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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 206 e 208-212 Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

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I commi prorogano ed estendono la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”), contenuta nell’articolo 1 del D.L. n. 23/2020. In particolare, il comma 206, lettera a) proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l’operatività della misura. La lettera a) interviene anche sulle esposizioni che possono essere assunte da CDP S.p.A. derivanti da garanzie su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell’emergenza, prorogando anch’esse al 30 giugno 2020. La lettera b) estende l’ambito di applicazione della garanzia SACE alle cessioni dei crediti effettuate dalle imprese a favore di banche e intermediari finanziari senza garanzia di solvenza del cedente (dunque alle cessioni pro soluto, mentre, attualmente, la garanzia SACE opera solo per le cessioni pro solvendo). Quanto disposto dalla lettera b) si applica per le garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020 (comma 211). La lettera c) estende la garanzia SACE ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato. Quanto disposto dalla lettera c) si applica per le garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020 (comma 211). Il comma 208 conseguentemente consente che, in caso di rinegoziazione del debito, la quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori non sia accreditata su apposito conto corrente dedicato. Il comma 209, modificato in prima lettura, implementa ulteriormente l’operatività della garanzia SACE. A decorrere dal 1° marzo (e non più 1° gennaio 2021 (come previsto dal testo originario della norma) e fino al 30 giugno 2021, la società SACE S.p.A. rilascia garanzia alle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. mid-cap), a titolo gratuito, fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI. Il comma in esame è in sostanza finalizzato a consentire alle imprese “mid-cap” di poter accedere allo strumento Garanzia Italia alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo Centrale di garanzia ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020, la cui operatività straordinaria, per le imprese “mid cap”, è prevista fino al 28 febbraio 2021 dal comma 245 del disegno di legge. Nel corso dell’esame in prima lettura, è stato specificato che talune condizioni previste dall’articolo 1 del D.L. n. 23/2020 per il rilascio della Garanzia Italia SACE non trovano applicazione per le mid-cap. Inoltre, il comma 209 dispone che a decorrere dal 1° luglio 2021, le predette imprese “mid cap” possono accedere, con una percentuale di copertura fino all’80 per cento dell’importo del finanziamento, alle garanzie SACE rilasciate a condizioni di mercato, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina ordinaria inerente le attribuzioni della stessa SACE, comma 14-bis dell’articolo 6 del D.L. n. 269/2003. Il comma 210 modifica peraltro tale ultima disciplina al fine di specificare la percentuale di copertura delle garanzie, di consentirne il rilascio, da parte di SACE, oltre che in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, anche in favore delle imprese di assicurazione, nazionali o internazionali, autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni, nonché di consentire a SACE di rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia. Ai sensi del comma 212, fanno capo a SACE S.p.a. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato delle misure di aiuto concesse ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 23/2020. Segnatamente, il comma 206, lettera a) proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia di SACE previsto dall’articolo 1 del D.L. n. 23/2020 a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia. A tal fine, modifica il comma 1 e il comma 2, lettera a) del citato articolo 1 D.L. n. 23/2020, autorizzando SACE S.p.A. a concedere fino al 30 giugno 2021 (e non più fino al 31 dicembre 2020) le garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese, con sede in Italia, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La garanzia SACE è dunque rilasciata entro il 30 giugno 2021 (e non più fino al 31 dicembre 2020), per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi. Per far fronte alla grave emergenza economica determinata dalla pandemia da coronavirus, e sostenere la liquidità del sistema produttivo, fortemente colpito dalle misure restrittive di contrasto all’espansione del virus, il D.L. n. 23/2020 delinea uno schema di garanzie straordinarie sulle operazioni di finanziamento delle imprese, incentrato sul ruolo di SACE S.p.A. e del Fondo di garanzia delle PMI (articolo 1 e articolo 13). In particolare, per quanto qui interessa, l’articolo 1 del D.L. n. 23/2020, come modificato dal D.L. n. 104/2020, autorizza SACE S.p.A. a concedere – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma da questi concessi alle imprese con sede in Italia, colpite dagli effetti dell’epidemia Covid-19. L’intervento in garanzia di SACE, non si sovrappone a quello del Fondo di garanzia PMI, bensì lo completa, in quanto interviene per categorie di imprese medio grandi e anche per PMI – ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti – che hanno esaurito la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI, nonché alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Sono escluse dal beneficio le società che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate da una società residente in un Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali. Gli impegni complessivamente assunti da SACE non devono superare i 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati alle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti. Gli impegni assunti da SACE sono garantiti dallo Stato e a tal fine è stato istituito un apposito Fondo a copertura dei relativi oneri statali presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro per il 2020. Il Decreto legge n. 34/2020 ha consistentemente rifinanziato il Fondo, di 30.000 milioni di euro per l’anno 2020 (articolo 31). La garanzia SACE è rilasciata, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 23/2020, entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni:

– durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di un preammortamento fino a 36 mesi;

– impresa beneficiaria, che al 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà, e che al 29 febbraio 2020 non aveva nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate. Possono comunque beneficiare delle garanzie anche le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;

– importo del prestito garantito che, conformemente allo State Aid Temporary Framework europeo, non superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 25 per cento del fatturato annuo relativo al 2019; doppio dei costi del personale relativi al 2019;

– percentuale di copertura, che può essere del 70, 80 o 90 percento. Le percentuali sono inversamente proporzionali alla dimensione delle imprese;

– assunzione da parte delle imprese beneficiarie di specifici impegni, tra i quali quello di gestire i livelli occupazionali tramite accordi sindacali e quello di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020, o, se la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni al momento della richiesta di finanziamento ha già avuto luogo, l’impegno a non distribuire dividendi viene assunto per i 12 mesi successivi alla richiesta. Inoltre, le imprese beneficiarie si devono impegnare a non delocalizzare gli stabilimenti produttivi;

– destinazione del finanziamento a determinate tipologie di spese aziendali. Secondo quanto inserito in sede di esame parlamentare, il finanziamento deve essere destinato, per non più del 20 per cento dell’importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale il cui rimborso sia oggettivamente impossibile a causa dell’epidemia da COVID.

Le garanzie straordinarie SACE, si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate dalle imprese beneficiarie a favore di banche e intermediari finanziari (comma 1-bis, dell’art. 1 del D.L. n. 23/2020). SACE ha pubblicato un manuale operativo attuativo di quanto previsto dall’articolo 1 del D.L. n. 23/2020 (aggiornato al 9 luglio 2020). Le misure previste dall’articolo 1 e dall’articolo 13 del Decreto Legge 23/2020 sono state autorizzate dalla Commissione europea in data 14 aprile 2020 (SA56963), in quanto ritenute compatibili con la disciplina contenuta nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e ss. mod. e int. – cd. Temporary Framework. Si tratta di una disciplina quadro degli aiuti di Stato, di carattere straordinario, volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico nazionale, fortemente colpito dalla crisi, in deroga ai limiti e alle condizioni ordinarie consentite dalla vigente normativa europea a tutela della concorrenza. Il Temporary Framework è stato esteso ed integrato più volte, da ultimo, il 13 ottobre 2020, con la Comunicazione della Commissione C(2020)7127 final (cd. quarta modifica del Quadro temporaneo). Con tale comunicazione, le disposizioni del Quadro temporaneo sono state estese per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione che vengono prorogate per ulteriori tre mesi fino al 30 settembre 2021 e sono state ulteriormente estese le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi delle imprese non coperti a causa della pandemia rientra ora, a date condizioni, nei regimi del Temporary Framework (cfr. Sezione 3.12, punti 86-87 del Quadro). L’intervento di proroga della garanzia SACE contenuto nell’articolo qui in esame è dunque adottato ai sensi di quanto consentito dalla recente quarta modifica del “Temporary framework”. La versione consolidata del Temporary Framework è stata pubblicata dalla Commissione UE, sul sito istituzionale. Per una illustrazione più analitica, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare. Infine, quanto ai dati attuativi della misura, si rinvia al comunicato (qui il link) del 9 dicembre, della Task Force per le misure sostegno della liquidità (MEF, MISE, BANCA D’ITALIA, ABI, MEDIO CREDITO CENTRALE, SACE). Quanto alle garanzie rilasciate da SACE, i volumi dei prestiti garantiti raggiungono 18,2 miliardi di euro, per un totale di 1.092 operazioni. Il comma 206, lettera a) interviene, inoltre, sull’articolo 1, comma 13, del D.L. n. 23/2020. Ai sensi di tale norma, lo Stato può concedere garanzia sulle esposizioni di Cassa depositi e prestiti assunte o da assumere entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie (anche di prima perdita) su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito alle imprese, con sede in Italia, che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell’emergenza epidemiologica e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell’ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. Con la novella in esame, le esposizioni di Cassa depositi e prestiti garantite dallo Stato possono essere assunte da CDP sino al 30 giugno 2021. Il comma 206, alla lettera b), estende l’ambito di applicazione delle garanzie SACE anche alle cessioni dei crediti effettuate dalle imprese a favore di banche e intermediari finanziari senza garanzia di solvenza del cedente. A tal fine, la lettera novella l’articolo 1, comma 1-bis del D.L. n. 23/2020, il quale attualmente invece consente l’intervento in garanzia di SACE solo per le cessioni di crediti con garanzia di solvenza.

