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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 270-273 Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese

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Il comma 270 è stato inserito nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera dei deputati. Introduce, quale ulteriore finalità del Fondo crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del D.L. n. 83/2012, il finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali. Per tale nuova finalità, possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il MISE si avvale, attraverso apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, le modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. I commi 271-273, anch’essi inseriti durante l’esame parlamentare, prevedono specifiche agevolazioni fiscali per le predette società. In particolare, gli importi di TFR che vengono destinati dai lavoratori alla sottoscrizione del capitale sociale delle cooperative in questione non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei medesimi lavoratori (comma 271). Si prevede che le agevolazioni sull’imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni, nonché l’esenzione fiscale delle plusvalenze relative alle medesime operazioni, trovino applicazione anche nel caso di cessione di azienda relativa alle piccole società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi (comma 272). Ai sensi del comma 273, le predette società cooperative sono tenute a rispettare la condizione di prevalenza (di cui all’articolo 2513 del codice civile; e cioè delle caratteristiche che qualificano la cooperativa come “a mutualità prevalente”, in ragione del tipo di scambio mutualistico) a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione. Nel dettaglio, il comma 270 aggiunge un’ulteriore finalità a quelle già previste nella disciplina del Fondo crescita sostenibile di cui al citato articolo 23 del decreto-legge n. 83/2012. Con l’introduzione della nuova lettera c-ter) nel comma 2 dell’articolo 23 viene consentito il finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali tramite finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Una ratio analoga alla norma in commento è contenuta nel comma 260, alla cui scheda di lettura si rinvia, che consente alle società finanziarie partecipate dal MISE e costituite per salvaguardare ed incrementare l’occupazione mediante lo sviluppo di PMI cooperative di svolgere attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con l’introduzione del nuovo comma 3-quater) nell’articolo 23 del D.L. n. 83 del 2012, per la finalità aggiuntiva appena illustrata si prevede che – ai fini della gestione degli interventi – il MISE si avvalga, attraverso apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all’articolo 11-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, ossia quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49 (legge Marcora, illustrata nella scheda relativa al comma 260), i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da società cooperative. L’ultimo periodo del comma demanda ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, il compito di stabilire, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, le modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti in questione.

  • Il fondo per la crescita sostenibile

Al fine di favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione, l’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ha ridenominato il Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (art. 14, legge n. 46/1982), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, in “Fondo per la crescita sostenibile”, facendovi confluire una serie di risorse stanziate da interventi autorizzativi di spesa, contestualmente abrogati. Con l’istituzione del Fondo in questione è stata dunque operata una razionalizzazione del sistema di agevolazione alle imprese. Il «Fondo per la crescita sostenibile» è destinato sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità, enunciate nel citato articolo 23, al comma 2 : la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;  il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;  la promozione della presenza internazionale delle imprese e l’attrazione di investimenti dall’estero, anche in raccordo con azioni attivate dall’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane;  interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione (finalità aggiunta dall’art. 11, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148),  la definizione e l’attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (finalità aggiunta dall’art. 15 della legge 17 ottobre 2017, n. 161). Il comma 3 dello stesso art. 23 stabilisce che le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del medesimo Fondo per il perseguimento delle finalità del Fondo, sono individuate, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. A tal fine, è stato emanato il decreto ministeriale 8 marzo 2013 (“Individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile”), che specifica i criteri per le finalità precedentemente riportate (sinteticamente, promozione di progetti di ricerca, rafforzamento della struttura produttiva, promozione della presenza internazionale delle imprese), nonché di progetti speciali. Per ciascuna delle finalità indicate è istituita un’apposita sezione nell’ambito del Fondo, che opera come fondo rotativo. Infatti, i provvedimenti di revoca a valere sui finanziamenti del Fondo affluiscano all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo stesso, operativa per l’erogazione di finanziamenti agevolati. Il Fondo si alimenta anche con i rientri dei finanziamenti già erogati. I successivi commi da 271 a 273 recano talune agevolazioni fiscali per le piccole società cooperative sopra indicate. In particolare, gli importi di TFR richiesti dai lavoratori, che vengono destinati dagli stessi alla sottoscrizione del capitale sociale delle piccole cooperative sopra menzionate, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei medesimi lavoratori (comma 271) e dunque sono esenti dalle imposte sui redditi. Nel caso di cessione di azienda che riguardi le società cooperative di cui al nuovo comma 3-quater (società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi), si applicano le seguenti misure di favore fiscale (comma 272):

– le agevolazioni sull’imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni (di cui all’articolo 3, comma 4-ter del TU sulle successioni e donazioni, D.Lgs. n. 346 del 1990);

– agevolazioni sulla tassazione delle plusvalenze relative alle medesime operazioni, di cui all’articolo 58 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR.

Il richiamato comma 3-ter esenta da imposta sulle successioni e sulle donazioni i trasferimenti, effettuati anche tramite patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni. In caso di quote sociali e azioni di soggetti IRES residenti in Italia (tra cui le cooperative, ai sensi dell’articolo 73 del TUIR, testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi del codice civile, a specifiche condizioni legate tra l’altro all’esercizio dell’attività dell’impresa e al mantenimento del controllo societario. L’articolo 58 TUIR chiarisce, al comma 1, che il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze (soggette a imposta sui redditi) dell’azienda stessa; l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. Tali criteri si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall’apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. Ai sensi del comma 273, le predette società cooperative sono tenute a rispettare la condizione di prevalenza (di cui all’articolo 2513 del codice civile; si tratta delle caratteristiche che qualificano la cooperativa come “a mutualità prevalente”, in ragione del tipo di scambio mutualistico) a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione. Ai sensi dell’articolo 2512 c.c., le cooperative a mutualità prevalente sono tali in ragione del tipo di scambio mutualistico, e cioè se:

1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Il successivo articolo 2513, richiamato dalle norme in esame, prevede che gli amministratori e i sindaci documentino la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, nella quale evidenziano gli specifici parametri da cui si evince la “mutualità prevalente” della società cooperativa.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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