I commi 248-254 – non modificati dalla Camera – prorogano dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all’apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale. La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021. Tale disposizione riguarda le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge in esame, alle misure predette di sostegno. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge in esame, presentino esposizioni debitorie a fronte delle predette operazioni finanziarie e che non siano state ancora ammesse alle predette misure di sostegno, possono esservi ammesse, entro il 31 gennaio 2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste il termine di diciotto mesi per l’avvio delle procedure esecutive decorre dal termine delle stesse, come prorogato al 30 giugno 2021. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI. Incrementa per le predette finalità la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI di 300 milioni di euro per il 2021. Le misure oggetto di proroga sono contenute nell’articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c) e comma 8, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020). In particolare, l’art. 56, co. 2, ha previsto che, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le micro, le piccole e le medie imprese possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari autorizzati previsti dall’articolo 106 del TUF, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario: a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 gennaio 2021; b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 gennaio 2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 gennaio 2021 alle medesime condizioni; c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 gennaio 2021 è sospeso sino al 30 gennaio 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Il co. 6 dell’art. 56 ha previsto che, su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce: a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 31 gennaio 2021, rispetto all’importo utilizzato alla data di pubblicazione del D.L. 18/2020 dei prestiti di cui al comma 2, lettera a); c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 31 gennaio 2021 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c) Il co. 8 ha previsto che l’escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione: 1) all’inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); 2) al mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); 3) all’inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell’importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 31 gennaio 2021. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti. Il comma 249 prevede che la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico (individuate dall’articolo 77, comma 2, del D.L. n. 104/2020), entro il 31 marzo 2021. Tale disposizione riguarda le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge in esame, alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), come modificato dal D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020). Il comma 250 prevede che le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge in esame, presentino esposizioni di cui all’articolo 56, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come novellato dal comma 1 dell’articolo qui in commento. Il comma 251 prevede che nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del D.L. n. 18/2020 il termine di diciotto mesi per l’avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, prorogato al 30 giugno 2021. Il comma 252 prevede che le disposizioni recate dai commi da 248 a 251 operano in conformità all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il comma 253 prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI, previsto dall’articolo 2, comma 100, lettera a), della L. n. 662/1996. Il comma 254 incrementa per le finalità di cui ai commi da 248 a 255 (in relazione a quest’ultimo si veda l’apposita scheda di lettura) la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI – di cui all’articolo 56, comma 6, del D.L. n. 18/2020 – di 300 milioni di euro per il 2021.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020