I commi 233-242, per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021, consente al soggetto risultante dall’operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset – DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica). La trasformazione avviene in due momenti distinti, per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione. Per fruire dell’incentivo le società che partecipano alle operazioni devono essere operative da almeno due anni e non devono far parte dello stesso gruppo societario, né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente ai sensi delle norme del codice civile. Sono escluse dall’agevolazione le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi della disciplina delle crisi bancarie ovvero lo stato di insolvenza ai sensi delle norme sulla crisi d’impresa. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta è condizionata al pagamento di una commissione, pari al 25 per cento delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due soluzioni. Nel corso dell’esame parlamentare è stato inserito il comma 243, ai sensi del quale il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce preventivamente al Parlamento in ordine ad eventuali operazioni di aggregazione societaria o di variazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze in Monte dei Paschi di Siena.
- La disciplina delle DTA nel settore bancario
Con l’articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge n. 225 del 2010 il legislatore ha consentito di trasformare in crediti di imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA) iscritte in bilancio, per colmare il divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli enti creditizi e finanziari rispetto a quelli europei. L’impossibilità di liquidare le poste dell’attivo relative alle DTA aveva infatti indotto il Comitato di Basilea a introdurre stringenti filtri patrimoniali; essi, superata una certa soglia, hanno un impatto diretto di riduzione del capitale di migliore qualità (common equity) di un ammontare pari alle DTA che eccedono tale soglia, aumentando il fabbisogno di capitale. Pertanto, l’entrata in vigore dell’accordo di Basilea 3 ha implicato che il trattamento fiscale poco favorevole delle rettifiche su crediti si traducesse anche in una penalizzazione sul piano della dotazione patrimoniale regolamentare delle banche italiane. Per evitare il sorgere di questo svantaggio competitivo, è stato previsto un meccanismo di conversione in crediti di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997; in tal modo, le DTA sono “smobilizzabili” e pertanto concorrono all’assorbimento delle perdite al pari del capitale e delle altre riserve, divenendo riconoscibili ai fini di vigilanza. Il medesimo meccanismo è previsto anche per le DTA che derivino da disallineamenti temporali nella rilevazione di bilancio e fiscale e che siano destinati a riassorbirsi nel tempo, come nel caso dell’affrancamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali. Il richiamato articolo 2, commi 55 e seguenti del decreto-legge n. 225 del 2010 ha consentito dunque di trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio, relative alle svalutazioni di crediti – non ancora dedotte ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del TUIR – e al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d’imposta. Sul punto è intervenuto successivamente l’articolo 9 del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha previsto la conversione delle DTA in presenza di perdite fiscali rilevanti ai sensi dell’articolo 84 del TUIR; l’articolo 1, commi da 167 a 171, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), che ha esteso l’originario ambito applicativo della disciplina alle DTA relative all’IRAP. Ulteriori modifiche sono state apportate dal decreto-legge n. 83 del 2015 – e specifiche norme per gli enti in risoluzione sono contenute nella legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) – dal decreto-legge n. 59 del 2016, dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) e, da ultimo, dai provvedimenti emergenziali per fronteggiare le conseguenze economiche dell’epidemia da COVID-19. Sulla disciplina delle DTA sono intervenuti il decreto-legge n. 34 del 2019 e, successivamente, l’articolo 55 del decreto-legge n. 18 del 2020 e l’articolo 72, comma 1-ter del decreto-legge n. 104 del 2020, con particolare riferimento alla disciplina sulla trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate – DTA che derivano dalla cessione di crediti deteriorati. Il comma 233 prevede che, in caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento d’azienda e deliberate dall’assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il primo gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 al soggetto, rispettivamente, risultante dalla fusione o incorporante, beneficiario e conferitario è consentita la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
– perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione, non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile (ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che reca la disciplina del computo e del riporto delle perdite fiscali) alla medesima data;
– importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddette eccedenze ACE, maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla medesima data.
