I commi 203-205, introdotti durante l’esame alla Camera, prevedono la destinazione da parte dell’INAIL di € 40 mln per la costruzione di scuole innovative nei piccoli comuni delle aree interne delle regioni meridionali. Si tratta della tipologia di scuole prevista dall’art. 1, co. 153, della L. 107/2015, richiamato dal testo che, al contempo, richiama le finalità di cui all’art. 1, co. 677 e 678, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), che ha previsto la realizzazione di scuole innovative nelle aree interne del Paese. L’art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015 ha disposto la realizzazione di edifici scolastici innovativi dal punto di vista architettonico, tecnologico, impiantistico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio. In particolare, a tal fine, ha previsto l’utilizzo delle risorse – pari a complessivi € 300 mln nel triennio 2015-2017 – che, in base all’art. 18, co. 8, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) l’INAIL avrebbe dovuto destinare ad un piano di messa in sicurezza delle scuole e di costruzione di nuovi edifici scolastici. I canoni di locazione da corrispondere all’INAIL sono stati posti a carico dello Stato nella misura di € 3 mln per il 2016, € 6 mln per il 2017 ed € 9 mln annui a decorrere dal 2018. Ha, altresì, previsto che con decreto dell’allora Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dovevano essere ripartite le risorse tra le regioni e individuati i criteri per l’acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa. Con altro decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, doveva essere indetto un concorso con procedura aperta avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni. La ripartizione delle risorse – pari a € 300 mln – fra le regioni e la definizione dei criteri è stata operata con DM 593 del 7 agosto 2015. Con DM 3 novembre 2015, n. 860 l’allora MIUR ha annunciato l’indizione, con decreto del competente direttore generale, del “Concorso di idee per la realizzazione di scuole innovative”, fissando l’importo dei premi. Il concorso è stato bandito con D.D. 7746 del 12 maggio 2016. Successivamente:
– l’art. 1, co. 717, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha disposto che l’INAIL doveva destinare alla realizzazione delle scuole innovative, compresa l’acquisizione delle relative aree di intervento, ulteriori € 50 mln. Anche in questo caso, i canoni di locazione da corrispondere all’INAIL sono stati posti a carico dello Stato nella misura di € 1,5 mln annui a decorrere dal 2018;
– il 6 novembre 2017 sono stati proclamati i vincitori del concorso di idee;
– l’art. 1, co. 677 e 678, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha disposto che, per la prosecuzione del programma di costruzione di scuole innovative di cui alla L. 107/2015 nelle aree interne del Paese, l’INAIL doveva destinare € 50 mln. I canoni di locazione da corrispondere all’INAIL sono stati posti a carico dello Stato nella misura di € 1,5 mln annui a decorrere dal 2019;
– l’art. 4, co. 3-ter, del D.L. 86/2018 (L. 97/2018) ha soppresso, de futuro, nell’ambito della procedura per l’individuazione degli interventi da finanziare per la costruzione di scuole innovative, lo specifico concorso che doveva essere indetto dal MIUR, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni;
– l’art. 42-bis, co. 2 e 4, del D.L. 109/2018 (L. 130/2018) ha autorizzato la spesa di € 9 mln per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per la progettazione delle scuole innovative previste dalla L. 107/2015. Ha, altresì, disposto che le risorse destinate alla progettazione sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e poi scomputate dall’INAIL all’atto della quantificazione dell’importo dovuto agli enti locali per l’acquisizione delle aree oggetto di intervento;
– l’art. 1, co. 261 e 262, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020), al fine di favorire il completamento delle scuole innovative previste dalla L. 107/2015, ha previsto che le eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse di cui all’art. 18, co. 8, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), possono essere destinate, su segnalazione dell’INAIL, per quanto qui interessa, alla costruzione delle stesse scuole, nonché a progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni in attuazione della richiamata normativa;
– l’art. 232, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – modificando l’art. 1, co. 717, della L. 208/2015 – ha disposto che le somme da esso previste incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprietà in favore dell’INAIL sono destinate (solo) prioritariamente alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione, e ha introdotto fra le destinazioni delle stesse anche il completamento dell’intervento oggetto del concorso;
– l’art. 32-bis, co. 1 e 2, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), introdotto durante l’esame parlamentare, istituendo nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione un fondo con una dotazione pari a € 3 mln per il 2020 e a € 6 mln per il 2021, destinato a facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e svolgimento dell’a.s. 2020/2021, ha disposto che ai relativi oneri si provvede, per quanto qui interessa, quanto a € 1,5 mln per il 2020 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall’art. 1, co. 717, della L. 208/2015 e, quanto a € 1,5 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall’art. 1, co. 678, della L. 205/2017. Al riguardo, la relazione tecnica aggiornata faceva presente che si tratta di risorse disponibili. “Infatti, allo stato sono state avviate le procedure per l’individuazione e la stima delle aree di costruzione. Tuttavia, non è al momento stata conclusa questa fase preliminare e non sono state stipulate le relative convenzioni attuative con l’INAIL per disciplinare anche le modalità di corresponsione dei canoni una volta realizzate le scuole innovative [..]. Si evidenzia che le risorse in questione non saranno impegnate contabilmente negli anni 2020 e 2021 per mancanza della convenzione con l’INAIL, che costituisce il presupposto giuridico dell’impiego contabile. Pertanto, queste risorse possono essere destinate ad altre e più urgente finalità senza determinare un danno alle procedure in corso”.
Qui la pagina dedicata sul sito del Ministero dell’istruzione.
In particolare, il comma 203 dispone che l’INAIL destina, nell’ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, l’ulteriore somma di € 40 mln, a valere sulle risorse a tal fine autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, per la costruzione delle scuole innovative di cui all’art. 1, co. 153, della L. 107/2015 in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ciò, sia per contrastare lo spopolamento dei comuni del Mezzogiorno, sia – come già detto – per le finalità di cui all’art. 1, co. 677 e 678, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018). Il comma 204 dispone che le iniziative di cui al comma 203 sono individuate attraverso un avviso pubblico predisposto dal Ministero dell’istruzione, di concerto con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale. Infine, il comma 205 autorizza una spesa di € 0,3 mln per il 2022, € 0,6 mln per il 2023 e € 1,2 mln annui dal 2024 per la copertura degli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere all’INAIL.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020