Quanto disposto dalla lettera b) si applica, ai sensi di quanto previsto dal comma 211, per le garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020.

La relazione illustrativa al disegno di legge afferma che l’allargamento della garanzia pubblica alle cessioni di credito pro soluto consentirebbe di anticipare e assicurare i flussi monetari relativi alla transazione commerciale adottando un approccio flessibile che si adatti alla dinamica del fatturato, senza gravare il bilancio dell’impresa cedente di ulteriori debiti finanziari.

L’articolo 1, comma 1-bis del D.L. n. 23/2020 attualmente dispone l’applicazione della disciplina della garanzia SACE alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate dalle imprese dopo il 7 giugno 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto) – anche ai sensi della legge sul factoring, o cessione in blocco dei crediti d’impresa, legge 21 febbraio 1991, n. 52 – a favore di banche e intermediari finanziari, iscritti all’albo di cui all’art. 106 del TUB (D.Lgs. n. 385/1993).

Con tale previsione è stato fornito uno strumento di supporto complementare rispetto alle garanzie che SACE può prestare sui finanziamenti bancari, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 23.

Le imprese che possono beneficiare della garanzia sulla cessione dei crediti pro solvendo sono le stesse che possono beneficiare della garanzia SACE sui finanziamenti, dunque, imprese medio grandi e anche le PMI – ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti – che hanno esaurito la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI, nonché alle garanzie fornite da ISMEA.

I limiti di importo del prestito garantito da SACE, e le percentuali di copertura della garanzia SACE, vanno riferiti all’importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti.

Le modalità attuative ed operative della misura, nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi, sono state demandate ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e finanze. La specificazione della procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia è stata demandata a SACE. La lettera c) del comma 206 amplia l’ambito di intervento della garanzia SACE sui finanziamenti bancari. A tal fine, modifica il comma 2 dell’articolo 1, del D.L. n. 23/2020, che elenca le condizioni in presenza delle quali tale garanzia è ammessa. In particolare, integra la lettera n), la quale attualmente dispone che il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, nonché investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, e le medesime imprese si devono impegnare a non delocalizzare le produzioni. La lettera c) dispone che “ovvero”, il prestito deve essere destinato al rimborso di finanziamenti nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell’impresa beneficiaria purché il finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. Si valuti l’opportunità di meglio formulare la novella in esame, posto che l’uso della congiunzione “ovvero” – inserita dopo la previsione contenuta nella lettera n) relativa all’obbligo per le imprese beneficiarie di avere sede in Italia e di non delocalizzare le produzioni – potrebbe dare luogo a problemi di tipo interpretativo. Quanto disposto dalla lettera c) si applica, ai sensi di quanto previsto dal comma 211, per le garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020. La relazione illustrativa afferma che la lettera c) in esame è finalizzata ad assicurare liquidità alle imprese colpite dall’epidemia COVID-19 consentendo loro, alle condizioni date, di poter impiegare lo strumento di “Garanzia Italia” SACE anche per rinegoziare/consolidare indebitamenti esistenti. Il comma 208, attraverso una modifica all’articolo 1-bis, lettera d) del D.L. n. 23/2020, in sostanza consente che, in caso di rinegoziazione del debito, la quota destinata al rimborso di finanziamenti già erogati dai medesimi soggetti finanziatori (dunque, la quota destinata alla rinegoziazione dei debiti esistenti con il medesimo finanziatore) non sia accreditata su apposito conto corrente dedicato. In tal modo, afferma la relazione illustrativa, si vuole consentire alla banca di effettuare eventuali compensazioni tra importi a debito e a credito. Nel dettaglio, il comma 208 modifica l’articolo 1-bis del D.L. n. 23/2020, il quale prevede che le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE, di cui all’articolo 1 dello stesso decreto-legge, siano integrate da autocertificazione, con la quale l’istante dichiara i propri dati aziendali e la presenza di una serie di condizioni per il rilascio del finanziamento garantito, nonché dichiara che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati (comma 1, lettera d)). Il comma 208 introduce un’eccezione alla previsione di un conto corrente dedicato su cui accreditare i finanziamenti garantiti da SACE, per l’eventuale quota di tali prestiti destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori. Quanto disposto dal comma 208 si applica, ai sensi di quanto previsto dal comma 211, per le garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020 In particolare l’articolo 1-bis, comma 1 del D.L. n. 23/2020 dispone che le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE, di cui all’articolo 1 del decreto legge in esame, siano integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000. Con tale dichiarazione il titolare o il legale rappresentante dell’impresa attestano:

