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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 219-226 Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in “PIR PMI”

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I commi da 219 a 226 dispongono l’attribuzione di un credito d’imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine – PIR, a condizione che essi vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi. Esso è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24. Il credito d’imposta si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021. I commi in esame sono stati inseriti nel corso dell’esame alla Camera dei deputati. Nel dettaglio, il comma 219 attribuisce un credito d’imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine – PIR, ovvero quei piani che (ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 2-bis del decreto-legge n. 124 del 2019), per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti (cfr. il Dossier n. 218 del Servizio studi della Camera per un’illustrazione della disciplina dei PIR). Il credito di imposta spetta alle persone fisiche titolari dei piani predetti ed è pari alle minusvalenze, perdite, e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell’articolo 67 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) con riferimento ai predetti strumenti finanziari qualificati, a condizione che essi vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi. Il comma 220 precisa che il credito d’imposta di cui al comma 219 è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le componenti negative si considerano realizzate ai fini delle imposte sui redditi, ovvero in compensazione mediante F24 (articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997). In base al comma 221, l’agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sui redditi. Inoltre, in base al comma 222, al credito d’imposta non si applicano i limiti di legge per l’utilizzo e la compensabilità (articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e articolo 34 della legge n. 388 del 2000). Il comma 223 chiarisce che, ai fini della determinazione dei crediti d’imposta previsti dal comma 219 e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato. Ai sensi del comma 224, le componenti negative agevolate non possono essere utilizzate o riportate in deduzione ai sensi dell’articolo 68 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) e degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997). Il comma 225 chiarisce che il credito d’imposta si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021. Il comma 226 effettua alcune modifiche di coordinamento al decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. “agosto”) al fine di chiarire che i limiti di investimento nei PIR qualificati ai sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019 sono pari a 300.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivi.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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