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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1,commi 23-28 Misure di conciliazione vita-lavoro

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I commi da 23 a 28 – introdotti nel corso dell’esame alla Camera – recano alcune misure di conciliazione vita-lavoro volte, tra l’altro, a favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto, ad estendere le fattispecie per le quali è prevista la fruizione del congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo, a fornire assistenza psicologica ai genitori che hanno subito la perdita di un figlio, nonché agli autori di reati contro le donne. Nel dettaglio, i presenti commi: dispongono un incremento del Fondo per le politiche della famiglia (di cui all’art. 19, c. 1, del D.L. 223/2006) nella misura di:

– 50 mln di euro per il 2021, da destinare al sostegno delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto. La definizione delle modalità attuative per l’attribuzione delle predette risorse è demandata ad un decreto del Ministro con delega alle politiche familiari, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata (commi 23 e 24);

– 500 mila euro per il 2021 per il finanziamento delle attività di associazioni che prestino assistenza psicologica, psicosociologica in tutte le forme a favore dei genitori in relazione al lutto per la perdita dei propri figli, contestualmente inserendo tra le finalità del predetto Fondo anche il finanziamento di interventi per il sostegno ai genitori che affrontano il lutto per la perdita di un figlio (comma 26).

– estendono il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale (comma 25);

Sul tema, si segnala che i commi 363 e 364 del disegno di legge in esame (alla cui scheda di lettura si rimanda) prorogano per il 2021 il congedo obbligatorio di paternità, elevando da sette a dieci giorni la durata, e dispongono che anche per il 2021 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima). autorizzano la spesa di 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 allo scopo di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all’interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva (comma 27); incrementano di 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (di cui all’art. 19, c. 3, del D.L. 223/2006), al fine di contenere i gravi effetti economici, derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (ex art. 105-bis del D.L. 34/2020) (comma 28). Per il 2020, per le medesime finalità suesposte, il predetto Fondo è stato incrementato di 3 mln di euro dall’art. 105-bis del D.L. 34/2020, che al contempo ha demandato ad apposito DPCM la ripartizione di tali risorse.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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