Il comma 214, introdotto alla Camera, apporta modifiche alla disciplina delle cartolarizzazioni dei crediti contenuta nella legge n. 130 del 1999, stabilendo che le somme corrisposte dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti possono essere destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, oltre che al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, anche al soddisfacimento dei diritti derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi per finanziare l’acquisto di tali crediti. Il comma 215 reca una disposizione interpretativa dell’articolo 7.1, comma 4, primo periodo, della medesima n. 130 del 1999, sulla cartolarizzazione di crediti deteriorati. In particolare, la relativa disciplina si interpreta nel senso che l’acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei beni aventi la funzione di garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione. Il comma 214 modifica l’articolo 1 della legge n. 130 del 1999, che definisce l’ambito di applicazione e il significato dei termini più rilevanti utilizzati nell’atto che disciplina le cartolarizzazioni di crediti. Il comma 1 stabilisce che tale legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono due requisiti. Il primo (lettera a) del comma 1) è relativo al fatto che il cessionario sia una “società per la cartolarizzazione dei crediti” disciplinata dal successivo articolo 3 della medesima legge. Il secondo, recato dalla lettera b) del comma 1, integralmente sostituito dalla norma in esame, prevede che le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, oltre che al pagamento dei costi dell’operazione e al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, anche al soddisfacimento dei diritti derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati all’attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l’acquisto di tali crediti. Viene inoltre specificato che, nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti contenuti nel testo della legge ai titoli emessi a fronte della cartolarizzazione devono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti. La “cartolarizzazione” è un’operazione mediante la quale una società (detta originator) trasforma una attività finanziaria o reale non negoziabile (ad esempio i finanziamenti concessi da una banca) in liquidità, mediante l’emissione strumenti finanziari negoziabili. L’operazione viene effettuata mediante la cessione delle attività a una società che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione e che, in tale ambito, emette strumenti finanziari negoziabili (cosiddetta società veicolo) o mediante l’utilizzo di strumenti finanziari derivati. Il corrispettivo che la società veicolo è tenuta a pagare all’originator è ottenuto mediante l’emissione di titoli (cosiddetti Asset Backed Security – ABS). I proventi derivanti dalle attività di proprietà della società veicolo (ad esempio, i crediti acquisiti dall’originator) sono destinati esclusivamente alla realizzazione dei diritti e degli interessi dei portatori dei titoli. La materia è regolata dalla legge n. 130 del 1999 e dal Regolamento (UE) n. 2402 del 2017. Di norma, mediante le operazioni di cartolarizzazione di crediti, le banche cedono tali attività a una società veicolo la quale emette titoli suddivisi in tranches con una rischiosità diversificata. Sulla tranche meno rischiosa (detta senior) può essere rilasciata la garanzia dello Stato italiano, la cosiddetta GACS (Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze) a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla legge. Nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione, il soggetto tenuto alla gestione e recupero dei crediti (cosiddetto servicer) deve essere una banca o un intermediario finanziario vigilato, come definito dal decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario – TUB). Questi soggetti possono esternalizzare l’attività di recupero alle società non vigilate titolari della licenza di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell’articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS. Non può invece essere delegato a soggetti terzi non vigilati il compito di verificare la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo. Il comma 215 reca una disposizione interpretativa dell’articolo 7.1., comma 4, della legge n. 130 del 1999, relativo alla cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari. Il citato comma 4 stabilisce che possono essere costituite una o più società veicolo d’appoggio, nella forma di società di capitali, aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell’interesse esclusivo dell’operazione di cartolarizzazione, direttamente o attraverso una o più ulteriori società veicolo d’appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Il comma in esame chiarisce che tale disposizione si interpreta nel senso che l’acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei beni immobili e mobili registrati nonché degli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020