La legge di bilancio 2020 ha ripristinato, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (in sostanza, dal 2019), l’applicazione del cd. meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica – ACE, sopprimendo le predette misure di incentivo alle imprese, legate al reinvestimento degli utili, disposte durante l’anno 2019. L’ACE, istituito per la prima volta dal decreto-legge n. 201 del 2011 e la cui disciplina è stata ritoccata più volte negli anni successivi, consiste nella detassazione di una parte degli incrementi del patrimonio netto, o meglio nella deduzione di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Pertanto, l’agevolazione spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva, allo scopo di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese. Per il calcolo dell’importo deducibile si effettua la somma dei componenti che hanno inciso positivamente (conferimenti, utili accantonati) e negativamente (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale. A tale base si applica un’aliquota percentuale, fissata all’1,3 per cento dalla legge di bilancio 2020. Il comma 4 del menzionato articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che la parte di rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato sia computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, si consente di fruire di un credito d’imposta, applicando alla suddetta eccedenza le aliquote delle imposte sui redditi stabilite dal TUIR (per IRPEF e IRES, di cui agli articoli 11 e 77 del TUIR medesimo). Tale credito d’imposta è utilizzato in diminuzione dell’imposta regionale sulle attività produttive e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio. Il comma 234 disciplina le modalità di trasformazione delle DTA in crediti di imposta e i relativi effetti. In particolare, la trasformazione in credito d’imposta avviene per un quarto alla data di efficacia giuridica delle operazioni straordinarie di cui al comma 1. Per i restanti tre quarti essa avviene al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni stesse, per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale (di cui all’articolo 2501-quater del codice civile), senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d’azienda, le perdite e le eccedenze ACE del conferitario rilevano, ai fini della trasformazione, negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante, di cui al comma 7 dell’articolo 172 del TUIR. Ai sensi del richiamato articolo 172, comma 7, le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l’ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell’ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall’impresa che le ha ad essa cedute dopo l’esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell’atto di fusione. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione, le limitazioni si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. Le disposizioni in esame, a tal fine, rendono obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale (ai sensi dell’articolo 2501-quater, commi primo e secondo, del codice civile). Ai sensi del richiamato articolo, l’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige, con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa; la situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione. Dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di aggregazione, per i soggetti di cui al comma 1:
– non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite (di cui all’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, che ne reca la disciplina), relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta ai sensi del presente articolo;
– non sono deducibili né trasformabili in credito d’imposta le eccedenze ACE (più precisamente, le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta ai sensi del presente articolo.
Il comma 235 disciplina l’ipotesi di opzione per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale, di cui all’articolo 117 del TUIR) da parte dei soggetti coinvolti nell’operazione straordinaria o nel conferimento. In estrema sintesi, il consolidato nazionale è una particolare regime di determinazione del reddito complessivo IRES per tutte le società partecipanti, rappresentato dalla somma algebrica delle singole basi imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi. Le società che intendono adottare la tassazione consolidata di gruppo (articoli 117-129 TUIR) devono esercitare la specifica opzione che dura per un triennio ed è irrevocabile. In tal caso, ai fini della trasformazione rilevano prioritariamente, se esistenti:
– le eccedenze del rendimento nozionale del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo;
– a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso.
Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni straordinarie e dei conferimenti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell’articolo 118 TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta ai sensi delle norme in esame. Il comma 236 disciplina l’operatività delle DTA trasformabili in credito d’imposta nel caso della tassazione per trasparenza, di cui all’articolo 115 TUIR. Le società di capitali possono scegliere di tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci per “trasparenza”, adottando, cioè, lo stesso sistema previsto per le società di persone. Il regime di trasparenza è applicabile: alle società di capitali partecipate da altre società di capitali (articolo 115 TUIR); alle srl a ristretta base azionaria (articolo 116 TUIR).In tal caso rilevano prioritariamente, se esistenti:
– le eccedenze del rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell’articolo 115, comma 3, TUIR (secondo il quale le perdite della partecipata relative a periodi in cui è efficace l’opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata; le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate);
– a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi o trasformate in credito d’imposta.
Dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dell’imponibile imponibili le perdite, riportabili nei periodi di imposta successivi (ai sensi dell’articolo 84 TUIR), relative alle DTA da crediti deteriorati complessivamente trasformate in credito d’imposta. Inoltre, non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo che godono dell’ACE relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta. Il comma 237 dispone che, per fruire dell’incentivo, le società che partecipano alle operazioni descritte al comma 1 devono essere operative da almeno due anni e, alla data di effettuazione dell’operazione e nei due anni precedenti, non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), c.c., secondo cui sono considerate società controllate le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Le norme in esame non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi della disciplina delle crisi bancarie (in particolare, dell’articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180), ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 5 della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), o dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Ai sensi del comma 238, l’incentivo in commento si applica ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo societario ai sensi del menzionato articolo 2359, primo comma, n. 1), c.c.), ovvero nel caso in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. L’incentivo in questo caso si applica se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di cui al comma 1 tra il primo gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 e, entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo, abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni straordinarie di cui al comma 1. In tal caso, le perdite fiscali e l’importo del rendimento nozionale eccedente si riferiscono a quelli maturati fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo; le condizioni di applicazione dell’incentivo, previste dal già commentato comma 5, devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l’operazione di acquisizione del controllo. Il comma 239 chiarisce che il credito d’imposta derivante dalla trasformazione di cui al presente articolo non è produttivo di interessi; può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione mediante F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), ovvero essere ceduto (secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del D.P.R 29 settembre 1973, n. 602), ovvero essere chiesto a rimborso. Si ricorda che l’articolo 43-bis disciplina, in linea generale, la cessione dei crediti d’imposta. Alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi sono applicabili le disposizioni che, nell’ambito della contabilità dello Stato, consentono la cessione dei crediti vantati nei confronti di una PA (articoli 69 e 70, regio decreto 2440/1923); il cessionario risponde in solido con il cedente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, sempre che gli siano stati notificati gli atti con i quali l’ufficio effettua il recupero; l’atto di cessione (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio) deve essere notificato all’ufficio dell’Agenzia delle entrate e all’Agente della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale. Il successivo articolo 43-ter consente cedere le eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o degli enti appartenenti ad un gruppo, in tutto o in parte, a una o più società o enti dello stesso gruppo. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto tra componenti positive e negative di reddito (di cui all’articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi). Ai sensi del comma 240, indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni agevolative possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto di cui al comma 1. Il comma 241 chiarisce che la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25 per cento delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate. Il versamento della commissione è effettuato per il quaranta per cento entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni straordinarie e per il restante sessanta per cento entro i primi trenta giorni dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni stesse. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione della commissione, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Il comma 242 chiarisce che, ai fini delle norme in esame, per attività per imposte anticipate complessivamente trasformate s’intende l’ammontare complessivo delle attività per imposte anticipate oggetto di trasformazione e non rileva che la trasformazione avvenga in parte nell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni per cui si chiede l’agevolazione. Nel corso dell’esame parlamentare è stato inserito il comma 243, ai sensi del quale il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce preventivamente al Parlamento in ordine ad eventuali operazioni di aggregazione societaria o di variazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze in Monte dei Paschi di Siena. Si ricorda che il MEF attualmente detiene una quota pari al 68,25 per cento del capitale di Banca MPS SpA. L’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 ha autorizzato il MEF a sottoscrivere o acquistare anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari. Con la decisione del 4 luglio 2017 la Commissione europea ha ritenuto la ricapitalizzazione precauzionale di Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) compatibile con il mercato interno, e approvato il Piano di ristrutturazione 2017-2021 di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. Il MEF all’esito delle operazioni di sottoscrizione dell’aumento di capitale di MPS e di riacquisto di azioni, disposte con appositi decreti, detiene 778.215.325 azioni ordinarie di Banca MPS, pari al 68,25% del capitale, per un importo complessivo corrisposto di circa euro 5,4 miliardi.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020