I commi da 227 a 229, introdotti alla Camera, inseriscono un nuovo comma 3-bis all’articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, per effetto del quale l’Agenzia delle entrate è tenuta a mettere a disposizione dei contribuenti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche. Sono esclusi dall’ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Il decreto legislativo n. 127 del 2015 disciplina la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. L’articolo 1 ha introdotto la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati. L’articolo 2 disciplina la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, il 3 detta incentivi per la tracciabilità dei pagamenti, mentre l’articolo 4 dispone semplificazioni amministrative e contabili. Per effetto del comma 227 tale articolo viene integrato con la previsione di una ulteriore misura di semplificazione, recata dal nuovo comma 3-bis. In particolare, viene demandata all’Agenzia delle entrate la predisposizione di una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra contribuenti (residenti o stabiliti) risultanti da fatture elettroniche (emesse ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015). Sono esclusi dall’ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Ai fini della predisposizione della piattaforma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021 (comma 229). La compensazione effettuata mediante la piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV del titolo I del libro quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. La sezione III del capo IV del titolo I del libro quarto del codice civile prevede la disciplina della compensazione, per le quali quando due patrimoni appartenenti a soggetti diversi sono obbligati l’uno verso l’altro i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti (1241 c.c.). La compensazione opera retroattivamente risalendo al momento in cui è sorta la coesistenza (1242 c.c.). La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione (1243 c.c.). Quando una persona ha verso un’altra più debiti compensabili il debitore può dichiarare quale debito intende soddisfare in compensazione. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti (1193 e 1249 c.c.). Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L’individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio è delegata a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (comma 228).
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020