final). Successivamente, il Parlamento europeo con la risoluzione 15 gennaio 2020 ha chiesto una normativa ambiziosa in materia di clima e di portare al 55%, rispetto ai livelli del 1990, l’obiettivo dell’UE per il 2030 in materia di riduzione delle emissioni di gas serra. Il meccanismo di governance delineato in sede UE prevede che ciascuno Stato membro sia chiamato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni attraverso la fissazione di propri obiettivi 2030, predisponendo i Piani nazionali integrati per l’energia e il clima (PNIEC). In attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, il MISE, il MIT ed il Ministero dell’Ambiente hanno redatto e pubblicato il testo del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima. Il Piano stabilisce gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento. Per un approfondimento della materia, si rinvia al tema parlamentare relativo sulla mobilità sostenibile. Per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili, si tratta di uno dei temi che rientrano nella politica di sviluppo sostenibile che viene perseguita a livello comunitario e nazionale. In questo senso, si ricorda che il pacchetto legislativo adottato dalle Istituzioni europee tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019 -cd. Winter package o Clean energy package – fissa il quadro regolatorio della governance dell’Unione per l’energia e il clima funzionale al raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia e al percorso di decarbonizzazione (economia a basse emissioni di carbonio) entro il 2050. Il meccanismo di governance delineato in sede UE prevede che ciascuno Stato membro sia chiamato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni attraverso la fissazione di propri target 2030. A tale fine, sono preordinati i Piani nazionali integrati per l’energia e il clima – PNIEC, che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030. Il Governo Italiano ha inviato il proprio PNIEC per gli anni 2021-2030 alle Istituzioni europee a gennaio 2020. Il PNIEC si prefigge come obiettivo al 2030 il conseguimento di una quota di energia da FER nei consumi finali lordi di energia (CFL) pari al 30%, con una quota di energia da FER nei consumi finali lordi di energia nei trasporti pari al 22 %. Questi target sono più ambiziosi di quelli delineati nella Direttiva. Si ricorda, infatti, che l’articolo 25 della Direttiva dispone che ogni Stato membro fissi un obbligo in capo ai fornitori di carburante per assicurare che entro il 2030 la quota di energia da fonti rinnovabili sia almeno il 14% del consumo finale di energia nel settore (quota minima), in conformità di una traiettoria indicativa stabilita dallo Stato membro stesso e calcolata secondo una specifica metodologia (cfr. artt. 26 e 27 della Direttiva). A livello legislativo interno, sono poi in corso di recepimento le Direttive europee del cd. Winter package. È attualmente all’esame del Parlamento il disegno di legge di delegazione europea (A.C.2757), che reca la norma di delega (art. 5) per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. A gennaio 2020, con la comunicazione sul Green Deal (COM(2019)640), la Commissione UE ha delineato una roadmap volta a rafforzare l’ecosostenibilità dell’economia dell’Unione europea attraverso un ampio spettro di interventi che insistono prioritariamente sulle competenze degli Stati membri e interessano prevalentemente l’energia, l’industria (inclusa quella edilizia), la mobilità e l’agricoltura. Il Green Deal intende, in sostanza, superare quanto già stabilito dal Quadro 2030 per il clima e l’energia, che dovrà conseguentemente essere rivisto. Sull’attuazione del Green deal europeo e sulle risorse finanziarie destinate a realizzarlo, ha inciso la crisi pandemica e la necessità dell’UE di predisporre un piano di ripresa dell’economia europea per far fronte ai danni economici e sociali causati dall’epidemia. Le risorse per l’attuazione del Green deal rientrano nel Piano finanziario per la ripresa e la resilienza, costituendone una delle priorità: sostenere la transizione verde e digitale e promuovere una crescita sostenibile. I progetti e le iniziative nell’ambito dei Programmi nazionali di ripresa e resilienza dovranno dunque essere conformi alle priorità di policy legate alle transizioni verde e digitale, oltre che coerenti con i contenuti del Piano energia e clima (PNIEC). Per una compiuta illustrazione della materia, si rinvia al tema della attività parlamentare Governance europea e nazionale su energia e clima. Per quanto riguarda la “chimica verde”, si tratta di una nozione che rientra nelle politiche per lo sviluppo sostenibile e in particolare dell’economia circolare, proponendosi – tra l’altro, l’utilizzo di residui e rifiuti come materie prime rinnovabili. Nel 2017, secondo quanto riportato in uno studio di ENEA, in Italia le attività connesse alla bioeconomia “hanno fatturato oltre 312 miliardi di euro e impiegato circa 1,9 milioni di persone, rappresentando il 19,5% del PIL nazionale e l’8,2% degli occupati”. Per definire la “chimica verde” si fa ricorso a “12 principi”:
– Prevenire gli sprechi: progettare sintesi chimiche per evitare sprechi. Non lasciare rifiuti da trattare o pulire.
– Massimizzare l’economia atomica: progettare sintesi in modo che il prodotto finale contenga la percentuale massima dei materiali di partenza. Pochi o nessun atomo vengono sprecati.
– Progettare sintesi chimiche meno pericolose: progettare sintesi che utilizzino o generino sostanze con tossicità minima o nulla per l’uomo o l’ambiente.
– Progettare prodotti chimici più sicuri: progettare prodotti chimici che siano completamente efficaci ma che abbiano una tossicità minima o nulla.
– Utilizzare solventi e condizioni di reazione più sicure: evitare l’uso di solventi, agenti di separazione o altri prodotti chimici ausiliari. Se è necessario utilizzare questi prodotti chimici, utilizzare quelli più sicuri.
– Aumentare l’efficienza energetica: eseguire reazioni chimiche a temperatura ambiente e pressione quando possibile.
– Utilizzare materie prime rinnovabili: utilizzare materiali di partenza che siano rinnovabili anziché esauribili. Le fonti di materie prime rinnovabili sono spesso prodotti agricoli o rifiuti di altri processi; le fonti di materie prime esauribili sono spesso combustibili fossili (petrolio, gas naturale o carbone) o attività minerarie.
– Evitare i derivati chimici: evitare l’uso di gruppi protettori o eventuali modifiche temporanee, se possibile. I derivati utilizzano reagenti aggiuntivi e generano rifiuti.
– Usare catalizzatori, non reagenti stechiometrici: ridurre al minimo gli scarti utilizzando reazioni catalitiche. I catalizzatori sono efficaci in piccole quantità e possono eseguire una singola reazione molte volte. Sono preferibili ai reagenti stechiometrici, che sono usati in eccesso e svolgono una reazione solo una volta.
– Design di prodotti chimici da degradare dopo l’uso: progettare prodotti chimici che riducano le sostanze non innocue dopo l’uso in modo che non si accumulino nell’ambiente.
– Analizzare in tempo reale per prevenire l’inquinamento: includere il monitoraggio e il controllo in-process, in tempo reale durante le sintesi per minimizzare o eliminare la formazione di sottoprodotti.
– Ridurre al minimo il rischio di incidenti: progettare prodotti chimici e le loro forme fisiche (solide, liquide o gassose) per minimizzare il potenziale di incidenti chimici tra cui esplosioni, incendi e rilasci nell’ambiente.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020