a) che l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;

b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi;

c) che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;

d) di essere consapevoli che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;

e) di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

Il comma 209, modificato nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera dei deputati, introduce un nuovo articolo 1-bis.1 nel D.L. n. 23/2020, il quale implementa ulteriormente la garanzia straordinaria SACE (cd. Garanzia Italia) prevista nell’articolo 1 dello stesso decreto legge. Ai sensi del comma 1 di tale nuovo articolo, a decorrere dal 1° marzo (e non più 1° gennaio 2021 (come previsto dal testo originario) e fino al 30 giugno 2021, la società SACE S.p.A. rilascia garanzia (ex art. 1 del D.L. n. 23/2020) alle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. mid-cap), a titolo gratuito, fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI. La norma in esame dunque consente alle imprese “mid-cap”, dal 1 marzo 2021 al 30 giugno 2021, di poter accedere allo strumento Garanzia Italia alle medesime condizioni agevolate attualmente offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo Centrale di garanzia ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 23/2020, e segnatamente: concessione delle garanzie a titolo gratuito, percentuale di copertura del 90 per cento e importo massimo dei finanziamenti fissato a 5 milioni di euro. Il numero di dipendenti delle mid cap è individuato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l’anno 2019. Alla luce del perdurare delle difficoltà economiche nelle circostanze eccezionali della pandemia di Covid-19, si intende dunque consentire alle imprese mid-cap di poter continuare a beneficiare sino al 30 giugno 2021 delle garanzie sui finanziamenti suddetti alle medesime condizioni agevolate vigenti oggi ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.L. n. 23, allocando sullo strumento di Garanzia Italia, gestito da SACE S.p.A., il rilascio di tali specifiche garanzie, ora invece rilasciate dal Fondo di garanzia PMI. Il comma 209, letto in combinato disposto con quanto prevede comma 245 del disegno di legge in esame, opera in sostanza una “migrazione” delle competenze nel rilascio delle suddette garanzie dal Fondo di garanzia PMI allo strumento “garanzia Italia” SACE, di cui all’articolo 1 del D.L. n. 23/2020, che viene contestualmente prorogato sino al 30 giugno 2021. Secondo quanto previsto dal comma 245 del disegno di legge, il Fondo di garanzia PMI può rilasciare – ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 23/2020 – le predette garanzie sui finanziamenti alle imprese cd. “mid cap” sino al 28 febbraio. Successivamente, dunque, interviene SACE. Nel corso dell’esame in prima lettura, è stato inoltre specificato che alle garanzie che saranno così rilasciate da SACE per le midcap, non si applica la condizione prevista dalla lettera l) del comma 2 dell’articolo 1 del D.L. n. 23/2020. Non si applica dunque l’obbligo, per l’impresa beneficiaria, di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Inoltre, per il rilascio della garanzia stessa, si provvede con la procedura semplificata di cui al comma 6 del citato articolo 1, non trovando applicazione le procedure “più aggravate” contenute nei commi 7 e 8 del medesimo articolo 1 del D.L. n. 23. Il comma 1 del nuovo articolo 1.bis.1 dispone, infine, che – in ordine alle predette garanzie rilasciate da SACE alle imprese “mid cap” – rimane fermo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1, del D.L. n. 23, ai sensi del quale – ai fini dell’individuazione del limite di importo garantito – si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo. Ai fini della verifica del limite, se l’impresa è beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE o da altra garanzia pubblica, gli importi si cumulano. Analogamente, se l’impresa, ovvero il suo gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE, gli importi si cumulano. I benefici – accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della disciplina quadro sugli aiuti di Stato «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» – non devono superare le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1. Il paragrafo 3.1 punti 21-23-bis del Temporary framework della Commissione UE consente agli Stati membri di adottare regimi aiuti di importo limitato, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. L’aiuto non deve superare 800 mila euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere). L’aiuto non può essere concesso a imprese che, al 31 dicembre 2019, si trovavano già in difficoltà (ai sensi, dell’articolo 2, punto 18) del GBER) . L’aiuto è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2021. Nel settore della pesca e dell’acquacoltura, l’aiuto non deve superare i 120 mila euro e non deve riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime “de minimis” (cfr. lett. da a) a k) dell’art.1 del Reg. 717/2014/UE). Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli l’aiuto non deve superare i 100 mila euro per impresa. Nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l’importo massimo complessivo di 800 mila euro per impresa. Per una illustrazione più analitica, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare. Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 1-bis.1, le predette imprese “mid cap” possono inoltre accedere, dal 1° luglio 2021, per l’80 per cento dell’importo del finanziamento, alle garanzie SACE rilasciate a condizioni di mercato – ai sensi di quanto previsto dalla disciplina ordinaria inerente le attribuzioni della Sace, di cui al comma 14-bis dell’articolo 6 del D.L. n. 269/2003, introdotto dallo stesso D.L. n. 23/2020 con l’art. 2, comma 1, lettera c). Il comma 14-bis dell’articolo 6 del D.L. n. 269/2003 viene contestualmente modificato dall’articolo qui in commento, con il successivo comma 210. Il comma 14-bis dell’articolo 6 del D.L. n. 23/2020 è stato introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.L. n. 23/2020. Fermo restando il ruolo SACE S.p.A. di export credit agency italiana, ad essa, con tale intervento, è stata riconosciuta un’ulteriore funzione: concedere garanzie sui finanziamenti alle imprese italiane, assistite dalla controgaranzia statale. Si tratta dunque di garanzie, diverse da quelle sui rischi definiti di mercato relative al settore dell’esportazione che rientrano già in via ordinaria nei compiti della Società. Nel dettaglio, il comma 14-bis autorizza SACE a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell’Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L’attività è svolta in regime di contabilità separata rispetto alle attività finalizzate all’internazionalizzazione del settore produttivo italiano svolte da SACE. Sugli impegni assunti da SACE è accordata la garanzia dello Stato a prima richiesta. Non è ammesso il ricorso diretto dei finanziatori alla garanzia dello Stato. Il comma demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze – da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico – la definizione dei criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie e dell’operatività della garanzia dello Stato, in conformità con la normativa dell’Unione europea. Con il decreto sono anche individuate le attività che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero dell’economia e delle finanze. Il decreo non risulta allo stato ancora adottato. Il comma 210 modifica il comma 14-bis dell’articolo 6 del D.L. n. 269/2003 al fine di: introdurre la percentuale di copertura delle garanzie rilasciabili da SACE, nella misura del 70 per cento, salvo specifiche deroghe previste con legge (lettera a)). consentire il rilascio delle garanzie, oltre che in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, anche in favore delle imprese di assicurazione, nazionali o internazionali, autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni (lettera b)). La relazione illustrativa motiva tale intervento in virtù dell’importante ruolo svolto da tali soggetti a favore delle imprese italiane, sia in termini di sostegno alla liquidità aziendale che di supporto per l’ottenimento di commesse nazionali e internazionali. Consentire a SACE S.p.A. – entro l’importo massimo di esposizione già consentito (200 miliardi) – di rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia (lettera c)). La relazione illustrativa afferma che, in tale modo, si consente anche alle imprese che intendano far fronte alle proprie esigenze di liquidità con strumenti alternativi ai finanziamenti, di accedere al supporto di SACE. precisare che la garanzia statale è accordata di diritto sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma (e non sugli impegni assunti). Ai sensi del comma 212, fanno capo a SACE S.p.a. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato delle misure di aiuto concesse ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 23/2020.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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